L’ipoteca è un modo efficace per garantire il proprio credito. Può essere anche volontaria. Caratteristiche e differenze col pignoramento.

27 agosto 2018

Hai prestato una somma di denaro ad una persona amica, ma nonostante i buoni rapporti e la fiducia che c’è tra te ed il tuo amico, temi la mancata restituzione del tuo prestito. Purtroppo, in un momento di crisi economica come quello attuale, la lealtà di un vecchio amico o di una persona sincera, potrebbero non essere sufficienti. Per questa ragione, sei stato assalito da un dubbio simile, e ritieni sia il momento di trovare una soluzione. Tuttavia non sai cosa fare, poiché, come è normale che sia, non essendo un esperto in materia, non sai come garantirti. Ebbene, la situazione appena descritta evidenzia un problema non di poco conto. Se, infatti, la situazione economica di un debitore non è florida, potrebbero esserci anche altri creditori ed allora il pagamento del debito potrebbe diventare ancora più improbabile: nella prospettiva appena descritta, come potresti proteggerti? Per rispondere a questa domanda, se il tuo debitore dovesse essere il proprietario di un immobile (ad esempio, la propria abitazione oppure la casa al mare, ecc), la costituzione di un’ipoteca volontaria potrebbe tornare molto utile allo scopo in esame. ovviamente, non sapendo di cosa stiamo parlando, è più che lecito domandarsi: che cos’è l’ipoteca volontaria? Quali vantaggi comporta questa particolare forma di garanzia del credito e soprattutto in che modo è possibile costituirla? Ebbene, questa pubblicazione si spera possa aiutarti a chiarire l’argomento.

Indice

  • 1 L’ipoteca volontaria: di che si tratta
  • 2 Ipoteca volontaria e notaio
  • 3 Ipoteca volontaria e giudiziale
  • 4 Ipoteca volontaria non significa pignoramento
  • 5 Consigli pratici

L’ipoteca volontaria: di che si tratta

Quando si è titolari di un credito nei confronti di una persona questi, tecnicamente definito debitore, potrebbe garantire il buon soddisfacimento del credito stesso. Potrebbe farlo, ad esempio, concordando con un terzo soggetto (ad esempio, una banca o un’assicurazione) una fideiussione a favore del creditore. Oppure potrebbe ricorrere ad una delle forme di garanzia più note ed efficaci, cioè l’ipoteca [1]. Di durata ventennale, essa ha per oggetto un bene immobile di proprietà del debitore e se concessa a favore del creditore, consente a quest’ultimo di soddisfarsi sul bene, prioritariamente sugli altri creditori, nella malaugurata ipotesi che il credito non venga soddisfatto.

Ipoteca volontaria e notaio

Trattandosi di un diritto che si costituisce su un immobile, esso deve essere oggetto di trascrizione nei registri immobiliari. Per questa ragione, la costituzione di ipoteca volontaria deve essere realizzata mediante un atto notarile, con i conseguenti costi in materia di imposte ed onorario del professionista. Una volta trascritta, l’ipoteca svolgerà la sua funzione in maniera molto efficace, anche nel caso di cessione del bene ipotecato. In questo caso, infatti, l’acquirente non potrà certo ignorare questo diritto [2]: il bene, nonostante il passaggio di proprietà, resterà vincolato dalla descritta garanzia ipotecaria, poiché costituita e pubblicizzata nei registri immobiliari, in data antecedente all’acquisto effettuato.

Ipoteca volontaria e giudiziale

L’ipoteca appena descritta è quella che tecnicamente viene definita come ipoteca volontaria ed è appunto frutto dell’accordo tra il creditore ed il debitore. Essa, pertanto, si distingue da quella giudiziale [3], iscrivibile a carico di un bene immobiliare del debitore, ma a seguito di un provvedimento giudiziale esecutivo anche in via provvisoria (quale ad esempio una sentenza o un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), tecnicamente definito titolo esecutivo (ad esempio è possibile iscrivere un’ipoteca giudiziale se una sentenza accerta e condanna qualcuno a pagare una somma di denaro o un risarcimento dei danni).

Ipoteca volontaria non significa pignoramento

Se il debitore non dovesse rispettare gli impegni presi, il creditore dovrebbe, comunque, munirsi di un titolo esecutivo per agire contro il soggetto inadempiente (ad esempio, richiedendo ed ottenendo un decreto ingiuntivo). Per fare ciò, dovrebbe provare la legittimità ed il fondamento del proprio credito nelle sedi competenti (ad esempio, in Tribunale), ottenere il provvedimento giudiziale e poi agire in esecuzione sul bene gravato dalla garanzia ipotecaria volontaria. Pertanto è opportuno sottolineare e ribadire che l’ipoteca volontaria garantisce il credito anzi detto, ma non è un titolo per agire in pignoramento sul bene del debitore: per questo scopo è comunque necessario procurarsi un titolo esecutivo (ad esempio, un decreto ingiuntivo con il quale si ingiunge il pagamento delle somme oggetto del credito).

Consigli pratici

Quando e se presti del denaro ad una persona oppure se sei creditore di qualcuno, è sempre opportuno chiarire la natura, la fonte e il presupposto del tuo credito. Detto questo, una scrittura privata in cui il debitore si limita semplicemente a riconoscere il proprio debito, potrebbe risultare eccessivamente generica e potrebbe generare problemi, lì dove si rendesse necessario agire in sede giudiziale per ottenere un titolo esecutivo, per agire forzatamente. Per queste ragioni, sarebbe opportuno redigere una scrittura privata che:

  • chiarisca la natura, la fonte e i presupposti del credito, legittimandolo in tutti i suoi aspetti;
  • indichi con precisione l’ammontare del credito, presente e futuro (ad esempio, specificando le modalità con le quali l’importo si incrementerebbe, eventualmente, nei mesi successivi alla scrittura).

In buona sostanza, devi rendere incontestabile la tua posizione di diritto, perché poi devi dimostrarlo nelle sedi opportune (ad esempio, in Tribunale) per ottenere dal giudice il titolo esecutivo (ad esempio, un decreto ingiuntivo). Per queste ragioni, è sempre opportuno che ti faccia assistere da un professionista in tutte le fasi del credito: dalla nascita sino alla sua restituzione.

note

[1] Art. 2808 cod. civ.

[2] Art. 2858 cod. civ.

[3] Art. 2818 cod. civ.

Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 24/08/2018, autore Marco Borriello, url https://www.laleggepertutti.it/219135_lipoteca-volontaria