Decreto Ministero Interno 18/12/2017 , G.U. 16/01/2018

Tempi moderni anche per le multe stradali che non verranno più recapitate dal postino bensì tramite pec. Ma il postino non andrà in pensione, bensì interverrà solamente se la procedura, prevista da un recente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri 16 gennaio, fallisca.

Il provvedimento del Ministro dell’Interno, datato 18 dicembre 2017, si compone di soli sette stringati articoli, che nella loro sinteticità spiegano con estrema chiarezza che l’arrivo sulla nostra casella di pec del verbale, rende la multa stradale un atto “notificato e conoscibile” al destinatario, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna in merito alla mancata ricezione. Anche l’ambito di applicazione viene delineato nitidamente, specificando che il decreto in questione si applica al procedimento di  notificazione dei verbali di contestazione,  redatti  dagli  organi  di  polizia stradale (di cui all’art. 12 del C.d.S.), a seguito dell’accertamento di violazioni del codice della strada. Quanto ai soggetti destinatari, il decreto ricomprende due categorie di interessati:

a) colui che ha commesso la violazione, qualora sia stato fermato ed identificato al  momento  dell’accertamento  dell’illecito  ed  abbia fornito un valido indirizzo pec, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;

b) il proprietario del veicolo col quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione ai sensi dell’art. 196  del codice  della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, in ogni caso, fornito un indirizzo di pec all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito.

E se la pec resta sconosciuta? L’autorità di polizia è tenuta a ricercare l’indirizzo di pec dell’automobilista sanzionato nei pubblici elenchi cui abbia accesso.

Quanto all’e-mail, il decreto ne determina pure l’oggetto, identificato in “Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada”. Il contenuto viene così individuato:

  • denominazione ed indirizzo dell’ufficio mittente;
  • nome del responsabile “del procedimento di notificazione”;
  • indirizzo e telefono dell’ufficio dove è possibile accedere al fascicolo relativo alla multa notificata;
  • elenco pubblico da cui l’indirizzo Pec è stato estratto;
  • “copia per immagine” o “copia informatica” del verbale di contestazione;
  • ogni informazione utile perché il destinatario possa esercitare il diritto di difesa.

Qualora l’iter procedurale di notifica non sfoci in un buon esito, la Polizia provvede alla stampa del verbale di contestazione e dell’avviso di mancata notifica, quindi notifica il tutto tramite postino. Ovviamente le spese sono a carico del destinatario.

(Altalex, 18 gennaio 2018. Nota di Laura Biarella)

Fonte: http://www.altalex.com/documents/leggi/2018/01/18/multa-stradale-postino-pec

multa-stradale-il-postino-non-suona-piu-arrivera-la-pec