L’Agenzia delle Entrate Riscossione può intervenire nelle procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, promosse da altri creditori, anche quando non ha notificato le cartelle.

Incredibile ma vero. L’Agenzia delle Entrate Riscossione può intervenire nella procedura esecutiva avviata da un altro creditore, anche se le cartelle non sono state notificate al debitore.  Ciò in quanto, affinché un creditore possa intervenire in una procedura esecutiva, è sufficiente il possesso di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, contratto di mutuo ecc.), che, nel caso della riscossione, è rappresentato dal ruolo. Il ruolo è un titolo esecutivo a prescindere dalla notifica della cartella, che può invece essere paragonata ad un precetto.

Questo, in sintesi, il ragionamento adottato da una recente sentenza della Cassazione [1] che ha ritenuto pienamente ammissibile e non contestabile l’intervento di Equitalia in una procedura esecutiva immobiliare, anche se il debitore non aveva mai ricevuto le cartelle.

I giudici hanno applicato la norma del codice di procedura civile che, ai fini dell’intervento (non dell’avvio dell’esecuzione forzata), richiede che il creditore sia munito di un titolo esecutivo e non che lo abbia necessariamente già notificato o abbia notificato il precetto.

Dunque, si concede all’Agenzia delle Entrate Riscossione di intervenire in qualsiasi procedura esecutiva sulla sola base del semplice ruolo, a prescindere dal fatto che l’esecutato abbia ricevuto le cartelle e sappia di avere un debito.

Per esempio: Tizio ha un debito con Caio; Caio avvia un pignoramento immobiliare sulla casa di Tizio. L’Agenzia delle Entrate- Riscossione, anche se non ha mai notificato le cartelle a Tizio ma ha un credito nei suoi confronti risultante dal ruolo, interviene nel pignoramento e partecipa alla distribuzione del ricavato della vendita della casa di Tizio.

Ruolo, estratto di ruolo, cartella: cosa sono

Nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, il diritto dell’agente della riscossione di agire in esecuzione forzata contro il debitore si fonda su un peculiare titolo esecutivo: il ruolo. Esso è l’elenco dei debitori predisposto dall’ente creditore e trasmesso all’agente della riscossione, avente natura di titolo di formazione amministrativa, munito per espressa previsione normativa di idoneità esecutiva, senza necessità, a tal fine, di alcuna comunicazione o notificazione al debitore.

Il ruolo non va confuso con l’estratto di ruolo, un documento che riporta i dati relativi al soggetto contribuente, alla natura ed entità delle pretese iscritte a ruolo, nonché la descrizione, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, l’ente creditore.

La cartella di pagamento, invece, non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alle parti che, redatta in conformità al relativo modello ministeriale, reca l’indicazione dei medesimi elementi identificativi della pretesa risultanti dal ruolo.

Notifica della cartella: quale funzione

La notificazione della cartella di pagamento assolve le funzioni che, nell’espropriazione forzata avviata da qualunque altro creditore sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Essa contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo ecc.).

La notifica della cartella configura, poi, attività necessaria e indispensabile per poter procedere al pignoramento eseguito dall’agente della riscossione: la legge prevede che il concessionario procede ad espropriazione forzata, quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

Secondo la Cassazione, la locuzione “procede ad espropriazione“, va intesa in senso stretto, come riferita unicamente all’atto di promozione della procedura esecutiva, nelle differenti tipologie previste in ragione del bene (mobile, immobile o credito), e non all’atto di intervento in un pignoramento già promosso da altri.

In poche parole, la notifica della cartella sarebbe necessaria solo per il pignoramento avviato dall’agente della riscossione e non per l’intervento di questi in un pignoramento già intrapreso da altri.

Intervento del creditore nella procedura esecutiva: requisiti

Il codice di procedura civile prevede che, nelle procedure esecutive, possono intervenire i creditori che hanno, nei confronti del debitore, un credito fondato su titolo esecutivo. La norma non richiede espressamente che il titolo sia stato notificato o che sia stato notificato il precetto (adempimenti essenziali invece per intraprendere l’esecuzione forzata).

La notifica del titolo e del precetto ha la funzione di offrire al debitore la possibilità di pagare o di opporsi.

Secondo la pronuncia in esame, tale funzione non è necessaria quando il creditore interviene in una procedura già iniziata da altri, per la semplice ragione che, in tal caso, la previa notifica del precetto non servirebbe ad evitare l’esecuzione forzata, già intrapresa da altro creditore.

In definitiva, la regola secondo la quale l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto riguarda unicamente l’espropriazione promossa con il pignoramento e non anche quella esercitata in via di intervento.

Intervento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione nelle procedure esecutive

Se dunque l’intervento nell’espropriazione forzata presuppone l’esistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo e non la notificazione di esso e del precetto, e se la cartella di pagamento è un precetto, la sua notifica non serve, essendo sufficiente l’esistenza del ruolo esattoriale.

La Cassazione ha quindi affermato il seguente principio di diritto: “In tema di espropriazione forzata, presupposto dell’intervento dei creditori nella procedura è l’esistenza di un titolo esecutivo (costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall’agente della riscossione), non la notificazione di esso nè la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall’agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento), sicché è destituita di fondamento l’opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l’intervento spiegato dall’agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria deducendo vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento“.

note

[1] Cass. sent. n. 3021 del 8.02.2018.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/194911_cartelle-non-notificate-possibile-lintervento-nel-pignoramento