L’estratto conto stampato dall’Agenzia Entrate Riscossione non ha valore di prova, ma può essere contestato se è il primo atto ricevuto dal contribuente.

Sei stato all’ufficio dell’Agenzia Entrate Riscossione e ti sei fatto stampare un estratto conto, o come meglio lo ha chiamato il dipendente dell’Esattore un «estratto di ruolo», quel documento cioè che sintetizza tutta la tua posizione. Volevi infatti sapere a quanto ammontano i debiti accumulati in questi anni; di recente, peraltro, ti è stato notificato un sollecito che ti dà pochi giorni di tempo per metterti in regola e onorare le numerose cartelle di pagamento rimaste insolute. Tuttavia, da una lettura attenta dei fogli che ti sono stati consegnati, ti sei accorto che sono indicate delle cartelle esattoriali di cui non hai mai avuto notizia: molto probabilmente il postino non te le ha mai consegnate o, pur non avendoti trovato a casa, non ha lasciato l’avviso di giacenza. Ci sono altri debiti che ritieni siano ormai prescritti e altri ancora che non dovrebbero competerti. Insomma, hai notato una serie di incongruenze. Stai così pensando di ricorrere al giudice. Per questo ti chiedi se l’estratto di ruolo delle cartelle di pagamento si può contestare, magari prima con una semplice lettera inviata all’Agenzia Entrate Riscossione e solo in ultima istanza con un ricorso. Ecco cosa è stato detto, negli ultimi tempi, dai giudici in merito all’impugnabilità di tale documento.

L’estratto di ruolo ha valore di prova?

L’estratto di ruolo sintetizza la posizione debitoria del contribuente. È tuttavia un documento interno all’Agente della Riscossione, formato sulla base dei dati che risultano negli archivi interni. È assimilabile più a un atto di parte, perché formato autonomamente dal creditore, che non a un documento ufficiale avente valore di prova. Ecco perché, in una eventuale causa, l’Esattore non può dimostrare il proprio diritto di credito semplicemente depositando l’estratto di ruolo ma deve provare, in modo preciso e analitico, di aver notificato le cartelle di pagamento. In che modo? Con la produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate o le relazioni di notifica effettuate dal messo comunale.

Come spiegato di recente dalla Cassazione [1], «la cartella di pagamento» è atto differente dall’«estratto cartella». In particolare, la cartella esattoriale è un documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. Al contrario «l’estratto di ruolo» è un elaborato informatico formato dall’esattore sulla base dei dati inseriti nei computer dai propri dipendenti. È vero: il contenuto dei due atti è sostanzialmente il medesimo, ma l’una (la cartella) è un atto amministrativo che ha valore di titolo esecutivo (consente cioè l’avvio di un pignoramento e fa piena prova del credito, salvo contestazione), mentre l’altro è solo una stampa o un documento informatico [2].

Il contribuente, tramite un’istanza di accesso agli atti amministrativi, può prendere visione delle notifiche a lui effettuate, ma questo diritto gli spetta per massimo cinque anni dalla notifica stessa. Ciò non toglie che se, dovesse ricorrere al giudice sostenendo di non aver mai ricevuto le predette cartelle, l’esattore che voglia dimostrare il proprio credito dovrebbe dimostrare le notifiche anche prima dei cinque anni. Difatti, come spiegato dalla giurisprudenza, per legge l’esattore è tenuto a conservare solo per cinque anni i documenti che attestano la notifica della cartella di pagamento. Ma quest’obbligo vale solo nei confronti del contribuente che faccia istanza di accesso agli atti amministrativi. Se invece si va in causa, perché il debitore presenta opposizione al pignoramento, all’ipoteca o al fermo, eccependo di non aver mai ricevuto alcuna cartella, l’unico modo che ha l’esattore per dimostrare il contrario è produrre proprio i documenti che attestano la notifica. E tale obbligo va ben oltre i cinque anni.

L’estratto di ruolo si può contestare?

Se, nell’estratto di ruolo, dovessi trovare indicate cartelle di pagamento prescritte non hai la possibilità di contestarle. Questo perché, nell’ambito del diritto tributario, vige una regola in base alla quale puoi impugnare solo gli atti “ufficiali” dell’amministrazione finanziaria (e non tutti). L’estratto di ruolo, non essendo una specifica pretesa di pagamento ma solo una stampa di una posizione debitoria, non è un atto autonomamente impugnabile. Per contestare la presenza di cartelle prescritte ed eventualmente farle cancellare non c’è altro da fare che attendere un eventuale sollecito di pagamento, un preavviso di fermo o di ipoteca oppure un pignoramento e, in esso, far valere la prescrizione del diritto alla riscossione.

Viceversa, se nell’estratto di ruolo dovessero essere indicate cartelle di pagamento non notificate, il documento può essere impugnato. Esso è infatti il primo atto con cui il contribuente ha preso conoscenza dell’esistenza di tali debiti. Le Sezioni unite hanno confermato l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, solo qualora non siano stati regolarmente notificati gli atti impositivi presupposti [3]. Ma attenzione, secondo quanto chiarito dalla Cassazione [4], chi chiede un estratto di ruolo e nell’elenco trova l’indicazione di una o più cartelle di pagamento che in realtà non ha mai ricevuto ha solo 60 giorni, da quel momento, per fare ricorso al giudice. Questo perché, per impugnare una cartella esattoriale non notificata ma conosciuta solo con l’estratto di ruolo, i termini per l’impugnazione decorrono dal rilascio del documento da parte del concessionario.

Secondo una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini [4], l’estratto di ruolo per cartelle correttamente notificate oltre cinque anni non si può impugnare. Difatti, come abbiamo anticipato poc’anzi, l’agente della riscossione è tenuto a conservare l’avviso di ricevimento per cinque anni e deve esibirlo su richiesta. Se quindi le cartelle sono state portate a conoscenza del contribuente ben oltre il quinquennio, non è scontato che l’esattore possa ormai provare la regolarità della consegna. Alla luce di tale previsione, quindi, è sufficiente che il debitore lasci trascorrere i cinque anni, beneficiando dell’impossibilità per l’agente della riscossione di provare l’avvenuta notifica dell’atto impositivo. Ecco perché, secondo la sentenza in commento, una situazione del genere può integrare un’ipotesi di abuso del diritto e/o processo in quanto il contribuente beneficerebbe di una sorta di rimessione in termini di impugnazione ormai decaduti.

Come contestare l’estratto di ruolo

La prima mossa per contestare l’estratto di ruolo è quella di inviare un ricorso in autotutela, con una Pec (posta elettronica certificata) oppure con una richiesta in carta semplice inviata tramite raccomandata a.r. Tuttavia il più delle volte queste istanze vengono ignorate, sicché in tali ipotesi bisognerà consigliarsi con il proprio avvocato e valutare un possibile ricorso al giudice.

note

[1] Cass. ord. n. 20784/17 del 5.09.2017.

[2] Cass. sent. n. 19704/2015.

[3] Cass. S.U. sent. n. 19704/2015.

[4] Cass. sent. n.13584/17.

[5] Ctp Rimini, sent. del 30.02.2018.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/195830_estratto-di-ruolo-cartelle-di-pagamento-si-puo-contestare