Lavoratori autonomi con partita Iva, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, professionisti non iscritti alla cassa e pensionati: ecco gli adempimenti e le aliquote per il versamento dei contributi alla Gestione Separata Inps.

Chi non è un professionista o un lavoratore dipendente avrà certamente sentito parlare di Gestione Separata Inps. Di cosa si tratta? È in sostanza un regime previdenziale speciale dettato appositamente per determinate categorie di lavoratori. In essa vanno versati i contributi percepiti a seguito della propria attività di lavoro autonomo o parasubordinato onde conseguire, un giorno, la pensione. A chi ancora non sa come funziona la Gestione Separata Inps e chi deve iscriversi abbiamo dedicato questo breve articolo di chiarimenti.

Cos’è la Gestione Separata Inps?

La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori. È funzionante a partire dal 1° gennaio 1996 [1] ed è stata introdotta con la famosa “Riforma Dini”. Grazie alla Gestione Separata si è inteso assicurare una pensione a soggetti che, fino a quel momento, erano di fatto esclusi da tale tutela.

Chi deve iscriversi alla Gestione Separata Inps?

Sono tenuti all’iscrizione ad una apposita Gestione Separata presso l’INPS, finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), i seguenti soggetti:

  1. coloro che esercitano per professione abituale, anche se non in via esclusiva, attività di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni con reddito imponibile superiore a 5.000 euro annui;
  2. i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)  se il reddito professionale è inferiore a 5.000 euro annui e se la durata della prestazione occasionale è inferiore a 30 giorni l’anno. Vi rientrano anche i percettori dei redditi assimilati [2] (ad esempio, amministratori e sindaci di società);
  3. gli incaricati alla vendita a domicilio sempre che il proprio reddito superi 5mila euro all’anno;
  4. i pensionati che svolgono collaborazioni coordinate e continuative;

In buona sostanza devono iscriversi alla Gestione Separata Inps i liberi professionisti per i quali non è prevista una apposita cassa di previdenza. Vi rientrano anche i liberi professionisti con cassa previdenziale che tuttavia, per ragioni di incompatibilità o di altra natura, svolgono un’attività non iscrivibile (si pensi a un avvocato che è dipendente di una società, situazione che non gli consente di esercitare la professione legale).

Con successive disposizioni di legge sono stati assicurati alla Gestione anche:

  • gli spedizionieri doganali non dipendenti;
  • gli assegnisti di ricerca;
  • i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
  • gli amministratori locali;
  • i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • gli associati in partecipazione;
  • i medici con contratto di formazione specialistica;
  • i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
  • i prestatori di lavoro occasionale accessorio.

Pagamento dei contributi per collaborazioni coordinate e continuative

Il pagamento dei contributi alla Gestione Separata viene diviso tra collaboratore e committente nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.

A effettuare materialmente il versamento dei contributi è tuttavia l’azienda committente, che deve provvedervi tramite F24 telematico entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Pagamento dei contributi per professionisti

Invece, per i professionisti l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, sempre tramite F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Base imponibile per il calcolo dei contributi alla Gestione Separata Inps

La base imponibile per il calcolo dei contributi da versare alla Gestione Separata Inps è rappresentata dal reddito derivante dalle attività soggette ad iscrizione, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini Irpef, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. In particolare bisogna sottrarre al compenso lordo ricevuto le spese effettuate e risultanti dalla fattura.

Per le collaborazioni coordinate e continuative costituiscono reddito imponibile tutte le somme ed i valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali. Sono esclusi dalla base imponibile da determinare nel quadro RR:

  • i redditi di lavoro autonomo già assoggettati a contribuzione presso altre Gestioni previdenziali obbligatorie o Casse di previdenza professionali;
  • i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo professionale già assoggettati a contribuzione nei confronti della stessa Gestione Separata, con versamento del dovuto da parte del sostituto previdenziale.

Aliquote e calcolo contributi per collaborazioni coordinate e continuative

Per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva su cui calcolare i versamenti è pari, dall’anno 2018, al 33% del compenso ricevuto.

A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.

Tale aliquota aggiuntiva si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari:

allo 0,50% [3];

allo 0,22% [4].

Pertanto, sempre con riferimento ai collaboratori e alle figure assimilate iscritte alla Gestione Separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il 2018 sono pari al:

  • 34,23% per i soggetti tenuti alla contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA);
  • 33,72% per coloro che non beneficiano della DIS-COLL (componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, eccetera);
  • 24% per i titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Aliquote e calcolo contributi per professionisti

Per quanto riguarda invece l’aliquota applicabile per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione Separata Inps e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, l’aliquota da usare per il versamento dei contributi alla Gestione Separata Inps è pari al 25,72% (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre per gli iscritti titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2018 è al 24%.

Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile, che per l’anno 2018 è pari a 101.427,00 euro.

Il minimale per l’accredito contributivo, per il 2018 è pari a 15.710,00 euro.

Contribuzione volontaria alla Gestione Separata

In caso di contribuzione volontaria il contributo dovuto si determina applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione, pari, per il 2018, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e le figure assimilate.

Che succede se non si versano i contributi alla Gestione Separata Inps

L’omesso versamento dei contributi è un illecito contributivo che viene accertato e riscosso con una procedura diversa da quella prevista per tutte le altre imposte. Infatti il controllo viene eseguito direttamente dall’Inps il quale spedisce al lavoratore innanzitutto l’avviso bonario che viene messo a disposizione dell’interessato nel Cassetto fiscale in via telematica. Il debitore ha 30 giorni di tempo per pagare. Se non vi provvede, l’Inps spedisce un avviso di addebito. Non è più previsto l’invio della cartella di pagamento. Dalla notifica dell’avviso di addebito l’interessato ha 60 giorni di tempo per pagare.

Se il pagamento non avviene entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di addebito, gli importi sono affidati telematicamente ad Agenzia delle Entrate-Riscossione che procede al pignoramento ed eventualmente al fermo auto o all’ipoteca esattoriale (per debiti superiori a 20mila euro) anche sulla prima casa.

note

[1] L. n. 335/1995.

[2] Ex lett. c bis), co. 1 dell’art. 50 del TUIR .

[3] Art. 59 co. 16 della L. 449/1997.

[4] Art. 7 del DM 12.7.2007.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/202968_gestione-separata-inps-come-funziona-e-chi-deve-iscriversi