L’acquisto fatto con i soldi ottenuti con la donazione indiretta, se non specificato nel rogito, entra nella comunione legale dei beni?

25 Luglio 2018

Qualche mese dopo che ti sei sposato, tuo padre e tua madre ti hanno fatto un sostanzioso bonifico versando sul tuo conto 100mila euro. La somma è destinata all’acquisto della tua prima casa che solo in questo modo potrai permetterti non avendo ancora un reddito elevato. Insomma, mamma e papà ti hanno voluto regalare la casa, ma anziché acquistarla o pagare il venditore hanno preferito darti i soldi per il rogito. Dopo qualche anno, però, le cose non hanno funzionato e tu e tua moglie avete deciso di separarvi. Poiché siete in regime di comunione dei beni, si pone il problema della divisione di quanto avete comprato durante il matrimonio. I principali contrasti si pongono soprattutto per la casa (come del resto c’era da aspettarsi). Secondo tua moglie l’immobile è in comproprietà, essendo stato acquistato dopo le nozze. Pertanto a lei spetta la metà del valore. A tuo avviso, invece, essendo il frutto di una donazione dei tuoi genitori, non ricade nella comunione. Chi dei due ha ragione? La questione è stata di recente decisa dalla Cassazione [1]. Con una interessantissima ordinanza la Suprema Corte ha spiegato se la casa comprata coi soldi dei genitori entra in comunione oppure resta di proprietà di colui che ha ricevuto il regalo. Vediamo cosa è stato detto in proposito.

Come certamente saprai, quando un padre o una madre versano sul conto del figlio una somma di denaro affinché questi possa acquistare un appartamento, un’auto o qualsiasi altro specifico bene si configura ciò che la giurisprudenza chiama «donazione indiretta». Anche se si parla di cifre elevate, questo tipo di donazione non richiede né la presenza del notaio, né dei testimoni. Si esegue solo con lo spostamento dell’importo da un conto corrente a un altro. Si chiama “indiretta” per distinguerla dalla donazione diretta in cui il donante intesta direttamente il bene al donatario. Qui invece gli fornisce gli strumenti (ossia i soldi) per acquistarlo.

Il secondo dato che devi tenere a mente prima di capire se la casa comprata coi soldi dei genitori entra in comunione è quali beni ne fanno parte. Il codice civile stabilisce che non fanno parte della comunione legale dei coniugi i beni ottenuti, anche dopo il matrimonio, con donazioni o eredità (salvo che nell’atto di donazione o nel testamento sia specificato che essi sono attribuiti a entrambi i coniugi in comunione). È indubbio quindi che la somma di denaro versata sul conto costituisce un regalo che non va diviso col marito o con la moglie.

Non entrano inoltre in comunione i beni acquisiti con “il prezzo del trasferimento dei beni personali” elencati dal codice civile (ivi compresi quelli ottenuti in donazione o col testamento) o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto. Questa specificazione potrebbe portare a pensare che la casa comprata con i soldi ottenuti in donazione non entri nella comunione. E invece per la Cassazione non è questa la soluzione corretta, non almeno se nell’atto di acquisto non viene specificata la riserva di proprietà. Difatti, nel momento in cui uno dei due coniugi decide di comprare un immobile e lo fa coi soldi presenti sul suo conto, ma non specifica nel rogito che si tratta di soldi ottenuti in donazione, l’atto di acquisto comporta l’estensione del 50% della proprietà anche all’altro coniuge, in applicazione delle norme sulla comunione. Il suo gesto si considera infatti come una “liberalità”, ossia una donazione, fatta in favore del coniuge.

Risultato: la casa acquistata con i soldi dei genitori entra in comunione legale con il coniuge anche se l’atto non rispetta la forma della donazione. Infatti il beneficiario della donazione che ha consentito alla cointestazione dell’immobile al proprio coniuge effettua una liberalità nei confronti di quest’ultimo e non può chiedere di dichiarare l’atto inefficace.

Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto che la casa comprata dal figlio dopo il matrimonio, coi soldi ottenuti in donazione dalla madre, rientrasse nella comunione; il figlio, impiegando tale somma nell’acquisto da condividere con la futura moglie, aveva in tal modo donato a questa il 50 per cento della proprietà consentendone l’intestazione alla medesima.

note

[1] Cass. ord. n. 19537/18 del 24.07.2018.

[2] Art. 179 cod. civ.

Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 24/07/2018, url https://www.laleggepertutti.it/224896_casa-comprata-coi-soldi-dei-genitori-entra-in-comunione

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