Rateizzazione delle cartelle esattoriali: l’Agenzia delle Entrate Riscossione può esigere gli interessi sulle rate relative al capitale ma non sulle sanzioni tributarie.

25 Giugno 2018

Hai deciso di sanare il tuo debito con l’Agenzia delle Entrate Riscossione e, non avendo soldi a sufficienza per pagare in un’unica soluzione tutte le cartelle esattoriali arretrate, hai chiesto una rateazione o, come tutti la chiamano, una dilazione. In questo modo accederai al programma “ordinario” che ti consente di spalmare il debito in 72 rate mensili con gli interessi. Ed è proprio sul calcolo degli interessi che si sofferma la tua attenzione: anche se non sei un commercialista, ti sembra che siano eccessivi. Deciso di andare a fondo nel problema, hai incaricato un professionista per un’analisi e, secondo lui, non ci sono dubbi: l’esattore ha applicato gli interessi anche sulle sanzioni. È legittimo un comportamento del genere? La risposta è stata fornita dalla Cassazione con una recente ordinanza [1] del 22.06.2018. Secondo la Corte Suprema, in caso di rateazione delle cartelle di pagamentonon si possono applicare gli interessi sulle sanzioni ma solo sul capitale. Cerchiamo di capire la ragione di ciò e come difendersi.

Indice

  • 1 La dilazione delle cartelle: come funziona
  • 2 Rateazione: quali interessi si applicano?
  • 3 Rateazione: gli interessi si applicano sulle sanzioni?

La dilazione delle cartelle: come funziona

Senza voler entrare nel tecnico, per spiegare come funziona la dilazione delle cartelle esattoriali – o meglio detta rateazione – basta considerare che:

  • per i debiti fino a 60mila euro, qualsiasi contribuente può chiedere di pagare in 72 rate. Non deve motivare l’istanza o giustificarla con una condizione di difficoltà economica. Gli basta presentare la domanda, anche online, secondo i moduli che trova sul sito di Agenzia Entrate Riscossione e attendere la conferma. Conferma che non può essere negata;
  • in tutti gli altri casi, ossia per debiti superiori a 60mila euro, o richieste di rateazione che superano le 72 rate (è prevista quella a 120 rate) l’Agente della Riscossione valuta se davvero esistono le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà sulla base della documentazione fiscale fornita dal richiedente. Per le istanze presentate da persone fisiche anche titolari di impresa individuale purché in contabilità semplificata la sussistenza della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà è valutata tramite il rapporto fra l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare e l’entità del debito, per determinare qual è il peso del debito il cui pagamento non è sostenibile in un’unica soluzione. Il richiedente deve quindi allegare all’istanza la certificazione Isee relativa al proprio nucleo familiare che può essere richiesta a: Comuni, Caf convenzionati con l’Inps, Inps, altre amministrazioni pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate. 

Con l’accettazione del piano di rateazione, si sospendono tutti i pignoramenti in corso né vengono intraprese nuove azioni esecutive contro il moroso. Fermo auto e ipoteca eventualmente iscritti prima della rateazione non vengono cancellati ma, dopo il pagamento della prima rata, il contribuente può far sospendere il fermo auto e tornare a circolare con il mezzo.

Rateazione: quali interessi si applicano?

Il contribuente che decide di pagare a rate deve essere consapevole che, oltre alle somme indicate nella cartella, è tenuto a versare anche gli interessi con addebito nelle diverse rate del piano. 

Il tasso degli interessi viene aggiornato periodicamente dal Ministero. Attualmente è pari al 4,5% annuo. Il fatto che tale misura sia fissata dalla normativa esclude la possibilità, almeno teorica, che si possano intentare cause contro l’Agente della Riscossione per interessi usurari o anatocistici (interessi applicati sugli interessi scaduti) visto che la loro quantificazione è predeterminata dalla legge.

Rateazione: gli interessi si applicano sulle sanzioni?

L’importante chiarimento fornito dalla Cassazione con l’ordinanza e in commento farà piacere a chi ha in corso una dilazione e magari si è accorto che gli interessi sono eccessivi: in caso di rateizzazione del debito tributario – sottolinea la Corte – l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può applicare interessi di mora sulle sanzioni. A fissare questo principio, del resto, è – prima ancora della giurisprudenza – la stessa legge [2] che stabilisce testualmente: «La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi – trova applicazione anche nell’ipotesi di dilazione del pagamento, dove i cd. interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni». Per la Cassazione, dunque, da ciò deriva che in caso di rateizzazione, sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora.

note

[1] Cass. ord. n. 16553 del 22.06.2018.

[2] Art. 2 co. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/216422_cartelle-di-pagamento-niente-interessi-sulle-sanzioni