Quali redditi rilevano per il diritto all’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali, e quali costi si possono dedurre?

Per il diritto alla pensione d’invalidità civile, i limiti di reddito da considerare sono al netto degli oneri deducibili: in pratica, il superamento della soglia di 4.853,29 euro, per gli invalidi civili parziali, e di 16.664,36 euro per gli invalidi civili totali, deve essere verificato considerando i redditi dell’invalido al netto dei contributi previdenziali, assistenziali, integrativi e sanitari, delle spese mediche e di assistenza specifica dei disabili, degli assegni periodici e di particolari contributi e donazioni. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con una recente sentenza [1] nella quale ha specificato che, anche se per il diritto alla pensione d’invalidità possono essere considerati alcuni redditi esenti dalle imposte, quando sono valutati i redditi imponibili ai fini Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche), questi vanno sempre considerati al netto degli oneri deducibili.

Ma procediamo per ordine e facciamo il punto della situazione sulla pensione d’invalidità civile: limiti di reddito, requisiti personali, riduzione della capacità lavorativa e ulteriori condizioni richieste per aver diritto a questa prestazione di assistenza riconosciuta dall’Inps.

Che cos’è la pensione d’invalidità civile

La pensione d’invalidità civile, o assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali, è una prestazione dell’Inps che spetta a chi possiede un’invalidità riconosciuta dal 74% al 99%, se è disoccupato e non supera determinati limiti di reddito.

Per gli invalidi in misura pari al 100%, l’assegno di assistenza spetta nella stessa misura, ma i limiti di reddito per averne diritto sono più alti.

Chi ha diritto alla pensione d’invalidità civile

Per ottenere la pensione d’invalidità civile bisogna possedere i seguenti requisiti:

  • essere invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%; è richiesto il 100% per gli invalidi civili totali;
  • essere cittadini italiani, europei o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • avere un reddito annuo non superiore a 4853,29 euro, se invalidi civili parziali e non superiore a 664,36 euro annui se invalidi civili totali;
  • essere in stato di disoccupazione (lo stato di disoccupazione si mantiene, anche se si lavora, se non si superano 8mila euro di reddito su base annua, se l’attività esercitata è di lavoro dipendente o co.co.co., oppure non si superano 4.800 euro su base annua, se l’attività è di lavoro autonomo; non è più necessario, per ottenere l’assegno dall’Inps, l’obbligo dell’iscrizione nelle liste di collocamento speciali).

Se l’interessato è lavoratore dipendente e supera i 4.853,29 euro di reddito, senza superare 8mila euro su base annua, pur non perdendo lo stato di disoccupazione perde la pensione d’invalidità civile, in quanto oltrepassa il limite di reddito assoluto. In ogni caso, ai fini del calcolo del limite di reddito personale annuo rileva solo quello dell’invalido e non dei familiari [2].

A quanto ammonta la pensione d’invalidità civile

La pensione d’invalidità civile nel 2018 è aumentata da 279,47 euro mensili a 282,55 euro, sia per gli invalidi civili parziali che per gli invalidi civili totali.

Domanda di pensione d’invalidità civile

Perché si abbia diritto alla pensione d’invalidità civile è prima necessario che sia riconosciuta un’invalidità in misura almeno pari al 74%. È dunque necessario, dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo dal proprio medico curante, inviare all’Inps, tramite portale web, call center o patronato, domanda d’invalidità.

Una volta ottenuto il verbale di riconoscimento dell’invalidità dalla commissione medica, si deve richiedere la pensione attraverso il servizio online, disponibile nel portale dell’Inps, “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, modello AP 70. In alternativa, la domanda può essere inoltrata tramite call center o patronato.

Adempimenti pensione d’invalidità civile

Per confermare la sussistenza delle condizioni per il diritto all’invalidità civile, come il rispetto dei limiti di reddito e il requisito della mancanza di occupazione, una volta ottenuto l’assegno, l’interessato annualmente deve presentare all’Inps, con la compilazione del modulo Iclav, una dichiarazione sostitutiva. In questa dichiarazione, l’invalido attesta di prestare o non prestare attività lavorativa [3] e deve dichiarare i dati necessari per verificare la permanenza dei requisiti previsti per l’assegno mensile d’invalidità, sulla base dei redditi prodotti nell’anno richiesto e della mancanza di prestazione lavorativa.

Il modello Iclav deve essere presentato, per indicare gli eventuali redditi conseguiti nel periodo di riferimento della dichiarazione, dagli:

  • invalidi parziali, non ricoverati, con solo diritto alla pensione d’invalidità civile;
  • invalidi parziali, ricoverati, con solo diritto alla pensione d’invalidità civile;
  • invalidi parziali, non ricoverati, titolari di altro reddito, con solo diritto alla pensione d’invalidità civile;
  • invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo diritto alla pensione d’invalidità civile;
  • invalidi parziali, privi di perequazione automatica ma con limite di reddito personale pari o inferiore a quello stabilito per legge.

Chi ha diritto alla pensione d’invalidità civile deve inoltre presentare il modello Red.

Redditi da dichiarare per il diritto alla pensione d’invalidità civile

Per il diritto alla pensione d’invalidità civile è necessario dichiarare:

  • i redditi di lavoro dipendente, anche derivanti da contratti a tempo determinato e part time;
  • i redditi derivanti da lavoro parasubordinato, come co.co.co e co.co.pro;
  • i redditi derivanti da lavori socialmente utili;
  • i redditi derivanti da lavoro autonomo
  • i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, lavoro autonomo occasionale, redditi d’impresa o professionali conseguiti dagli aderenti al regime forfettario o dei contribuenti minimi;
  • i redditi presunti, appartenenti alle tipologie appena elencate, relativi all’anno in corso.

Gli importi dei redditi da indicare sono, come chiarito dalla Cassazione [1], quelli corrispondenti all’imponibile fiscale, indipendentemente dal loro ammontare, anche se inferiori alle soglie limite.

Non rileva il reddito dell’abitazione principale.

Se l’interessato supera la soglia di reddito annuale di 4.853,29 euro, o di 16.664,36 euro se inabile, entro 30 giorni deve inviare un’immediata comunicazione all’Inps del venir meno dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione d’invalidità.

La comunicazione può essere inviata attraverso il patronato, o il servizio online, disponibile nel portale dell’Inps, “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, modello AP 70. Lo stesso modello può essere utilizzato per comunicare il sopraggiungere di una situazione di incompatibilità: l’assegno mensile, difatti, è incompatibile con le altre pensioni di invalidità, con le pensioni per invalidi di guerra, lavoro e servizio. L’invalido può scegliere comunque la pensione a lui più favorevole.

note

[1] Cass. sent. n.5962/2018.

[2] Cass. sent. n. 13880/2013; Cass. sent. n. 853/2013.

[3] Inps mess. n. 3043/2008.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/198131_pensione-dinvalidita-civile-limiti-di-reddito