Accertamento fiscale: vizi di forma e motivi di impugnazione. Come fare ricorso se la notifica avviene con raccomandata.

14 novembre 2018

Se è vero che difendersi dal fisco è sempre difficile poiché grava sul contribuente l’onere di dimostrare la propria regolarità – cosa tutt’altro che facile a distanza di numerosi anni – è anche vero che sono numerosi i vizi di forma grazie ai quali contestare un accertamento fiscale. Tra questi, sicuramente la notifica è l’aspetto più cruciale; la famigerata raccomandata, le modalità con cui viene spedita, i tempi o l’indirizzo di consegna danno luogo a numerose contestazioni. Ad esempio, una recente e interessante sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia [1], nello spiegare chi notifica l’accertamento fiscale, ha fornito un importante principio. Principio che potrebbe essere la base di numerosi ricorsi contro gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate. Di tanto parleremo nel corso di questo articolo. Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono gli errori dell’Agenzia delle entrate sulle cartelle fiscali.

Indice

  • 1 Contestazioni contro gli accertamenti fiscali
  • 2 Contestazioni di forma contro accertamenti fiscali ai privati: vizi di notifica
  • 3 Chi notifica l’accertamento fiscale?

Contestazioni contro gli accertamenti fiscali

Abbiamo detto che i vizi formali sono quelli a cui i contribuenti si aggrappano più spesso per contestare gli atti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione. Ad esempio, uno dei più gettonati è il difetto di firma del direttore dell’ufficio, il quale spesso delega tale adempimento a un funzionario dell’Agenzia, senza però prima emettere un provvedimento motivato e definito temporalmente.

Altri tipici vizi formali sono quelli che attengono all’utilizzo della Pec (la posta elettronica certificata) divenuta ormai obbligatoria per le notifiche di accertamenti e cartelle ad imprese individuali, società e professionisti iscritti all’albo [2].

A riguardo la giurisprudenza ha detto che è nulla la cartella inviata via Pec ma priva della firma digitale. In pratica, la mancanza della firma digitale (in formato .pdf con estensione “. p7m” nel file), determina l’invalidità della notifica della cartella di pagamento allegata alla Pec. Senza tale estensione, secondo una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza [3], manca la garanzia dell’integrità e immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore. Da qui l’annullamento delle cartelle di pagamento notificate, in via telematica ma in semplice formato Pdf, alle società, ditte e professionisti.

Dall’altro lato, secondo la Ctp di Pescara [4] è nullo l’avviso di accertamento, sottoscritto digitalmente mediante l’indicazione a stampa del nominativo del capo ufficio (o del funzionario delegato), se viene inviato poi a mezzo posta raccomandata e non tramite Pec.

Contestazioni di forma contro accertamenti fiscali ai privati: vizi di notifica

Per i privati restano ancora in vigore le vecchie regole, fatte di postini e di raccomandate. Ed è proprio qui che spesso si gioca la partita degli errori di forma.

Secondo la sentenza della Ctr Lombardia richiamata all’inizio di questo articolo, non è possibile inviare con la posta l’accertamento fiscale esecutivo. Questo atto di tipo infatti deve essere notificato tramite agenti appositi ossia il messo interno o il messo comunale [5]. In caso contrario la notifica è nulla e il contribuente non deve pagare.

Per capire questo principio dobbiamo fare una premessa. Dal 1° ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate può emettere i cosiddetti avvisi di accertamento immediatamente esecutivi. A differenza delle altre contestazioni fiscali, questi atti racchiudono in sé sia la fase dell’accertamento che della riscossione; in pratica fungono anche da cartelle esattoriale. Gli avvisi di tale tipo sono sia una intimazione ad adempiere che un titolo esecutivo. Ragion per cui, dopo di essi l’Agenzia Entrate Riscossione non notifica più al contribuente la classica cartella esattoriale ma semplicemente una “lettera di presa in carico”.

Secondo la sentenza in commento, l’avviso di accertamento immediatamente esecutivo deve essere per forza notificato tramite un agente notificatore [5]; se invece viene spedito a mezzo posta (anche se con raccomandata a.r.) è nullo.

La ragione è piuttosto cavillosa. La legge [6] prevede una disciplina particolare per l’accertamento esecutivo, anche in ordine alla sua notificazione, proprio per via della sua capacità di incidere in forma esecutiva sul patrimonio del contribuente. Perciò è necessario che la sua consegna sia preceduta dalla compilazione di una «relazione di notifica». La raccomandata invece la compilazione, da parte del postino, dell’apposito registro e della cartolina di ritorno, ma non anche della «relata di notifica» che, invece, a detta dei giudici, in tale ipotesi sarebbe essenziale per la validità della spedizione [6].

Da una attenta lettura della legge, infatti, si può dedurre che l’avviso di accertamento debba essere notificato sempre attraverso l’intermediazione di un soggetto abilitato alla notifica, la cui identità deve risultare dalla relata, e che solo nel caso in cui le somme richieste vengano rideterminate è possibile per l’ufficio utilizzare direttamente la raccomandata con avviso di ricevimento.

Chi notifica l’accertamento fiscale?

Alla luce di quanto appena detto, volendo tirare le somme, possiamo stabilire chi notifica l’accertamento fiscale:

  • per le imprese individuali, le società, i professionisti iscritti a un albo: la notifica arriva solo con Posta Elettronica Certificata; la notifica viene ovviamente curata dall’Agenzia delle Entrate;
  • per i privati, invece, la notifica non può mai avvenire con Pec o con raccomandata a/r (almeno stando alla sentenza in commento) ma solo tramite un messo notificatore.

note

[1] Ctr Lombardia sent. n. 4314/25/2018.

[2] Art. 1 Dlgs. n. 193/2016.

[3] Ctp Vicenza sent. n. 615/02/2017.

[4] Ctp Pescara, sent. n. 926/01/2017.

[5] Ex art. 60 del Dpr 600/73.

[6] Art. 29, Dl 78/2010.

[6] La legge prevede che la medesima intimazione ad adempiere debba essere contenuta nei successivi atti, da notificare al contribuente, anche mediante «raccomandata con avviso di ricevimento». L’espressa previsione dell’utilizzo «anche della “raccomandata”» solamente per gli atti successivi lascerebbe intendere che il primo avviso debba invece essere notificato per il tramite di un agente e non con la posta.

Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 13/11/2018, url https://www.laleggepertutti.it/254950_gli-errori-dellagenzia-delle-entrate-sulle-cartelle-fiscalichi-notifica-laccertamento-fiscale?fbclid=IwAR1BHh8-TuxmxtsLTzWztIFeRobHMNFM7TzXfDhCx-2vOC_gF8YfAicIneo