Demansionamento: il ripristino dell’inquadramento precedente del dipendente e il risarcimento del danno. Ma attenzione: l’insubordinazione può costare il licenziamento.

Il tuo datore di lavoro ti ha cambiato le mansioni. I precedenti compiti sono stati sostituiti da altri molto più ripetitivi e semplici. Anche se il tuo stipendio non è cambiato, ti sembra una scelta aziendale adottata solo per umiliarti, metterti in cattiva luce coi colleghi e svilire la tua professionalità: una provocazione insomma. Siccome non intendi cedere alla rabbia e ad un atto di insubordinazione, che potrebbe costarti il posto, hai deciso di accettare la modifica delle mansioni sul posto di lavoro ma, nello stesso tempo, far valere i tuoi diritti in tribunale. Sai bene, infatti, che il datore di lavoro non può svilire il grado che hai raggiunto e conquistato nel tempo, negandoti di lavorare o assegnandoti a compiti che, sostanzialmente, corrispondono ad un livello di inquadramento inferiore al tuo. La questione del cosiddetto “slittamento” del lavoratore verso il basso è oggetto di numerose pronunce dei giudici che, a riguardo, usano il termine più tecnico “demansionamento”. Prendendo spunto da una recente ordinanza della Cassazione [1], cercheremo di fare il punto della situazione e di spiegarti che fare in caso di modifica delle mansioni sul posto di lavoro.

Indice

  • 1 Cosa spetta in caso di modifica delle mansioni?
  • 2 Quando è possibile modificare le mansioni sul lavoro?
  • 3 Che fare in caso di demansionamento illegittimo?

Cosa spetta in caso di modifica delle mansioni?

Prima di entrare nello specifico, facciamo un esempio. Immaginiamo che l’azienda ove tu lavori decida, senza prima consultarti né chiedere il tuo consenso, di passarti da compiti complessi quali quelli che ormai svolgi da diversi anni e che richiedono elevate cognizioni tecniche, a mansioni elementari e ripetitive. Che fai per difenderti? Agisci in tribunale per sentire condannare il datore di lavoro all’annullamento del nuovo ordine di servizio, con ripristino delle mansioni precedenti, e al risarcimento dei danni procurati alla tua professionalità. Il giudice certamente accoglierà la prima richiesta in automatico, mentre subordinerà la seconda alla dimostrazione delle lesioni subite. Lesioni che potranno essere sia patrimoniali (ossia alla professionalità) che morali (per la sofferenza e l’umiliazione patita). In ogni caso, come detto, spetta al lavoratore fornire le prove del danno.

Sempre in caso di modifica delle mansioni sul posto di lavoro potresti anche decidere di andare via dall’azienda rassegnando le tue dimissioni. In tal caso non sei neanche tenuto a dare il preavviso, stante la giusta causa di recesso. Resta il fatto che il datore ti dovrà comunque corrispondere il risarcimento, le ultime mensilità arretrate ed il Tfr. Ti sarà dovuta dall’Inps anche l’indennità di disoccupazione che spetta tutte le volte in cui la cessazione del rapporto di lavoro avviene non per volontà del dipendente.

Quando è possibile modificare le mansioni sul lavoro?

Il demansionamento, ossia l’adibizione del dipendente a mansioni inferiori senza il suo consenso, è in generale vietata in quanto comporta una lesione della professionalità acquisita dal lavoratore.

Legge e giurisprudenza ammettono solo tre casi in cui è possibile demansionare un dipendente:

  • per ragioni aziendali che comportino la modifica dell’organizzazione e della produzione, tali da incidere sulla posizione del lavoratore stesso;
  • se previsto dai contratti collettivi;
  • per salvare il dipendente da un licenziamento certo: quando si deve far fronte ad un licenziamento per riduzione del personale o per altro giustificato motivo oggettivo (legato cioè alla produzione), il datore deve prima offrire al dipendente il cosiddetto ripescaggio, ossia mansioni equivalenti alle precedenti al fine di conservare il suo posto. Se ciò non dovesse essere possibile, il datore potrà (ma non è tenuto a farlo) offrire una mansione inferiore con riduzione dello stipendio.

Nei primi due casi, le nuove mansioni attribuite possono appartenere al livello di inquadramento immediatamente inferiore nella classificazione contrattuale, a patto che rientrino nella medesima categoria legale.

Il demansionamento, laddove possibile per legge, deve essere comunicato con lettera scritta al lavoratore. Diversamente è nullo. Questo significa che se il nuovo ordine di servizio viene intimato a voce al lavoratore e a questi viene imposto di effettuare mansioni svilenti, sussiste un vizio di forma che rende illegittimo il cambio di mansioni.

Si tenga peraltro conto che, secondo alcuna giurisprudenza, il dipendente che subisca il mutamento dei compiti, anche se verso un livello più basso, non può autotutelarsi smettendo di lavorare, ma deve ricorrere al giudice per far annullare la decisione del datore. Diversamente il suo rifiuto di svolgere la prestazione viene considerato un gesto di insubordinazione che può portare al licenziamento.

In ogni caso, secondo i giudici non si possono mai modificare le mansioni di un lavoratore se il demansionamento comporta l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori, marginali ed accessorie rispetto a quelle di competenza (purché non rientranti nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata e a condizione che l’attività prevalente e assorbente del lavoratore rientri tra quelle previste dalla categoria di appartenenza [2])

Che fare in caso di demansionamento illegittimo?

In caso di demansionamento illegittimo il dipendente può agire in tribunale contro il datore di lavoro entro cinque anni dalla cessazione del rapporto stesso (alcuni giudici ritengono che il termine sia di dieci anni), per ottenere innanzitutto l’assegnazione alle proprie precedenti mansioni.

Inoltre è possibile chiedere il risarcimento del:

  • danno patrimoniale (ad esempio, il danno da perdita di chance)
  • danno non patrimoniale: esso può avere una componente di pregiudizio sia alla professionalità, sia alla sua vita di relazione intesa come perdita di considerazione e prestigio nell’ambito lavorativo, capace di riverberarsi altrove e di influenzare tutte le sue relazioni interpersonali (ad esempio, il danno all’integrità psichica per la situazione di frustrazione).

In via generale, entrambe le tipologie di danno vengono liquidate in base ad un criterio equitativo; tuttavia, per la quantificazione del pregiudizio patrimoniale è solitamente utilizzato come parametro di riferimento l’ammontare della retribuzione risultante dalle buste paga prodotte in giudizio.

Si tenga conto che, essendo il demansionamento un grave illecito da parte del datore di lavoro, dà diritto al dipendente a dare le dimissioni per giusta causa, ossia senza il preavviso, ottenendo così anche l’indennità di disoccupazione dall’Inps.

Se la modifica delle mansioni mortifica la professionalità del dipendente, il datore paga il danno non patrimoniale anche quando manca un vero e proprio demansionamento.

Infine il dipendente ha diritto, anche dopo il demansionamento, alle retribuzioni secondo il precedente inquadramento, quello cioè superiore.

Anche in presenza di un demansionamento illegittimo, il dipendente non può rifiutarsi di svolgere le nuove mansioni, diversamente può essere licenziato per insubordinazione. Il rifiuto è però ritenuto legittimo solo se rappresenta una reazione del lavoratore proporzionata e conforme a buona fede (si pensi al dirigente cui viene chiesto di pulire i bagni). Il rifiuto della prestazione lavorativa può considerarsi in buona fede solo se si traduce in un comportamento che, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e lealtà, risulta oggettivamente ragionevole e logico, cioè deve trovare concreta giustificazione nel raffronto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate [3].

note

[1] Cass. ord. n. 18260/18 dell’11.07.2018.

[2] Cass. 2 maggio 2003 n. 6714; Cass. 8 giugno 2001 n. 7821; Trib. Milano 9 marzo 2017.

[3] Cass. 2 novembre 1995 n. 12121.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 20 marzo – 11 luglio 2018, n. 18260

Presidente Bronzini – Relatore Balestrieri

Rilevato che

Con ricorso 6.3.06, Fr. Ra., dipendente di Poste Italiane s.p.a., adiva il Tribunale di Napoli lamentando la sua perdurante adibizione a mansioni inferiori rispetto a quelle svolte in precedenza, ed accertate dalla precedente sentenza n. 5890\00 del medesimo Tribunale (attività di installazione, manutenzione e disattivazione di apparecchiature anche complesse; meccanizzazione postale), e chiedendo la condanna della società al risarcimento del danno alla professionalità subito.

Il Tribunale, con sentenza del 20.12.07, accoglieva la domanda, condannando la società Poste al risarcimento del danno richiesto. Avverso tale sentenza proponeva appello Poste; resisteva il Ra.. Con sentenza depositata il 3.7.12, la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame, ritenendo del tutto inferiori le mansioni affidate al Ra. a seguito della citata sentenza n. 5890\00 del Tribunale di Napoli e provato, quanto meno in via presuntiva, il lamentato danno alla professionalità.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Poste, affidato a quattro motivi, cui resiste il Ra. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato

Che con il primo motivo la società ricorrente denuncia la omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c), lamentando che la sentenza impugnata aveva ritenuto erroneamente non contestate le mansioni da ultimo assegnate al lavoratore, in tesi dequalificanti, laddove la società aveva dedotto in sede di costituzione in appello, che a fronte: delle dedotte mansioni tecniche svolte dal lavoratore prima dell’8.2.1999, quelle di ripartizione della corrispondenza svolte sino al 21.5.2006 riguardavano in realtà la video codifica; che successivamente il Ra. era stato assegnato alla soppressione dell’ex ETM e con decorrenza 8/2/1999 alle seguenti mansioni: CMP Napoli: dal 5/2/1999 al 21/5/2006 ripartizione della corrispondenza meccanizzata; CMP Napoli: dal 22/5/2-006 attività di videocodifica.

2.- Che con il secondo motivo la società denuncia una insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.), lamentando che la sentenza impugnata non valutò l’impossibilità di affidare al Ra. le mansioni da questi precedentemente svolte, causa la riorganizzazione aziendale e la soppressione di tali mansioni.

2.1- Che i primi due motivi, esaminabili congiuntamente stante la loro connessione, sono inammissibili: il primo perché denuncia come vizio motivo (art. 360, co.1, n. 5) una violazione di norme processuali (co.1. n. 4 c.p.c); in ogni caso, entrambi, in quanto diretti a censurare la congrua motivazione al riguardo adottata dalla Corte di merito, e prima ancora dal Tribunale, senza chiarire adeguatamente le ragioni per cui essa sarebbe erronea.

Che la Corte di merito ha in particolare evidenziato che il Tribunale aveva accertato che le mansioni successivamente assegnate al Ra. erano deteriori rispetto a quelle precedentemente svolte sino all’8.2.99, e che le relative deduzioni del ricorrente non erano state adeguatamente contestate da Poste in primo grado. A nulla rileva pertanto quanto la società deduce di aver esposto nella memoria di costituzione in appel.lo, né le generiche circostanze in tesi dedotte con la memoria di costituzione in primo grado, atti che peraltro non risultano depositati ex art. 369, co.2, n. 4 c.p.c.

Che in ogni caso non è adeguatamente esposto dalla società perché le mansioni indicate come svolte dal Ra. dal febbraio 1999 fossero equivalenti a quelle svolte nel periodo precedente.

Che entrambe le censure, e segnatamente la seconda, sono poi redatte mediante assemblaggio di parti espositive e riproduzione fotostatica dei precedenti scritti difensivi, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n.1716)

3.-Che con il terzo e quarto motivo la società denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., quanto al risarcimento del danno riconosciuto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.)., quanto al riconoscimento del danno professionale lamentato.

Che i motivi, che possono congiuntamente esaminarsi stante la loro connessione, sono infondati. Deve infatti innanzitutto evidenziarsi che nella specie non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 2697, che ripartisce l’onere della prova e non già i risultati di essa. Nella specie la sentenza impugnata ha applicato i principi enunciati nel a nota sentenza resa a S.U. da questa Corte (n.6752\06, e successiva conforme giurisprudenza), secondo cui il danno alla professionalità deve essere provato dal lavoratore, non esistendo nell’ordinamento un danno normativo o in re ipsa, e tuttavia tale danno può essere provato anche in via presuntiva, essendo le presunzioni un valido strumento di prova, di rango non inferiore a quella testimoniale o documentale, che possono essere impiegate anche in via esclusiva dal giudice per la formazione del suo convincimento (cfr. altresì Cass. n. 13819/2003; Cass. n. 9834/2002, .etc), tenendo conto in particolare della durata e gravità del demansionamento. Nella specie la sentenza impugnata ha infatti accertato, alla stessa stregua del Tribunale, che il Ra., dapprima e per lunghi anni addetto a mansioni specializzate di installazione, manutenzione e disattivazione di apparecchiature anche complesse ed in particolare di manutenzione di impianti di meccanizzazione postale necessitanti corrispondenti ed elevate cognizioni tecniche, dal febbraio 1999 venne adibito a mansioni elementari e ripetitive.

Che la Corte ha anche valutato la gravità dell’inadempimento, la sua lunga durata, per di più anche in presenza di provvedimenti giurisdizionali emessi a tutela della professionalità del Ra. (sentenza n. 5890\00 del medesimo Tribunale di Napoli).

4. Che la sentenza impugnata resiste pertanto alle censure mossele, sicché il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno distratte in favore del difensore del Ra., dichiaratosi antecipante.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro.200,00 per esborsi, Euro.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. G. Ru.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/222441_modifica-delle-mansioni-sul-posto-di-lavoro-che-fare