Con la detraibilità degli interessi passivi sul mutuo il contribuente può godere di un bonus Irpef che equivale ad una rata gratuita all’anno del mutuo 

La detrazione degli interessi passivi sul mutuo è un’agevolazione che spetta ai contribuenti che hanno contratto un mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale. In concreto questa agevolazione può trasformarsi in una rata gratuita del mutuo. Sarebbe come dire che per un mese l’anno il mutuo lo paga il fisco.

Ma come accade questo? Cerchiamo di capirlo insieme.

Bonus mutuo: la detrazione Irpef

L’agevolazione in questione, che si traduce nella riduzione di una rata di rimborso per ciascun anno, consiste nella possibilità di detrarre ai fini Irpef (e quindi dalle tasse), il 19% delle spese pagate dal contribuente a titolo di interessi passivi del mutuo. Questa detrazione degli interessi passivi sul mutuo spetta sia che si utilizzi per la dichiarazione dei redditi il modello 730 ordinario o precompilato, o il modello Unico, a patto però che tali dichiarazioni siano riferite all’acquisto dell’abitazione principale del soggetto o familiare entro le modalità e i limiti fissati dalla legge.

Il primo anno la detrazione sarà maggiore e col passare del tempo il bonus tenderà a ridursi, ma è anche vero che il capitale da restituire tenderà proporzionalmente a scendere e dunque anche il debito a ogni rata. Il vantaggio è più evidente per i mutui di lunga durata, mentre è inferiore per chi sceglie durate più brevi.

Bonus mutuo: a chi spetta la detrazione?

Come anticipato la detrazione degli interessi passivi sul mutuo spetta al contribuente che ha stipulato un contratto di mutuo per acquistare l’abitazione principale. Per abitazione principale si intende – per espressa previsione di legge – la casa in cui egli dimora abitualmente con i suoi familiari, per cui spetta al contribuente che ha acquistato e intestato il mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare come ad esempio il coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. In caso di separazione, il coniuge separato rientra ancora tra i familiari mentre in caso di divorzio, il coniuge che ha trasferito la sua dimora abituale ha comunque diritto alla detrazione per la quota di competenza, se nell’immobile vivono abitualmente i suoi familiari. Anche l’usufruttuario di un immobile può detrarre gli interessi passivi del mutuo.

Su cosa si calcola la detrazione?

La detrazione, nella misura del 19%, viene calcolata sugli interessi passivi e sugli oneri accessori del mutuo. Ma quali sono nello specifico gli oneri accessori considerati detraibili? Si tratta di spese considerate essenziali per stipulare il contratto di mutuo, specificatamente identificate dalla normativa. Tra queste rientrano:

  • la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione;
  • gli oneri fiscali come ad esempio l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato;
  • la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
  • le maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in Ecu o altra valuta;
  • le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica.

La detrazione spetta solo nel caso di mutuo ipotecario e non per altre forme di finanziamento, quali ad esempio aperture di credito bancarie o cessioni di stipendio.

Bonus mutuo: quanto si può detrarre?

La detrazione spetta fino ad un importo massimo di 4mila euro: ciò significa che è scaricabile dalla dichiarazione dei redditi, effettuata con modello 730 o Unico, una spesa per interessi mutuo che non superi la predetta soglia limite. Nel caso in cui via sia un mutuo cointestato con coniuge non fiscalmente a carico, tale limite è da riferire all’ammontare complessivo degli interessi e degli oneri accessori e non può superare l’importo massimo di 2mila euro ciascuno. Se il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il contribuente che sostiene il carico familiare può fruire di entrambe le quote, quindi detrarre 4mila euro.

Bonus mutuo: quando spetta?

La detrazione del 19% sugli interessi passivi del mutuo spetta in caso di:

  • mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001. In questo caso la detrazione spetta solo se l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dall’acquisto, mentre per i mutui stipulati nel 1993 la detrazione spetta se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994. Non si tiene invece conto del periodo tra la data di acquisto e la stipula del mutuo, nel caso in cui il primo mutuo per acquistare la prima abitazione principale venga estinto per stipulare un nuovo contratto, anche con una banca diversa o anche attraverso la surroga del mutuo. In questo caso, come per la rinegoziazione del mutuo, il diritto alla detrazione spetta per un importo inferiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo.
  • mutuo acquisto prima casa: quando il contribuente o uno dei componenti del nucleo familiare stipula un contratto di muto ipotecario per l’acquisto della prima casa, ove dimorano abitualmente il contribuente e i suoi familiari;
  • ristrutturazione immobile: la detrazione del 19% degli interessi passivi sul mutuo, nel caso in cui l’immobile acquistato sia interessato da una ristrutturazione edilizia, spetta a partire dalla data in cui l’immobile viene adibito ad abitazione principale e sempre se questo avviene entro 2 anni dall’acquisto;
  • acquisto immobile dato in locazione: nel caso in cui l’immobile dato in locazione viene acquistato per adibirlo a prima casa, la detrazione spetta a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a patto però che entro i successivi 3 mesi dalla data di acquisto, il locatore notifichi l’intimazione di sfratto all’inquilino per finita locazione ed entro 1 anno l’immobile venga rilasciato e adibito a prima casa;
  • trasferimento per motivi di lavoro: la detrazione spetta anche nel caso in cui il contribuente debba trasferirsi per motivi di lavoro. In questa ipotesi, la detrazione spetta anche se l’unità familiare è adibita ad abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto.

Bonus mutuo: quando si perde l’agevolazione?

La detraibilità degli interessi passivi del mutuo, come detto, è consentita al ricorrere di specifiche circostanze. L’agevolazione, inoltre, può anche essere persa in diverse situazioni, come nel caso in cui l’immobile non venga più utilizzato come prima casa.  La detrazione, infatti, non può essere fruita dal contribuente che non utilizza l’immobile come abitazione principale. Infatti, questa agevolazione decade dall’anno di imposta successivo a quello in cui la casa non è più utilizzata come abitazione principale, fatta eccezione del caso in cui tra i motivi della variazione vi sia il trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari.

Tuttavia, se successivamente il contribuente dovesse tornare ad adibire l’immobile come prima abitazione, potrà fruire nuovamente della detrazione a partire dalle rate del mutuo pagate da quel momento. La detrazione, inoltre, non spetta nel caso in cui il mutuo venga contratto autonomamente per l’acquisto di una pertinenza dell’abitazione principale.

Fonte: https://business.laleggepertutti.it/30983_bonus-mutuo-casa-una-rata-la-paga-il-fisco