Il piano del consumatore: come tagliare i debiti con la legge salvasuicidi.

27 Luglio 2018

Il fenomeno del sovraindebitamento è una situazione che riguarda moltissimi soggetti, imprenditori e semplici lavoratori che, a causa della crisi, non sono riusciti a far fronte all’imponente mole di debiti accumulata. Debiti con l’erario, debiti con i fornitori, debiti con il fisco, debiti con le banche: ci vuole poco e l’esposizione debitoria diventa incontrollabile. In queste circostanze purtroppo non è mancato e non manca chi opta per soluzioni estreme come il suicidio o l’accesso a prestiti usurari. Proprio in questo contesto si è inserita la legge cosiddetta sul sovraindebitamento [1], che ha segnato un importante punto fermo nell’ordinamento per la tutela e la regolamentazione di quella che viene chiamata l’insolvenza civile. L’obiettivo della legge è quello di fornire ad alcune categorie di debitori degli strumenti che gli permettano di ridurre i debiti verso banche, fisco, società finanziarie ed altri creditori in genere in relazione alle loro concrete possibilità patrimoniali. Analizzando nel dettaglio le possibilità introdotte dalla legge “salva suicidi”, si possono individuare tre diverse procedure:

  • il piano del consumatore;
  • l‘accordo del debitore;
  • la liquidazione dei beni.

Dunque, in caso di sovraindebitamento, il primo passo da compiere è verificare se ricorrano i requisiti e i presupposti per ottenere i benefici previsti dalla legge e successivamente la procedura più adeguata per salvare il patrimonio. In tutti e tre i casi la procedura è abbastanza snella: l’istanza formulata dal debitore viene sottoposta alla verifica preliminare da parte del tribunale, in merito al fatto che il programma non violi norme imperative. Successivamente, con l’ausilio dell‘organismo di composizione della crisi, il tribunale valuta meritevolezza, fattibilità e convenienza della domanda che, se accolta e a determinate condizioni, può condurre all’estinzione del debito originario. Dunque, in tutti i casi è il giudice, una volta analizzata attentamente la posizione, a stabilire se il soggetto merita di beneficiare della procedura di esdebitazione. Nel caso in cui ritenga ammissibile l’istanza del debitore, questo potrà procedere all’esdebitazione. In concreto, dunque, al debitore è concesso stipulare un piano di risanamento delle obbligazioni, ossia un pagamento rateale sulla base di quanto effettivamente lo stesso può permettersi. Ovviamente la possibilità per il debitore di liberarsi dai debiti, non può ledere il rispetto dei diritti dei creditori. In ragione di ciò, vi sono due condizioni imprescindibili per l’accesso alla procedura:

  • il debitore deve essere in grado di offrire garanzie ai creditori in ordine all’adempimento del piano proposto;
  • lo stato di sovraindebitamento non deve essere causato da comportamento colpevole del debitore.

In ogni caso i costi della procedura sono abbastanza contenuti in quanto limitati al pagamento del contributo unificato di 98 euro e di una marca da bollo da 27 euro nonché al compenso spettante all’organismo di composizione della crisi nominato dal tribunale, anch’esso pagabile nel piano rateale concesso. L’assistenza di un professionista non è obbligatoria e, dunque, è rimessa alla scelta discrezionale dell’istante.

Ma vediamo nel dettaglio come funziona il cosiddetto piano del consumatore.

Debiti: come funziona il piano del consumatore?

Iniziamo col dire che il piano del consumatore, può essere presentato soltanto dai privati consumatori e a tal riguardo la legge [2] stabilisce che per “consumatore” si deve intendere il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Imprenditori non fallibili e professionisti dovranno fare ricorso all’accordo con i creditori.

Il piano del consumatore si sostanzia in una proposta fatta dal debitore di pagare a rate i propri debiti. Generalmente questa proposta viene associata a quella di cessione da parte del debitore di parte del proprio patrimonio e contempla anche uno stralcio della complessiva esposizione debitoria.

Tra i requisiti per poter attivare questa procedura, oltre a quello di natura soggettiva, ve ne sono altri di carattere oggettivo:

  • non aver chiesto nei 5 anni precedenti alcune delle procedure previste per il risanamento dei debiti;
  • fornire tutta la documentazione idonea sul proprio bilancio economico familiare.

Sussistenti tutti i requisiti per poter accedere alla procedura, il consumatore deve rivolgersi a dei liberi professionisti abilitati, come commercialisti, notai e avvocati, oppure a delle associazioni di categoria che si chiamano Occ (Organismi di Composizione della Crisi) in possesso delle abilitazioni previste dalla legge.

Questi soggetti stipulano insieme al consumatore una sorta di bilancio economico in cui vengono annotate tutte quelle che sono le sue entrate, per poi stabilire le modalità di rientro dai debiti che il consumatore ha contratto con diversi creditori. Una volta redatto il piano, questo viene depositato in tribunale per l’omologazione da parte del giudice sulla scorta dell’effettiva fattibilità del piano stesso. Il Giudice, infatti, quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento omologa il piano disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

Dal momento in cui il piano del consumatore è omologato, a tutti i creditori è fatto divieto di iniziare o proseguire procedure esecutive volte al recupero del singolo credito. E così, per esempio, la banca che ha concesso un finanziamento non può iniziare una procedura esecutiva dopo l’omologazione del piano del consumatore, perché a questo punto è il consumatore che attraverso gli impegni assunti nel piano stesso deve ripianare i propri debiti nella misura in cui gli è possibile e nei modi concordati attraverso l’organismo e approvati dal Tribunale.

note

[1] L. n. 3 del 27.01.2012.

[2] Art. 6, comma 2, lett. b), L. 3/2012.

Fonte: sito web La Legge per Tutti, articolo di Chiara Samperisi pubblicato il 21/7/2018, url https://business.laleggepertutti.it/31821_crisi-da-sovraindebitamento-il-piano-del-consumatore