Il creditore può chiedere al giudice la ricerca telematica dei beni del proprio debitore. Come funziona la procedura? Quali limiti ha?

01 Giugno 2018

La riforma operata nel 2014 [1] ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico uno strumento a tutela del creditore, per consentirgli e facilitargli la soddisfazione del proprio credito nel caso in cui il debitore non intenda pagare spontaneamente. Questa novità consente al creditore di chiedere una indagine patrimoniale sul conto del proprio debitore al fine di porre in essere una fruttuosa azione esecutiva.

Beni del debitore: in cosa consiste la procedura?

Il creditore che ha diritto di procedere ad esecuzione forzata – cioè colui che è in possesso di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile – può formulare istanza al Presidente del Tribunale affinché venga disposta una ricerca telematica dei beni del proprio debitore da sottoporre a pignoramento [2]. L’istanza può essere presentata solo dopo la notifica dell’atto di precetto ed entro il periodo di validità dello stesso (90 giorni). Una volta accolta l’istanza, l’Ufficiale Giudiziario viene incaricato di ricercare nelle banche dati della PA, nell’archivio dei rapporti finanziari, al Pra o nei Registri degli enti previdenziali tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose o crediti da sottoporre ad esecuzione comprese quelle relative a rapporti intrattenuti dal debitore con Istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Delle ricerche effettuate l’Ufficiale Giudiziario redige un verbale in cui indica le banche dati consultate e i relativi esiti. Il deposito dell’istanza costa 43 euro a titolo di contributo unificato, a cui vanno aggiunti – ovviamente – i compensi per l’Avvocato.

Beni del debitore: come avviene il pignoramento?

Se nel corso delle ricerche l’Ufficiale Giudiziario ha rintracciato beni del debitore situati nel territorio di sua competenza, procede al pignoramento secondo le formalità previste dalla legge. Diversamente, invece, nel caso in cui i beni rintracciati si dovessero trovare in altro luogo, il creditore dovrà rivolgere con gli esiti delle ricerche (copia autentica del verbale) all’Ufficiale Giudiziario del luogo in cui si trovano i beni.

Beni del debitore: i limiti della procedura

La procedura introdotta per la ricerca telematica dei beni del debitore da sottoporre a pignoramento presenta, però, alcune criticità pratiche. Vi sono, infatti, alcuni Tribunali in cui, a causa della penuria di strumenti telematici, il Giudice rilascia direttamente all’Avvocato l’autorizzazione per fare istanza ai gestori delle banche dati, evitando così di passare per il tramite degli Ufficiali Giudiziari. A questo punto l’Avvocato deve formulare delle istanze dirette all’Agenzia delle Entrate, all’Inps, all’Inail ecc. Questa procedura non è gratuita: l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, l’Inail, infatti, chiedono il pagamento di un tributo speciale per effettuare la ricerca.

Di seguito un modello di istanza:

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ________

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DEI BENI EX ART. 492 BIS

Il Signor_________ nato a _____il _______ C. F. ________, elettivamente domiciliato in ______________ presso lo studio dell’Avv. _________, C. F____________ indirizzo Pec____________, fax ______________, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce al presente atto ___________

PREMESSO

che l’istante come sopra rappresentato e difeso è creditore di __________  residente in________della somma di ___________per sorte capitale oltre interessi;

che il titolo esecutivo è costituito da_______e che esso, munito di formula esecutiva, è stato notificato in data__________e che in data________è stato notificato atto di precetto;

CONSIDERATO

che è decorso il termine dilatorio concesso col precetto e che il debitore non ha adempiuto;

che occorre procedere ad espropriazione forzata nei confronti del proprio debitore e, all’uopo, che siano preventivamente individuati i suoi beni,

CHIEDE

all’Ecc.mo Presidente del Tribunale adito che gli venga concessa l’autorizzazione ai sensi degli art. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c., ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, all’anagrafe tributaria compreso l’archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. In particolare si chiede di poter accedere, per assumere le informazioni sopra descritte, alle banche dati in possesso o comunque consultabili dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate.

Luogo________, data________

Firma dell’Avvocato

note

[1] D.l. n. 172 del 12.09.2014, convertito in l. n. 162 del 10.11.2014

[2] art. 482bis Cod. Proc. Civ.

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Fonte: https://business.laleggepertutti.it/28722_come-trovare-i-beni-del-debitore-la-ricerca-telematica