Esecuzione forzata: come avviene il pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi. La notifica del precetto e del titolo esecutivo.

15 novembre 2018

Hai dei debiti non onorati. Di recente, il giudice ha emesso un provvedimento con cui ti intima di pagare delle somme che non hai. Temi che un giorno i creditori possano pignorarti il conto corrente, lo stipendio o gli arredi di casa. Vorresti poter intervenire prima, magari con un’offerta di saldo e stralcio, ma le tue attuali condizioni economiche ti hanno portato a ridurti all’ultimo minuto. A questo punto, non ti resta che tenere sotto controllo la situazione e sapere chi notifica il pignoramento in modo, per quel giorno, da essere preparato a ogni evenienza.

Se questo è il tuo problema, sappi che la procedura civile viene in tuo soccorso. Difatti la notifica del pignoramento non avviene mai “dalla sera alla mattina” ma è preceduta da due adempimenti che danno al debitore la possibilità di anticipare le mosse del proprio creditore e correre ai ripari. La legge infatti impone, prima dell’avvio dell’esecuzione forzata, l’obbligo di notifica di due atti, di cui a breve parleremo meglio: il cosiddetto “titolo esecutivo” (ossia il documento che sancisce ufficialmente l’entità del credito) e il “precetto” (ossia un ultima intimazione a sanare la morosità). Ma procediamo con ordine.

Indice

  • 1 Non c’è esecuzione forzata senza un titolo esecutivo
  • 2 La notifica del precetto
  • 3 Il pignoramento
  • 4  Il pignoramento: chi lo notifica?

Non c’è esecuzione forzata senza un titolo esecutivo

Nessun creditore può eseguire un pignoramento se prima non è in possesso di un titolo esecutivo. Quest’ultimo è un documento, cui la legge attribuisce una valenza di prova superiore a un qualsiasi altro scritto. Si tratta, quindi, di una sentenza del giudice, di un decreto ingiuntivo, di un assegno, una cambiale, di un contratto firmato davanti a un notaio. Non è, ad esempio, titolo esecutivo un contratto o una fattura; il che significa che il creditore che sia in possesso di tali due documenti deve prima fare causa al debitore o presentare un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di procurarsi il “titolo esecutivo”.

Affinché il debitore sia messo al corrente del proprio debito, è necessario che il titolo esecutivo gli sia notificato dall’ufficiale giudiziario, il quale lo può consegnare personalmente nelle mani del debitore o di un familiare convivente o di un addetto all’azienda, oppure spedirglielo con la posta (anche privata).

Di solito la notifica del titolo è l’ultimo atto di una lunga serie di comunicazioni già intercorse tra le parti come ad esempio le lettere di diffida o la citazione a comparire in un processo civile.

Se il debitore non ha mai ricevuto la notifica del titolo esecutivo il pignoramento è illegittimo.

Attenzione però: la notifica del titolo esecutivo riguarda solo le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice. Per quanto invece riguarda cambiali, assegni e atti pubblici redatti da notaio non c’è necessità di notificare il titolo poiché il creditore può passare direttamente al gradino successivo: la notifica del precetto. Vediamo qui di seguito di cosa si tratta.

La notifica del precetto

Non ci può essere esecuzione forzata se prima il debitore non riceve l’atto di precetto. Si tratta di un ultimo avviso in cui il creditore lo diffida ad adempiere entro 10 giorni, scaduti i quali si può finalmente procedere col pignoramento.

L’atto di precetto non menziona il tipo di pignoramento che verrà eseguito, essendo questo rimesso alla scelta del creditore; deve però indicare il titolo esecutivo e la data della sua notifica. Se il titolo è costituito da cambiale, assegno o atto notarile, non essendo questo stato notificato (in quanto costituito da un solo originale), è necessaria la cosiddetta “trascrizione del titolo”. In buona sostanza, il creditore, nel redigere il precetto, deve indicare tutto il contenuto del titolo (ad esempio riportando tutte le voci della cambiale o dell’assegno o gli estremi del rogito) affinché il debitore possa averne memoria ed eventualmente contestarlo.

La notifica del precetto avviene nello stesso modo con cui avviene la notifica del titolo esecutivo: è curata dall’ufficiale giudiziario del tribunale competente che può procedere o alla consegna diretta, nelle mani del debitore o dell’addetto alla posta, oppure valendosi del servizio postale.

Il pignoramento

Finalmente si passa alla fase del pignoramento. Il creditore è libero di scegliere quale tipo di pignoramento avviare, potendo optare per un pignoramento dei beni mobili (cosiddetto pignoramento mobiliare), di case o terreni (cosiddetto pignoramento immobiliare) oppure di crediti come pensioni, stipendi, Tfr, conti correnti (cosiddetto pignoramento presso terzi).

Di regola il pignoramento è un atto indispensabile a tutti i tipi di esecuzione forzata e segna il momento iniziale dell’espropriazione.

Solo in due casi l’esecuzione forzata può iniziare senza il pignoramento:

  • in caso di espropriazione dei beni dati in pegno o ipoteca, il creditore può direttamente chiedere l’assegnazione o la vendita decorsi 10 giorni dalla notifica del precetto senza procedere al pignoramento, in quanto il bene risulta già vincolato o appreso;
  • il sequestro conservativo si converte in pignoramento a seguito della pronuncia di sentenza esecutiva di condanna in favore del creditore sequestrante.

Il pignoramento: chi lo notifica?

Il pignoramento viene avviato su richiesta dell’avvocato del creditore che si rivolge all’ufficiale giudiziario indicandogli i beni del debitore da pignorare.

Nel caso di pignoramento mobiliare, il creditore presenta all’ufficiale una richiesta di pignoramento presso la sede o la residenza del debitore. Questi vi si dovrà recare, entro massimo 90 giorni dalla data in cui il debitore ha ricevuto l’atto di precetto, senza anticipare il proprio intervento con un avviso. Ciò significa, a conti fatti, che in caso di pignoramento mobiliare non c’è alcuna notifica di un atto di pignoramento. Difatti l’ufficiale giudiziario si limita a presentarsi al debitore e, una volta lì, a individuare i beni di più “pronta liquidazione”, quelli cioè che si vendono prima e più facilmente. La scelta è rimessa all’ufficiale giudiziario che può essere accompagnato, per tali operazioni, dal creditore. L’atto di pignoramento, dunque, assume le forme di un verbale dell’ufficiale giudiziario con cui vengono elencati i beni “appresi” per essere messi all’asta.

Nel caso di pignoramento presso terzi e di pignoramento immobiliare, invece, l’esecuzione forzata è preceduta dall’atto di pignoramento vero e proprio. Tale atto determina, in automatico, il blocco dei beni pignorati; non è quindi una sorta di diffida o di preavviso. Già con la notifica del pignoramento, l’immobile si considera sottoposto al vincolo. Possiamo quindi dire che, nell’espropriazione immobiliare e presso terzi, il pignoramento è un atto scritto predisposto dal creditore.

La notifica è quindi curata sempre dall’ufficiale giudiziario che può consegnare l’atto personalmente o notificarlo a mezzo del servizio postale.

In tutte e tre le forme di esecuzione forzata, il pignoramento consiste in un’ingiunzione al debitore di non compiere atti che sottraggano alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e deve contenere anche altri elementi.

Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 12/11/2018, url https://www.laleggepertutti.it/254710_chi-notifica-il-pignoramento?fbclid=IwAR1PatmtkPdlDmwI2tW8MURVUBydeoqTfzKC9tUh9dxJML0bLppHmhxKrD4