25 ottobre 2018

Decreto Legge, 23/10/2018 n° 119, G.U. 23/10/2018

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2018, n. 247 il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”.

Tra i numerosi interventi previsti dal decreto si segnalano in particolare una serie di misure volte a consentire ai contribuenti la definizione agevolata di debiti, cartelle e liti con il Fisco. Nel capitolo della c.d. “pace fiscale” rientrano le seguenti previsioni:

  • rottamazione-ter delle cartelle;
  • definizione agevolata dei pvc;
  • definizione agevolata degli atti di accertamento;
  • definizione agevolata delle liti tributarie pendenti;
  • stralcio totale mini-cartelle fino a 1.000 euro;
  • dichiarazione integrativa al 20% fino a 100.000 euro.

Vediamo più nel dettaglio le singole misure:

Rottamazione-ter

Il decreto prevede una nuova edizione (la terza) della definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione) sulla falsariga delle due precedenti versioni, rispetto alle quali presenta alcune novità:La definizione agevolata riguarda i ruoli consegnati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Si perfeziona con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo e dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate.

Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure fino a 10 rate consecutive e di pari importo (dal 31 luglio al 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019); in caso di pagamento rateale, non si applica la norma sulle rateazioni dei ruoli e gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2% annuo.

Per aderire occorre presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all’agente della riscossione, con l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

Entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, e, in caso di scelta del pagamento rateale, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

I debitori che hanno aderito alla c.d. rottamazione-bis potranno rideterminare il carico dovuto a condizione che effettuino entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione (in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018): in questo modo potranno ottenere il differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini. Il versamento dovrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019; è fatta salva la possibilità di pagare in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 (senza interessi), le rate differite automaticamente.

La nuova rottamazione interessa ed è estesa anche a coloro che non hanno perfezionato la definizione prevista dalla “prima” rottamazione e coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione-bis, non hanno pagato entro il 31 luglio 2018 tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in corso al 24 ottobre 2016 scadute il 31 dicembre 2016.

Definizione agevolata processi verbali di constatazione (c.d. PVC)

E’ possibile definire in forma agevolata il contenuto dei Pvc consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto, presentando la relativa dichiarazione.

La regolarizzazione riguarda i verbali per le seguenti violazioni:

  • imposte sui redditi e relative addizionali
  • contributi previdenziali e ritenute
  • imposte sostitutive
  • IRAP
  • IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero)
  • IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero)
  • IVA.

Deve trattarsi di verbali per i quali non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

Le dichiarazioni vanno presentate entro il 31 maggio 2019 per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento.

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione.

Per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei Pvc, i termini per l’accertamento sono prorogati di due anni.

Definizione agevolata degli atti di accertamento

Possono essere definiti in via agevolata:

  1. gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data;
  2. gli inviti al contraddittorio notificati entro la data di entrata in vigore del decreto;
  3. gli accertamenti con adesione essere sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle sole imposte (senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori). Questi i termini di versamento:

  • entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero; in alternativa, se più ampio, entro il termine di proposizione del ricorso che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto;
  • entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli inviti al contraddittorio;
  • entro 20 giorni dalla redazione dell’atto per gli accertamenti con adesione.

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui sopra, per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Le somme dovute non possono essere compensate con altre imposte e contributi. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti della definizione agevolata e l’ufficio competente prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti. Tutti i coobbligati possono beneficiare della definizione degli atti effettuata da uno di essi.

Stralcio delle mini-cartelle fino a 1.000 euro

E’ previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 1000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Dichiarazione integrativa speciale

Per i soli contribuenti che hanno effettuato in precedenza la dichiarazione dei redditi è prevista la possibilità di condonare le somme non dichiarate mediante il pagamento, sui maggiori imponibili emersi, di un’imposta sostitutiva con aliquota al 20%.

In particolare, fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’IRAP e dell’IVA.

L’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro ai fini delle imposte di cui sopra e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l’integrazione. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro o senza debito di imposta a causa di perdite, l’integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.

Sulla maggiore base imponibile dichiarata verrà applicata una flat tax del 20%.

A tal fine i contribuenti devono inviare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione integrativa speciale, e quindi versare in unica soluzione quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione; il versamento può essere ripartito in 10 rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019.

Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

Altre misure riguardano le fatture elettroniche, il processo tributario telematico, laregistrazione telematica dei corrispettivi, la definizione agevolata per società e associazioni sportive dilettantistiche:

Si mantiene inalterata l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica al primo gennaio 2019, con riduzione per i primi sei mesi delle sanzioni previste per coloro che non riusciranno ad adeguare i propri sistemi informatici. Viene data la possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono e si prevede che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione oltre che all’abrogazione dell’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.

Giustizia tributaria digitale: sono introdotte alcune previsioni al fine di rendere pienamente operativo il processo tributario telematico:

  • in caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, o in caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria;
  • le parti, i consulenti e gli organi tecnici devono notificare e depositare gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche;
  • i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche;
  • per il deposito e la notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore o l’agente della riscossione, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo modalità telematiche.

Il provvedimento introduce l’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi, al fine di eliminare alcuni adempimenti di natura contabile quali l’obbligo di tenuta dei registri e la conservazione delle fatture e degli scontrini. Tale obbligo scatta per coloro che hanno un reddito d’affari superiore a 400 mila euro dal primo lugli 2019, mentre per tutti gli altri dal primo gennaio 2020.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.

Fonte articolo: sito web Altalex del 24/10/2018, autore Redazione Altalex, url http://www.altalex.com/documents/news/2018/10/19/decreto-fiscale