È possibile ottenere la pensione anticipata con 63 anni e 7 mesi di età per chi sceglie il computo dei contributi nella gestione separata.

La pensione anticipata a 63 anni di età con 20 anni di contributi è concessa soltanto a coloro il cui trattamento si calcola col sistema interamente contributivo, quindi a chi no possiede contributi versati dal 1° gennaio 1996. Tuttavia, per chi risulta con contributi accreditati prima di questa data esiste una possibilità di beneficiare di questa pensione, se si possiedono specifici requisiti: si tratta del computo dei contributi nella gestione separata.

Chi richiede il computo, difatti, può sommare i contributi versati alla gestione separata con i contributi accreditati presso altre gestioni assoggettandoli tutti al calcolo contributivo, quindi ha anche la possibilità di ottenere la pensione anticipata a 63 anni: lo ha chiarito definitivamente l’Inps, con una recente circolare [1]. La conferma è senz’altro una buona notizia per chi possiede della contribuzione da cumulare, in quanto  consente di anticipare la data della pensione senza ricorrere all’Ape volontario, che può avere dei costi elevati, né all’Ape sociale, che è a numero chiuso e richiede il possesso di severi requisiti.

È vero che anche il ricalcolo contributivo della pensione è spesso notevolmente penalizzante, anche se vi sono dei rari casi in cui può risultare vantaggioso: è importante, dunque, fare un’attenta valutazione, confrontando le possibilità di pensionamento anticipato.

Ma procediamo per ordine e vediamo, nel dettaglio, come funziona il computo nella gestione separata per ottenere la pensione anticipata a 63 anni.

Come funziona il computo nella gestione separata

Il computo per gli iscritti alla gestione separata è la facoltà di far confluire presso questa gestione i contributi da lavoro dipendente ed autonomo accreditati in altre casse previdenziali, ad esclusione delle casse professionali private, assoggettando dunque tutta la contribuzione posseduta presso le gestioni Inps al calcolo interamente contributivo.

In pratica, il computo è una sorta di opzione contributiva per la gestione separata, i cui requisiti, però, non sono quelli dell’opzione Donna, istituita dalla Legge Maroni [2], ma dell’opzione contributiva istituita dalla legge Dini [3]

Requisiti per il computo nella gestione separata

Può esercitare la facoltà di computo nella gestione separata chi possiede i seguenti requisiti:

  • anzianità contributiva inferiore a 18 anni, sino al 31 dicembre 1995: sono considerati tutti i contributi, compresi quelli volontari e figurativi;
  • anzianità contributiva complessiva pari ad almeno 15 anni, di cui almeno 5 posteriori al 31 dicembre 1995.

Non può essere applicata l’opzione per il computo, invece, a chi non possiede contributi precedenti al 1996, in quanto in quest’ipotesi il trattamento è già calcolato col solo metodo contributivo.

Per beneficiare del computo è indispensabile l’iscrizione e l’accredito di un mese di contribuzione presso la gestione separata: ricordiamo che la gestione separata è una gestione previdenziale dell’Inps, la cui iscrizione è obbligatoria per i lavoratori parasubordinati (ad esempio i co.co.co.), per chi svolge lavoro occasionale (retribuito con il contratto di prestazione occasionale o il libretto famiglia), per i professionisti “senza cassa”, e per i lavoratori autonomi occasionali con compensi annui superiori a 5mila euro.

Quale pensione si può ottenere col computo presso la gestione separata

La facoltà di computo è utile per conseguire, presso la gestione separata, i seguenti trattamenti:

  • pensione di vecchiaia ordinaria e contributiva;
  • pensione anticipata ordinaria e contributiva;
  • pensione di inabilità;
  • assegno ordinario di invalidità;
  • pensione indiretta ai superstiti;
  • pensione supplementare.

Ogni tipologia di trattamento ottenuta deve rispettare le regole previste per i trattamenti della gestione separata, a prescindere dai contributi accreditati nelle altre casse: vediamo allora, nel dettaglio, i requisiti per ottenere ciascuna delle prestazioni elencate.

Pensione di vecchiaia presso la gestione separata

La pensione di vecchiaia, per gli iscritti alla gestione separata che esercitano la facoltà di computo, può essere raggiunta in presenza dei seguenti requisiti:

  • 70 anni e 7 mesi d’età (71 anni dal 2019), ed almeno 5 anni di contributi (fermi restando i requisiti generali per accedere al computo, cioè almeno 15 anni di contributi, di cui 5 posteriori al 1996, ed almeno un contributo precedente al 1996, nonché un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni);
  • oppure, in presenza degli stessi requisiti previsti per il raggiungimento della pensione di vecchiaia dei lavoratori autonomi: 66 anni e 7 mesi d’età (67 dal 2019); sono inoltre richiesti 20 anni di contributi, ed una pensione che superi di 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (fermi restando i requisiti appena esposti per l’accesso al computo).

Pensione anticipata presso la gestione separata

La pensione anticipata con l’esercizio della facoltà di computo, per gli iscritti alla gestione separata, può essere raggiunta in presenza dei seguenti requisiti (ferme restando le regole per accedere al computo):

  • 63 anni e 7 mesi di età(64 anni dal 2019), stante il possesso di almeno 20 anni di contributi (esclusi i contributi figurativi),  a condizione che l’ammontare mensile della pensione sia almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale;
  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, che diventeranno rispettivamente 42 anni e 3 mesi e 43 anni e 3 mesi, dal 2019.

Salvaguardia dei vecchi requisiti per la pensione

Chi, esercitando la facoltà di computo, possiede i requisiti per la pensione precedenti alla legge Fornero per l’opzione contributiva, alla data del 31 dicembre 2011, ha diritto alla cosiddetta salvaguardia, secondo il principio della cristallizzazione dei requisiti: in pratica, può pensionarsi con le vecchie regole di età utili all’opzione (57 anni sino al 31 dicembre 2007, 60 anni sino al 31 dicembre 2011), e con le regole di contribuzione previste per l’accesso al computo.
Pensione supplementare presso la gestione separata

Chi non raggiunge il diritto ad un’autonoma pensione  nella gestione separata, ma risulta titolare di un altro trattamento pensionistico, anche presso gestioni non Inps come le casse professionali, ha diritto ad una pensione supplementare al compimento dell’età di vecchiaia prevista per i lavoratori autonomi.

Anche per ottenere questo trattamento può essere esercitata la facoltà di computo, fermi restando i requisiti per l’accesso all’opzione contributiva già illustrati, e considerando che non si possono contare i contributi che hanno già dato luogo alla pensione di cui il richiedente è titolare; oltre a questi requisiti, è necessario possedere i parametri previsti dalla legge per il tipo di pensione supplementare richiesta nella gestione separata.

In questi casi il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e viene calcolato, ovviamente, per intero col sistema contributivo.

Pensione d’invalidità e inabilità presso la gestione separata

Gli iscritti alla gestione separata, se viene loro riconosciuta una capacità lavorativa inferiore a un terzo, hanno diritto, al pari degli altri lavoratori, a un assegno d’invalidità;  se invece è riconosciuta un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro, hanno diritto alla pensione di inabilità.

Fermi restando i requisiti utili per queste prestazioni previdenziali, cioè 5 anni di contributi, di cui almeno tre accreditati nei 5 anni precedenti alla domanda, i beneficiari possono incrementare gli assegni con la facoltà di computo:  anche in questo caso, dovranno possedere i requisiti per l’accesso all’opzione contributiva, cioè almeno 15 anni di contributi, di cui 5 collocati posteriormente al 1996, ed almeno un contributo accreditato al 31 dicembre 1995, unitamente al possesso di meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Il calcolo del trattamento viene sempre effettuato col sistema contributivo: lo stesso vale nel caso di trasformazione dell’assegno d’invalidità in pensione di vecchiaia.

Calcolo della pensione

La pensione ottenuta col computo è liquidata nella gestione separata e, come già esposto, calcolata  interamente con il sistema contributivo: per quanto riguarda il montante (cioè la somma dei contributi) relativo alle altre casse, sono applicate le aliquote di computo delle singole gestioni di appartenenza.

note

[1] Inps Circ. 184/2015; D.M. 282/2006.

[2] L. 243/2004.

[3] L. 335/1995.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/191966_pensione-anticipata-a-63-anni-col-computo-nella-gestione-separata