Correzioni degli errori nel 730 e nella dichiarazione dei redditi: quando si tratta di controllo automatico è legittima la cartella esattoriale anche senza la comunicazione di irregolarità.

16 Luglio 2018

Hai ricevuto una cartella di pagamento per una differenza di Irpef da versare allo Stato. In base a quello che sei riuscito a capire, avresti commesso un errore nel 730 e ora ti tocca pagare la differenza di tasse. Ma, prima di questo momento, hai solo ricevuto una diffida e nessun procedimento è stato aperto nei tuoi confronti per darti la possibilità di difenderti. Così ti chiedi se, in caso di dichiarazione dei redditi errata è legittima la cartella di pagamento. In questo articolo ti spiegheremo come stanno le cose e come puoi far valere i tuoi diritti in proposito.

Indice

  • 1 Il controllo automatico della dichiarazione dei redditi: cos’è?
  • 2 Cartella a seguito di controllo automatico
  • 3 È legittima la cartella senza la previa comunicazione di irregolarità?

Il controllo automatico della dichiarazione dei redditi: cos’è?

L’Agenzia delle Entrate può effettuare un controllo sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria. Si tratta del cosiddetto controllo automatico; esso consiste nel:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, contributi e premi;
  • correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
  • ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
  • ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Cartella a seguito di controllo automatico

La legge [1] prevede il «controllo automatico della dichiarazione dei redditi» dà luogo a liquidazione di imposta. In pratica l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una comunicazione di irregolarità.

La comunicazione di irregolarità contiene, oltre all’invito a fornire eventuali chiarimenti, la richiesta di pagare quanto evidenziato come maggiore debito o minore credito: se il contribuente adempie entro i termini indicati, ottiene una consistente riduzione delle sanzioni applicabili; diversamente, le somme dovute sono iscritte a ruolo. Così l’Agenzia delle Entrate comunica il credito da riscuotere ad Agenzia Entrate Riscossione e questa notifica la cartella di pagamento prima di avviare i procedimenti di pignoramento.

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate non costituisce un atto impositivo e pertanto non può essere impugnata. È la cartella esattoriale il primo e vero atto impositivo che il contribuente può contestare davanti al giudice e contro di questa possono essere sollevate tutte le contestazioni nei confronti dell’atto di liquidazione compiuto dall’Agenzia delle Entrate.

È legittima la cartella senza la previa comunicazione di irregolarità?

L’obbligo di comunicazione dell’esito del controllo automatico è previsto solo quando dal suddetto controllo dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato dal contribuente nella propria dichiarazione. Tuttavia, secondo la Cassazione, è valida la cartella anche se non preceduta da comunicazione di irregolarità. Difatti la legge non prevede alcuna sanzione per l’omessa comunicazione; tale comunicazione sarebbe solo rivolta a orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esulerebbe, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio [2].

Non è invece corretta la cartella di pagamento se oggetto del controllo sono illegittime deduzioni o detrazioni fiscali o quando viene contestata l’interpretazione di una norma o la documentazione prodotta dal contribuente. In tal caso è necessario primo inviare un avviso di accertamento ben motivato. Senza tale avviso la cartella esattoriale è illegittima.

Anche nel caso di omesso o tardivo pagamento dell’Irpef correttamente liquidato in dichiarazione dei redditi è valida la cartella esattoriale senza previa comunicazione di irregolarità.

Tuttavia, spetta al contribuente la riduzione della sanzione in caso di versamento entro 30 giorni dalla notifica della cartella, così come previsto per il pagamento a seguito di comunicazione di irregolarità [3].

Quanto appena detto vale anche a fini IVA Irap.

note

[1] Art. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72.

[2] Cass. sent. n. 26361/2010.

[3] Cass. sent. n. 17396/2010.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/221982_dichiarazione-redditi-errata-legittima-la-cartella-di-pagamento