Le clausole più svantaggiose per il consumatore possono essere scritte anche con caratteri più piccoli rispetto alla restante parte del contratto.

Hai firmato un contratto per un abbonamento con una grossa compagnia telefonica: ti sono stati forniti, dall’agente di zona, i moduli da compilare, tutti già prestampati. Ti ha detto di mettere «una firma qua…, una qua…, una qua…, un’altra qua» senza chiarirti però quale significato avessero e perché tutte queste ripetizioni. Ti sei limitato a fare come ti diceva perché sai che tanto i contratti sono sempre a sfavore del consumatore e non c’è modo di modificarli. Dopo un po’ di tempo, in occasione di un problema di funzionamento, ti sei rivolto all’azienda per chiedere il risarcimento ma questa ti ha rifilato un rimborso simbolico, impedendoti il recesso se non a seguito del pagamento di una penale. Ti sei opposto, ma la società ti ha fatto notare che, tra le varie firme che hai messo sul contratto, ce n’è una in cui accetti una serie di clausole vessatorie, ossia condizioni particolarmente svantaggiose. È proprio così: ma la clausola – come sempre succede nei moduli standard e prestampati dalle società – è scritta con caratteri molto più piccoli rispetto al resto del contratto. Per te, questa differenza grafica ha un grosso valore perché – sostieni – è volta a truffare il cliente e a non fargli prendere visione consapevole del contenuto dei suoi diritti e obblighi. La questione finisce a un giudice al quale viene chiesto: che valore ha la clausola vessatoria con caratteri minuscoli? Sul punto si è appena espressa la Cassazione [1] la quale, nel confermare un indirizzo interpretativo già offerto in passato, ha così deciso.

Cosa sono le clausole vessatorie

Il codice civile [2] definisce clausole vessatorie tutte quelle clausole, inserite in contratti standard predisposi con moduli e formulari dalle società – e come tali immodificabili – che avvantaggiano in modo considerevole una parte, penalizzando fortemente l’altra  (per un elenco delle clausole vessatorie leggi la nota [3]). Sempre la legge stabilisce che le clausole vessatorie possono avere efficacia solo se sono state «specificamente approvate per iscritto». Tradotto in termini pratici significa che il cliente deve apporre una seconda firma, dopo quella a fine del contratto, in corrispondenza di una ulteriore clausola in cui vengono richiamati tutti i numeri degli articoli del contratto medesimo ove sono state apposte clausole vessatorie. Questo richiamo serve per garantire una maggiore attenzione del consumatore sulla presenza, all’interno della scrittura, di condizioni a lui svantaggiose, in modo da poterle individuare immediatamente.

Contratti capestri

La pratica di tutti i giorni ci ha abituato a contratti spesso scritti in una sola pagina, con caratteri stretti, che per leggerli necessiterebbero di lenti di ingrandimento. Peraltro anche lo stesso linguaggio è a volte incomprensibile. Sono poche le persone che si danno animo di studiare il contenuto di questi contratti; nella gran parte dei casi si firma spinti più che altro dal rapporto fiduciario instaurato con il brand, con il rivenditore o con il nome dell’azienda madre. Anche questa disattenzione dell’utente ha portato le società fornitrici a preoccuparsi poco di rendere appropriabili i propri moduli; tant’è che, a volte, le clausole vessatorie vengono scritte con caratteri minuscoli. Che valore hanno se la dimensione delle lettere è diversa da quella della restante parte del documento?

Clausole con caratteri molto piccoli: che valore hanno?

Secondo la Cassazione, è valido il contratto stipulato con una azienda dove le clausole vessatorie risultano poco leggibili o riprodotte in una dimensione più piccola rispetto alla restante parte del documento.

«L’eventuale illeggibilità di una o più clausole vessatorie – scrive infatti la Corte – non esonera il contraente debole dall’onere di vigilare affinché non vengono apposte firme ad “occhi chiusi”». Il codice civile prevede che «prevede l’efficacia delle clausole che il contraente avrebbe dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza». Per cui l’utente «non può addurre a sostegno della propria tesi il fatto che la clausola non fosse chiaramente comprensibile e decifrabile».

Chi firma un contratto non può essere disattento sul contenuto del testo e qualora questo dovesse risultare illeggibile perché scritto con caratteri minuscoli è suo onere – oltreché diritto – farsi consegnare una copia stampata in modo più opportuno. Ma se non lo fa e, con imprudenza, firma ugualmente là dove gli dice il venditore senza preoccuparsi del fatto che, al posto delle lettere ci sono solo “formichine”, non può lamentarsi poi di ciò solo davanti al giudice.

Ecco dunque il principio definitivo scritto dalla cassazione:  «In materia di contratti conclusi con la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie di utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile; ma ove ciò non abbia fatto non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddette clausola derogatoria».

note

[1] Cass. ord. n. 3307/2018.

[2] Artt. 1341 e 1342 cod. civ.

[3] Si tratta delle clausole che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. In pratica sono ad esempio clausole vessatorie quelle che hanno l’effetto di:

  • escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
  • escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  • escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
  • prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
  • consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
  • imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
  • riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
  • consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
  • stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
  • prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
  • consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
  • stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
  • consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
  • riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
  • limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
  • limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;
  • consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
  • sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
  • stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
  • prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore.

In pratica

Contratti conclusi tramite moduli – In un contratto di telefonia, la clausola che stabilisca una deroga alla competenza è vessatoria e va approvata separatamente, se però è poco leggibile il consumatore nulla può pretendere se non ha chiesto che gli venisse fornito un modello leggibile.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/195150_clausola-vessatoria-con-caratteri-minuscoli-che-valore-ha