Se la cartella è stata regolarmente ricevuta non è impossibile impugnare l’estratto di ruolo e chiedere la cancellazione dell’importo non più dovuto. Bisogna prima presentare una domanda di sgravio in autotutela.

09 novembre 2018

Se, con una raccomandata, una persona ti ingiunge di versarle una somma di denaro che ritieni non dovuta puoi sempre rivolgerti a un giudice affinché dichiari l’inesistenza del debito. In termini tecnici si dice che puoi difenderti con una «azione di accertamento negativo del credito». Lo scopo è quello di bloccare, sul nascere, una pretesa illegittima e non subire le pressioni del creditore. Ma se il creditore è l’Agente della Riscossione e il debito deriva da una cartella esattoriale non hai più questa possibilità. Il processo tributario non ha infatti le stesse regole di quello ordinario e, per poter ricorrere a un tribunale, devi contestare un atto entro termini prestabiliti dalla legge. Tutto questo rende molto più difficile sbarazzarsi dei vecchi debiti, anche se prescritti e quindi non più dovuti. Se ti sembra assurdo o addirittura incostituzionale, puoi trovare una conferma di quanto sto per dirti in numerose sentenze della Cassazione [1] e in una recente pronuncia del Tribunale di Roma [2]. Per spiegarti come cancellare il debito di una cartella prescritta farò ricorso a un caso pratico: gli esempi sono sempre il modo migliore per capire come funziona la legge e, nel caso di specie, come annullare una cartella prescritta.

C’è anche da dire – ma di questo avremo modo di approfondire in seguito – che una cosa è la teoria e un’altra la pratica e, nonostante i giudici la “facciano semplice”, a conti fatti il cammino che deve percorrere il contribuente per annullare i debiti fiscali non sempre è agevole, ragion per cui esistono numerosi studi legali in Italia che si occupano di questa materia. Ma procediamo con ordine.

Indice

  • 1 Cartella caduta in prescrizione: viene cancellata?
  • 2 La causa di accertamento negativo del credito tributario
  • 3 La richiesta di sgravio in autotutela della cartella prescritta
  • 4 Nel processo tributario si possono impugnare solo gli atti
  • 5 Per cancellare la cartella di pagamento prescritta bisogna impugnare un atto

Cartella caduta in prescrizione: viene cancellata?

Immagina che il nostro consueto Mario Rossi – ormai vittima prediletta dei nostri esempi – riceva una cartella di pagamento per delle multe stradali e per il bollo auto che, a suo tempo, non aveva pagato. La cartella rimane nel cassetto e non viene onorata. Trascorrono anche i termini per fare ricorso al giudice (ci sono 60 giorni per presentare l’impugnazione alla Commissione Tributaria contro il bollo auto e 30 giorni al giudice di pace contro le contravvenzioni stradali).

Ma non è solo Mario Rossi a dimenticarsi del debito. Anche l’Agente della Riscossione resta inerte per molti anni senza mai inviare un sollecito o procedere con un pignoramento. Al termine del quinto anno, il contribuente canta vittoria: tutto si è prescritto e non deve pagare più nulla. Tuttavia, ogni volta che si collega dal proprio computer all’archivio online dell’Esattore nota che, nella sua posizione, il debito è rimasto ancora lì, segnalato, come una macchia nera sul casellario giudiziario. Si reca più volte allo sportello dell’Esattore per chiedere la cancellazione delle cartelle prescritte; prova anche a telefonare per avere chiarimenti e sollecitare un intervento ma non ne ottiene nulla. Un funzionario gli spiega: non siamo tenuti ad annullare, in automatico, le cartelle prescritte, salvo ce lo dica l’Ente titolare del credito, ossia la pubblica amministrazione che ci ha incaricato di riscuotere le somme (che, nel caso di specie, sono la Regione per il bollo auto e il Comune per le multe).

La causa di accertamento negativo del credito tributario

A questo punto, Mario Rossi, del tutto intenzionato a chiedere l’annullamento del debito per la cartella prescritta, si rivolge a un avvocato. Il legale decide di rivolgersi al tribunale e di chiedere, per conto del suo cliente, la cancellazione di ogni posta passiva da parte dell’Agente della Riscossione. Il risultato però è deludente: il giudice rigetta la domanda. La motivazione è laconica e apparentemente contraddittoria: i termini per contestare la cartella di pagamento sono ormai decaduti. Pertanto, essendo divenuta definitiva, la cartella non può più essere impugnata davanti al giudice.

Da ché le rimostranze di Mario Rossi, che di procedura tributaria non ne capisce molto e va direttamente alla sostanza (come dargli torto): «Se avessi agito entro i termini legali per impugnare la cartella – sostiene Rossi – ossia entro 60 giorni dalla sua notifica non avrei mai potuto contestarne la prescrizione non essendosi questa ancora verificata. Se invece, ora che la prescrizione si è compiuta, mi viene interdetto il ricorso in tribunale significa che anche le cartelle prescritte devono essere pagate». È il gatto che si morde la coda. Il nostro povero contribuente non sa come uscire dalla situazione e come cancellare il debito della cartella prescritta.

La sentenza del tribunale di Roma offre però una soluzione, ma come vedremo è poco percorribile.

La richiesta di sgravio in autotutela della cartella prescritta

Secondo il giudice di Roma non è vero che il contribuente non ha modo per difendersi: questi può sempre rivolgersi direttamente all’amministrazione titolare del credito e chiedere, in via amministrativa (ossia senza alcun avvocato e giudice) l’impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chiedere l’eliminazione del debito in autotutela ossia – detta in parole molto semplici – lo sgravio della cartella prescritta. Avendo quindi il cittadino un canale preferenziale per farsi giustizia da sé, il tribunale non può essere scomodato.

È chiaro, peraltro, che i giudici non si sono mai trovati con il problema di chiedere la cancellazione di una cartella prescritta. Se infatti, avessero presentato una sola volta un’istanza in autotutela all’Agente della Riscossione o all’ente titolare del credito avrebbero sperimentato come la P.A. sia del tutto non collaborativa e non risponda quasi mai alle istanze del cittadino. Il quale, così, pur non dovendo più pagare per decorso dei termini, è costretto a tenersi l’onta del debito sull’estratto di ruolo.

Se ci fermassimo qui, la sentenza però sembrerebbe far credere che, una volta depositata l’istanza in autotutela e non avendo ottenuto risposta soddisfacente, il contribuente potrebbe solo allora rivolgersi al giudice. Ma non è neanche così. È sempre il tribunale di Roma a dire che, pur quando la richiesta di cancellazione avanzata in via amministrativa non sia stata accolta, non c’è modo di ricorrere al giudice per farsi cancellare il debito prescritto. Questo perché, come detto, i termini per contestare la cartella sono già decorsi da diversi anni. In secondo luogo, per la nostra legge, la prescrizione è strutturata come una “eccezione” [3]: essa è solo una difesa che può eccepire il debitore, in un eventuale processo intentatogli contro il creditore, per resistere alla illegittima richiesta di pagamento.

Nel processo tributario si possono impugnare solo gli atti

La sintesi di tutto questo ragionamento è che, nel processo tributario, non è ammessa l’azione di accertamento negativo del credito. Si possono impugnare solo gli atti notificati e nei termini di decadenza previsti dalla legge. Con la conseguenza che chi, dal proprio estratto di ruolo, si accorge di avere dei debiti prescritti non può rivolgersi al giudice per chiederne l’annullamento. Come vedremo a brevissimo, però, esiste una scappatoia, anche se richiede un po’ di pazienza.

L’unico caso in cui è ammessa l’azione di accertamento negativo di un debito tributario è quando il contribuente, dall’estratto di ruolo, si accorge della presenza di cartelle a lui mai notificate: solo in quel caso il cittadino può impugnare il ruolo e far cancellare i debiti di cui non ha mai avuto notizia con la tradizionale raccomandata bianca.

Per cancellare la cartella di pagamento prescritta bisogna impugnare un atto

Ma allora come fare per cancellare un debito per cartelle prescritte? Semplice: bisogna attendere la successiva mossa dell’Agente della Riscossione (sia questo una società privata o l’Agenzia Entrate Riscossione) e contestare il successivo atto entro i termini legali.

Se, ad esempio, Mario Rossi, dopo il compimento della prescrizione, dovesse ricevere un fermo auto, un preavviso di ipoteca o un sollecito di pagamento, allora potrebbe ricorrere contro quest’ultimo atto e finalmente, in questa sede, far rilevare al giudice che il debito su cui l’Esattore sta procedendo è in realtà già prescritto. Solo allora il tribunale potrà intervenire e far definitivamente cancellare la cartella non dovuta.

note

[1] Cass. sent. n. 22946/16.

[2] Trib. Roma sent. n. 6495/18 del 13.09.2018.

[3] Artt. 2938 e 2939 cod. civ.


SENTENZA

Tribunale di Roma, sez. Lavoro, sentenza 13 settembre 2018, n. 6495

Giudice Quartulli

Il ricorrente in epigrafe assumeva di aver appreso casualmente della avvenuta iscrizione a ruolo di delle seguenti cartelle di pagamento (con enti creditori INPS e INAIL ) numeri: (omissis) e proponeva azione di accertamento negativo del credito, deducendo l’estinzione per prescrizione del debito risultante dal ruolo.

Si costituivano i convenuti eccependo la tardività e l’infondatezza della domanda nonchè la carenza di interesse ad agire .

L’eccezione di carenza di interesse ad agire è meritevole di accoglimento.

Sul punto si richiamano le argomentazioni rese dalla suprema Corte in analoga fattispecie ( sent. N 22946/16) secondo cui : “L’interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l’azione, e si identifica nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l’intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell’azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all’interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un’illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (Cass. n. 11536 del 2006) Nel caso in esame, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell’amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell’amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell’amministrazione, la strada dell’azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione, eventualmente, soltanto il provvedimento dell’amministrazione che avesse negato lo sgravio. …” Va inoltre osservato che l’agente della riscossione ha documentato la notifica delle cartelle in esame ( cfr relate in atti) . Il ricorrente era quindi ben a conoscenza della esistenza del credito vantato dall’amministrazione nei suoi confronti, che non aveva tempestivamente opposto. La Suprema Corte ha affermato che :”L’impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all’estratto di ruolo soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria. Diversamente opinando, e cioè ammettendo l’azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza. Nel caso sottoposto al nostro esame, il debitore intendeva poi far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione). Lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fonte dell’iniziativa esecutiva dell’amministrazione in forza di un credito prescritto, l’opposizione all’esecuzione. Nel caso di specie, però, nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall’amministrazione. L’impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento) negativo del credito dell’amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l’unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione : ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all’amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l’eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell’amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un’azione di mero accertamento. A ciò si aggiunga una considerazione di carattere generale, sulla possibilità di far valere, in via di azione, l’intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui. Il debitore intendeva infatti far accertare, con l’azione di mero accertamento, l’estinzione del suo debito per intervenuta prescrizione. E’ ben vero che l’ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell’effetto estintivo, escludendone la rilevabilità d’ufficio. Tuttavia, l’attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l’estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell’inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell’eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l’inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l’estinzione. Deve escludersi, perché estranea all’operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un’azione di mero accertamento”. ( Cass cit)

La domanda va pertanto dichiarata inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso .

Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun convenuto di euro 3000 a titolo di compensi professionali oltre spese generali.

Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 08/11/2018, url https://www.laleggepertutti.it/253460_cartella-prescritta-come-cancellare-il-debito?fbclid=IwAR3cFskOEqBZfbg9WlNoCwABHceiw2gICtQpzllwa9QYK9r6w_QiotceLo4