Il precetto è l’avvertimento formale con cui il creditore anticipa al debitore la sua intenzione di avviare l’esecuzione forzata in mancanza di pagamento

L’atto di precetto è un atto formale inviato dal creditore al debitore, contenente l’avvertimento che, in caso di mancato adempimento spontaneo a quanto nello stesso richiesto, il creditore potrà procedere al recupero del proprio credito attraverso l’esecuzione forzata. L’atto di precetto è un atto stragiudiziale: infatti, in buona sostanza, rappresenta un sollecito che però anziché essere inviato a mezzo lettera raccomandata viene notificato dall’ufficiale giudiziario del tribunale. Ecco in buona sostanza cos’è e cosa serve l’atto di precetto.

Però, a differenza di una semplice diffida o di un mero sollecito, il destinatario dell’atto di precetto generalmente è già a conoscenza dell’esistenza del proprio debito. Questo, infatti, generalmente deriva da una cambiale, un assegno, un contratto di mutuo o anche un accertamento giudiziale come una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo.

Insomma, il precetto – per dirla con linguaggio tecnico – presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo, ossia di un documento (come una sentenza, un decreto ingiuntivo, un titolo di credito, ecc.) a cui la legge attribuisce l’efficacia di imporre, al debitore, il suo adempimento. Di tale titolo esecutivo il precetto deve fare menzione. Infatti la legge impone che questo il titolo esecutivo sia notificato al debitore: precedentemente alla notifica del precetto ovvero contestualmente. Ad esempio nel caso di sentenza che condanna il debitore al pagamento di una determinata somma, il creditore ha due opzioni: notificare prima la sentenza e successivamente il precetto oppure notificarli simultaneamente.  Nel primo caso è fondamentale che il precetto riporti l’indicazione dettagliata del titolo esecutivo già notificato. Nel caso di assegni o cambiali, invece, è sufficiente la loro menzione dettagliata nell’atto di precetto.

Il creditore che ha notificato il precetto deve garantire al debitore il termine di 10 giorni per l’adempimento spontaneo prima di intraprendere un’azione esecutiva in suo danno. Allo stesso tempo, però, non può far trascorrere più di 90 giorni perché altrimenti questo perde efficacia.  È all’interno di questo arco temporale che il debitore dovrà attendersi l’ulteriore mossa del creditore, vale a dire la notifica di atto di pignoramento in una delle sue forme mobiliare, immobiliare o presso terzi.

Una volta visto cos’è e a cosa serve l’atto di precetto, forniamo di seguito un modello di atto di precetto fondato su un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo.

TRIBUNALE DI_______
ATTO DI PRECETTO

Il Sig_____ (creditore) (cod. fisc. ________), nato il____________a___________ed elettivamente domiciliato in________, alla via______, n_____, presso lo studio dell’Avv. ______________(cod. fisc. _________), numero fax ____________pec___________che lo rappresenta e difende per procura in calce (o a margine) del presente atto

PREMESSO CHE

  • Con ricorso depositato il_____, il Sig. __________ (creditore) chiedeva ed otteneva dal Tribunale Civile di___________ decreto ingiuntivo n_______/_____ per ______ €, oltre interessi legali e spese di giudizio, nei confronti del Sig. _____________(debitore);
  • il decreto ingiuntivo veniva notificato in data_______;
  • il Sig. ______________ (debitore) non proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e dunque in data __________il decreto ingiuntivo veniva munito della formula esecutiva;
  • ad oggi il Sig. ____________ (debitore) non ha provveduto ad eseguire alcun pagamento;
  • il Sig._________ (creditore) intende agire esecutivamente nei confronti del Sig. __________ (debitore) per il recupero delle somme ingiunte;

****

Tanto considerato e premesso il Sig. __________(creditore), come sopra rappresentato e difeso

INTIMA E FA PRECETTO

al Sig. __________, residente in_________, alla via_______, di pagare entro e non oltre 10 giorni dalla notificazione del presente atto, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata e che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo loro un piano del consumatore, la somma complessiva di Euro________, così composta:

  • euro_______ quale sorte del decreto ingiuntivo, oltre a euro ______per interessi;
  • euro________ per spese e compensi liquidati in decreto, oltre IVA e CPA;
  • euro_______ per imposta di registrazione del decreto;
  • euro_________ per spese di notificazione del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva;
  • euro__________ per le spese del presente atto di precetto e della sua notificazione.

Luogo e data

Sottoscrizione dell’avvocato

(PROCURA ALLE LITI)

(RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE)

Fonte: https://business.laleggepertutti.it/28149_cose-e-a-cosa-serve-latto-di-precetto