Atti giudiziari: il destinatario della raccomandata non saprà più se il postino ha consegnato la busta a un familiare convivente.

Tra le tante modifiche alla legge sulle notifiche a mezzo posta, la legge di bilancio per il 2018 ha cancellato la cosiddetta Can, la comunicazione di avvenuta notifica, ossia la raccomandata informativa che, fino a ieri, veniva inviata al destinatario di un atto giudiziario tutte le volte in cui, in sua assenza, il postino consegnava la busta a un familiare convivente. In questo modo è stato esteso il sistema già previsto per gli atti dell’amministrazione finanziaria (ad es. accertamenti dell’Agenzia Entrate, cartelle esattoriali, ecc.) anche ai comuni atti giudiziari (citazioni, ricorsi, decreti ingiuntivi, ecc.). La modifica che dà l’addio alla raccomandata informativa è di tutto rilievo e comporta una minore tutela per il  cittadino il quale, già dal 1° gennaio 2018, potrebbe non venire più a sapere di essere stato raggiunto da una notifica. In che modo? Cerchiamo di spiegarci meglio.

La normativa in materia di notifiche prevede due differenti tipi di procedure a seconda che la consegna del plico avvenga “a mani” del destinatario o attraverso il normale servizio postale. Nel primo caso è lo stesso ufficiale giudiziario che raggiunge il destinatario dell’atto e lo affida direttamente all’interessato o, in sua assenza, a una persona convivente, al portiere o, in ultimo, lo deposita alla casa comunale (dandogliene però avviso, in quest’ultimo caso, con una raccomandata informativa). Nel caso invece di notifica “per posta”, l’ufficiale giudiziario imbusta l’atto e lo consegna all’ufficio postale. Questo, fino a ieri, doveva essere necessariamente quello di Poste Italiane; la legge di bilancio però ha aperto la possibilità all’utilizzo anche dei servizi di poste private (i cui addetti al recapito, per tale finalità, vengono ora considerati pubblici ufficiali). Tuttavia, vista la delicatezza del contenuto dell’atto giudiziario (dalla sua consegna, infatti, possono decorrere termini per costituirsi in causa, per fare impugnazione, appello o per presentare memorie), la legge prevede delle apposite garanzie onde evitare che la raccomandata si confonda con le altre comuni lettere. Innanzitutto è prescritto il colore verde per la busta. Viene poi prescritta una relata di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto, l’apposizione sulla busta verde del numero del registro cronologico, la sottoscrizione del notificante e l’apposizione del sigillo dell’ufficio. Infine, la cartolina di ritorno prevede una serie di voci da compilare a seconda che l’atto sia consegnato al diretto interessato, a persona diversa dal destinatario o venga seguita la procedura della notifica in caso di irreperibilità. E qui viene in gioco la seconda e importante modifica.

 Nel caso in cui, bussando alla porta di casa (o al citofono), il postino non trovi il destinatario dell’atto giudiziario, il codice di procedura civile gli consente la possibilità di consegnare l’atto a un familiare convivente purché maggiore di 14 anni e palesemente non incapace. In sua assenza l’atto giudiziario può essere affidato al portiere. Solo in ultima analisi (ossia se queste persone non ci sono o rifiutano di ricevere la raccomandata) c’è il deposito presso l’ufficio postale e l’avviso di giacenza. Per garantire che il destinatario dell’atto possa sapere che la busta è stata consegnata, in sua assenza, a un’altra persona fino a ieri la legge imponeva la spedizione di una seconda raccomandata (senza avviso di ricevimento) in cui lo si informava di ciò. Era la cosiddetta raccomandata informativa o, più tecnicamente, comunicazione di avvenuta notifica (Can). Ebbene, con la legge di bilancio 2018 [1], questa previsione (contenuta inizialmente nella legge sulle notifiche [3]), non compare più. Il che già succedeva per le cartelle esattoriali e gli atti dell’Agenzia delle entrate. Ma da oggi lo stesso sistema varrà anche per gli atti giudiziari.

 

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/191851_notifiche-addio-raccomandata-informativa-can