La Legge di bilancio ha apportato rilevanti novità anche in materia di notificazione degli atti giudiziari.

Il Legislatore è infatti intervenuto novellando il testo della l. 890/1982, la quale disciplina la tematica delle “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”.

Il contenuto della riforma risulta particolarmente ampio e diffuso in una serie di interventi “chirurgici” che hanno riguardano numerosi punti della disciplina previgente.

Il primo e più rilevante di tali interventi riguarda l’introduzione di un comma 3 al primo articolo della legge, il quale così prevede: “3. Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124“.

Il “servizio” a cui fa riferimento la disposizione è, ovviamente, quello postale.

È da notare come la norma richiamata nel comma terzo preveda, a sua volta, quanto segue:  “Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi.”

Così facendo l’esito è quello di eliminare il monopolio di Poste Italiane.

Altre novità significative riguardano l’art. 3 della disposizione, la quale adesso, nel testo riformato, così prevede: “Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l’avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato. Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull’avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l’ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all’ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall’obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell’avviso di ricevimento ai sensi dell’articolo 6. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l’ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell’impugnazione o dell’opposizione.”

Da notare come adesso vi è l’obbligo nell’indicazione del mittente di annotare anche l’indirizzo PEC per i soggetti che, in virtù di altre disposizioni normative, sono obbligati a dotarsene.

Particolarmente interessante è anche il nuovo comma 4 dell’art. 7, il quale prevede che “4. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’operatore postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione.”

L’ultima delle più rilevanti modifiche su cui si ritiene opportuno richiamare l’attenzione è il nuovo art. 8. Esso detta una analitica regolamentazione relativa alle ipotesi di mancanza del destinatario.

La nuova regolamentazione, invero non stravolge completamente l’assetto antecedente, è tuttavia risulta arricchita di aspetti innovativi (come quello della possibilità di ritirare il plico in giacenza con modalità telematica) e coordinanti con il venir meno del monopolio di Poste Italiane.

In altri termini, l’apertura del “mercato” delle notificazioni ad altri operatori economici ha comportato la necessità di introdurre meccanismi di controllo relativi alla corretta conservazione delle giacenza e affinché il destinatario delle comunicazioni che debba recarsi presso i punti di giacenza non abbia a dover subire un pregiudizio causato dalla mancata capillare organizzazione del gestore del servizio.

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2018/01/11/notifica-degli-atti-giudiziari-cosa-cambia-con-la-legge-di-bilancio-2018