Da quando decorrono i termini per impugnare la cartella se il postino ha lasciato l’avviso di giacenza?

Cartella notificata tramite raccomandata a/r: il postino, giunto presso l’indirizzo del destinatario, non trova nessuno e lascia l’avviso di giacenza con cui comunica di aver tentato il recapito e che il plico è disponibile per il ritiro presso l’ufficio postale, entro 30 giorni.

Una volta decorso il termine per il ritiro, l’atto viene restituito al mittente per compiuta giacenza. Ma quando si perfeziona la notifica per il destinatario? Nel caso delle cartelle esattoriali, il termine per impugnare decorre dalla data dell’avviso di giacenza, dalla data del ritiro, dalla data della compiuta giacenza?

Vediamo quando decorrono i termini di opposizione in caso avviso di giacenza della raccomandate contenenti le cartelle esattoriali.

Cartella: notifica tramite raccomandata

La spedizione tramite raccomandata, insieme alla pec (per i destinatari obbligati ad averla, per esempio imprenditori e liberi professionisti), rappresenta, ad oggi, la modalità più diffusa di notifica delle cartelle esattoriali e, in generale, degli atti della riscossione. Difatti, se in passato vi erano dubbi sulla legittimità della spedizione diretta senza “intermediazione” dell’ufficiale giudiziario o del messo notificare, oggi la giurisprudenza è definitivamente concorde nel ritenere tale modalità pienamente legittima e valida.

Affinché, tuttavia, la notifica per posta delle cartelle possa ritenersi valida, sono necessari alcuni requisiti:

– la spedizione deve avvenire con raccomandata a/r, dunque con avviso di ricevimento, idoneo a dimostrare l’avvenuta ricezione, con data certa, da parte del destinatario;

– la spedizione deve avvenire tramite Poste italiane e non tramite soggetti postali privati o corrieri (almeno fino a quando sarà definitivamente attuata la liberalizzazione dei servizi postali anche per gli atti giudiziari e amministrativi);

– sull’avviso di ricevimento deve essere riportato il numero identificativo dell’atto notificato (cartella, intimazione ecc.); solo la presenza di tale codice fa presumere la corrispondenza con il contenuto del plico, salvo che il destinatario fornisca la prova contraria.

Cartella con raccomandata: quando si perfeziona la notifica

Ai fini del perfezionamento della notifica, per il mittente, è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Secondo la giurisprudenza, anche qualora manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia incomprensibile, l’atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale. Tale accertamento fa piena prova fino a querela di falso.

Per il destinatario, la notifica di perfeziona nel momento in cui riceve la raccomandata, nella data certa indicata dal postino. Ma cosa succede nel caso in cui, per mancata reperibilità del destinatario, la cartella resta in giacenza presso l’ufficio postale?

Avviso di giacenza cartella: quando si perfeziona la notifica?

In caso di mancato recapito della raccomandata contenente la cartella all’indirizzo del destinatario, la notifica deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione dell’avviso di giacenza) oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento. La notifica non si può invece considerare perfezionata il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario, qualora esso sia successivo al termine di 10 giorni.

Secondo la Cassazione [1], è da escludersi che il momento di perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l’ufficio postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento dal quale far decorrere il termine di impugnazione dell’atto notificato.

Dunque, la regola da applicare, per il perfezionamento della notifica, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l’atto impositivo o la cartella, è quella secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell’avviso di giacenza; mentre, la data del ritiro del plico postale, posteriore rispetto al primo termine, non può considerarsi fiscalmente rilevante.

Un esempio faciliterà la comprensione della regola sulla notifica della cartella non consegnata e disponibile per il ritiro:

Il postino si reca il 1 marzo presso l’abitazione del contribuente per la consegna della raccomandata contenente la cartella, ma non trova nessuno. Lascia nella cassetta della posta, l’avviso di giacenza, avvisando che l’atto si trova disponibile per il ritiro entro 30 giorni presso un determinato ufficio postale.

La notifica per il destinatario si perfeziona:

  • nel momento in cui ritira l’atto presso la posta, se lo fa entro 10 giorni: per esempio il 4 marzo;
  • dopo dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza: dunque, se nessuno va a ritirare la raccomandata alla posta questa si considera notificata l’11 marzo; allo stesso modo, anche il contribuente ritira la raccomandata, venti giorni dopo, per esempio, il 21 marzo, la notifica si intende comunque perfezionata l’11 marzo.

La data di perfezionamento della notifica è essenziale per calcolare il termine di opposizione, cioè la decorrenza del termine previsto dalla legge per impugnare la cartella esattoriale (20, 30, 40 o 60 giorni a seconda dei casi).

note

[1] Cass. ord. n. 4049 del 20.02.2018.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/196974_cartella-termini-opposizione-avviso-di-giacenza