Limiti al pignoramento delle somme versate dall’Inps sul conto corrente: i nuovi vincoli successivi alla riforma del 2015.

22 ottobre 2018

E se proprio l’ente che deve garantire la tua sopravvivenza con una pensione dignitosa si trasformasse nel tuo aguzzino? Se l’Inps si accorge che hai percepito delle somme a cui non avevi diritto e, per riprendersele, ti blocca il conto corrente, come sopravviveresti? In altri termini, l’Inps può pignorare le somme che hai in banca? Facciamo un esempio. Hai ricevuto, per diversi mesi, l’assegno di disoccupazione pur lavorando in nero. A seguito di un controllo fatto dall’ispettorato del lavoro presso l’azienda che ti ha assunto, sei stato denunciato insieme al tuo datore. La comunicazione è stata così trasmessa all’Istituto di previdenza che, oltre a interrompere il versamento della Naspi, ti ha anche chiesto gli arretrati. Oppure immagina di aver ricevuto l’assegno sociale per circa tre anni; ora però l’Inps si accorge che non ne avevi diritto e vuole indietro tutte le somme erogate in questi anni. Un ultimo esempio purtroppo non infrequente: un dipendente prende la malattia dal lavoro per un mese, ma poi si scopre che il suo certificato medico è falso perché, nel frattempo, sta lavorando di notte come cameriere in un locale. Cosa accomuna tutte queste ipotesi? Che l’Inps diventa creditore del cittadino e che, come ogni creditore, può avviare un pignoramento. Ebbene: che succede se l’Inps blocca il conto corrente? A spiegarlo è una recente sentenza della Cassazione [1].

L’Inps può pignorare il conto corrente?

All’Inps non interessa certo mandare l’ufficiale giudiziario a casa del debitore per pignorargli la televisione, i tappeti o i divani. Potrebbe tutt’al più iscrivere a ruolo le somme e incaricare l’agente della riscossione al recupero di contributi previdenziali non versati, nel qual caso il contribuente se la dovrebbe vedere con la famigerata cartella di pagamento e con tutte le misure esecutive messe in atto dall’Agenzia Entrate Riscossione. Oppure potrebbe agire direttamente e intimare la restituzione del maltolto, pena il blocco del conto corrente. Il punto però è che sul conto potrebbero essere depositati redditi di lavoro dipendente o la stessa pensione. E, come noto, si tratta di somme che sono pignorabili solo entro determinati limiti (il famoso «quinto»). Proprio di tali limiti si è occupata la sentenza della Cassazione in commento, andando a definire tutta la disciplina attualmente in vigore a seguito delle famose modifiche intervenute nel 2015 [2]. Vediamo dunque quali sono le garanzie dei debitori visto che – come appena detto – l’Inps può pignorare il conto corrente per riprendersi i soldi indebitamente percepiti dal lavoratore o dal pensionato.

Limiti del pignoramento del conto corrente da parte dell’Inps

L’Inps non è diverso da tutti gli altri creditori, per cui – ricorda la Suprema Corte – è soggetto ai medesimi vincoli. Attualmente il conto corrente su cui viene depositata la pensione, lo stipendio, il salario o qualsiasi altra indennità relativa a un rapporto di lavoro o impiego, comprese le somme dovute a causa di licenziamento, può essere pignorato solo nei seguenti termini:

  • quanto alle somme già depositate e presenti sul conto prima della notifica del pignoramento alla banca, il blocco riguarda solo la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale, misura questa che viene rivalutata anno per anno e che attualmente ammonta a circa 1.450 euro. Facciamo un esempio pratico: un pensionato ha sul conto corrente 500 euro; di questi soldi l’Inps non può pignorare nulla perché inferiore al tetto appena detto. Se invece sul conto ci sono 2.000 euro è possibile pignorare solo 550 euro in blocco (pari alla differenza tra 2.000 e 1.450 euro);
  • quanto alle ulteriori somme che verranno poi mensilmente accreditate sul conto dopo la notifica dell’atto di pignoramento – sempre a titolo di mensilità della pensione o dello stipendio – il pignoramento può arrivare sino a massimo un quinto. Se tuttavia il pignoramento viene eseguito dall’agente della riscossione e la pensione o lo stipendio è inferiore a 2.500 euro, il pignoramento non può superare un decimo, per salire fino a un settimo se la pensione o lo stipendio è superiore a 2.500 euro ma inferiore a 5.000; resta infine il limite generale di un quinto per pensioni o stipendi superiori a 5.00 euro.

Queste sono le regole entrate in vigore nel 2015. Prima di questa data, tutte le volte che l’Inps – come qualsiasi altro creditore – pignorava il conto corrente poteva farlo nella sua interezza, bloccando tutti gli importi presenti, anche se provenivano dalla pensione o dallo stipendio.

note

[1] Cass. sent. n. 26042/18 del 17.10.2018.

[2] DL n. 83/2015.

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SENTENZA

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 luglio – 17 ottobre 2018, n. 26042

Presidente Berrino – Relatore Mancino

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 17 maggio 2013, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato legittimo il pignoramento eseguito dal creditore procedente INPS – sul saldo del conto corrente acceso dal debitore esecutato, L.M. , presso la s.p.a. Poste italiane – per la sola parte eccedente l’importo impignorabile per legge, riferito ad un rateo delle pensioni complessivamente fruite dal pensionato, correntista della predetta società, debitore dell’INPS per la somma di Euro 14.725,75 dovuta in forza di due decreti ingiuntivi (nn.1190 del 1991 e 994 del 1993 emessi dal Pretore di Ancona).

2. La Corte di merito, premesso che sul conto corrente acceso dal pensionato erano stati accreditati, in via esclusiva, emolumenti pensionistici, diretti e di reversibilità, ed esclusa la possibilità di confusione patrimoniale per la connotazione omogenea delle somme accreditate, riteneva permanere sul denaro accreditato lo stesso vincolo giuridico della parziale impignorabilità, in ragione non solo della provenienza delle somme accreditate da trattamenti pensionistici ma anche, e soprattutto, della funzione essenzialmente assistenziale nella quota intangibile riferita ad un rateo mensile, con la conseguente legittimità del pignoramento del saldo attivo del conto Bancoposta per la sola parte eccedente un rateo mensile delle due pensioni, di importo minimo, fruite dal debitore esecutato.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, cui non hanno resistito gli intimati, Poste italiane s.p.a. e L.M. .

Ragioni della decisione

4. Con il motivo di ricorso, deducendo violazione dell’art. 545, quarto comma, cod.proc.civ., l’INPS censura la sentenza impugnata assumendo che le limitazioni al pignoramento previste dal codice di rito valgono solo per il pignoramento eseguito presso l’ente erogatore del trattamento pensionistico, nel qual caso risulta indubbio il titolo (pensionistico) in base al quale tale trattamento sia dovuto, ma non possono valere quando, come nella specie, il pignoramento sia eseguito presso l’istituto bancario o altro ente con il quale il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente, nel qual caso l’originario titolo pensionistico viene meno e il credito del debitore pignorato altro non è che il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente.

5. Inoltre, ad avviso dell’ente previdenziale, in virtù dell’accredito, sul conto corrente, di soli emolumenti pensionistici del debitore esecutato2 potrebbero rinvenirsi somme anche ingenti, frutto di risparmio accumulato nel tempo, il che escluderebbe la prevalenza della protezione delle esigenze di sussistenza del debitore pensionato sulle ragioni del creditore.

6. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

7. Occorre premettere che il pignoramento del quale si controverte, nel profilo della applicabilità o meno dei limiti alla pignorabilità previsti dal codice di rito a tutela di esigenze elementari e vitali di sussistenza del debitore pensionato, si colloca temporalmente in epoca antecedente alla novella introdotta dal legislatore del 2015, inapplicabile, nella specie, per quanto ci si appresta a dire.

8. Invero la Corte costituzionale (sentenza 15 maggio 2015, n. 85), proprio al fine di rimuovere un vulnus nella tutela del pensionato e nella garanzia di protezione delle condizioni minime per il sostentamento, con declaratoria di illegittimità costituzionale snodatasi nel solco degli approdi di legittimità (fra i quali Cass. 9 ottobre 2012 n. 17178), ha ribadito che le somme dovute dal pensionato (o dal lavoratore), a qualsiasi titolo, una volta transitate su un conto corrente postale o bancario, e dunque una volta acquisite dal titolare ed entrate a far parte del suo patrimonio, si confondono giuridicamente con quest’ultimo e non sono, nel concreto, applicabili le limitazioni alla pignorabilità previste dall’art. 545 cod.proc.civ. e da altre leggi speciali.

9. Nello specifico, una volta che l’ente previdenziale ha adempiuto alla sua obbligazione, le somme versate al pensionato sul suo conto corrente perdono la loro identità di crediti pensionistici e, conseguentemente, la protezione del minimo vitale.

10. Vale la pena ricordare che sulla garanzia del minimo vitale, a giustificazione della compressione del diritto di rivalsa dei creditori sulla pensione in proporzione all’entità funzionale ad assicurare il rispetto del disposto costituzionale, si sono susseguiti molteplici e significativi interventi della Corte costituzionale (fra le tante, sentenze n. 183 del 2009, n. 256 del 2006, n. 444 del 2005, n. 506 e n. 468 del 2002 e n. 55 del 1991; ordinanze n. 315 del 1999 e n. 447 del 1994) che hanno portato, fra l’altro, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che ponevano un assoluto divieto alla pignorabilità delle pensioni erogate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui dichiarava non pignorabili per intero le pensioni erogate dall’Inps invece di considerarle impignorabili nella sola parte necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati per sopperire alle sue esigenze di vita e, per la parte residua, nei limiti del quinto.

11. Nell’inerzia del legislatore, la giurisprudenza di legittimità ha contribuito a superare l’incerta determinazione del minimo vitale da garantire ai pensionati, riconoscendo che spettasse al giudice dell’esecuzione il compito di individuare l’importo maggiormente adeguato a soddisfare esigenza di assicurare, comunque, al pensionato sufficienti ed adeguati mezzi di vita (cfr., fra le altre, Cass. 26 agosto 2014, n. 18225).

12. Il bilanciamento dei valori in gioco – la tutela del pensionato e le ragioni dei creditori insoluti – valevole per le pensioni del settore privato come per quelle del settore pubblico, ha portato la giurisprudenza costituzionale a chiarire, con le richiamate decisioni, che la sottrazione alle pretese dei creditori concerne non già l’intera somma spettante sibbene la sola parte necessaria ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei pensionati, conformemente al precetto dell’art. 38, secondo comma, Cost..

13. Alla luce di queste premesse, con la già richiamata sentenza n. 85 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (recante l’obbligatoria rimessa in conto corrente di stipendi e pensioni superiori a mille Euro), per violazione degli artt. 38 e 3 Cost., nella parte in cui non prevede che siano fatte salve le limitazioni alla pignorabilità previste dall’art. 545 cod.proc.civ., sollevata dal giudice remittente sul presupposto dalla violazione dell’art. 38 Cost., che sancisce il diritto dei cittadini in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione ad avere assicurata la corresponsione di un minimum vitale, di cui i titolari verrebbero privati con la pignorabilità, senza limiti, dei conti correnti di appoggio, e della violazione del canone di ragionevolezza, per disparità di trattamento di identiche categorie di debitori escussi, in ragione di una scelta opzionale del creditore pignorante a seconda che questi decida di pignorare l’emolumento alla fonte presso l’ente previdenziale erogatore, o presso il conto corrente, una volta avvenuto l’accredito delle somme.

14. La Corte costituzionale, a parte il rilievo che la questione avrebbe dovuto proporsi nei confronti delle norme regolatrici del rapporto di conto corrente, nella parte in cui non prevedono limiti al generale principio di responsabilità patrimoniale sancito dall’art. 2740 del codice civile, ha affermato che è il credito per il saldo di conto corrente, benché alimentato da rimesse pensionistiche, a non godere, allo stato della legislazione, dell’impignorabilità relativa prevista, invece, per i crediti vantati direttamente nei confronti dell’Istituto di previdenza, non mancando di rimarcare che: “il legislatore ha determinato una situazione che pregiudica la fruizione di un diritto sociale incomprimibile quando i mezzi destinati a tal fine per la semplice confluenza nel conto corrente bancario o postale, perdono il carattere di indisponibilità in relazione a misure cautelari ed espropriative” e che ” il vulnus riscontrato e la necessità che l’ordinamento si doti di un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato… impongono tuttavia di sottolineare la necessità che lo stesso legislatore dia tempestiva soluzione al problema individuato nella presente pronuncia” (così Corte Cost. n. 85 del 2015 cit.).

15. All’esortazione del Giudice delle leggi ha fatto seguito, in breve tempo, il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (recante: “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che, con l’art.13, lett. I), ha aggiunto, all’articolo 545 cod.proc.civ., in fine, i seguenti commi: “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio”.

16. Lo stesso legislatore, apportando la novella al codice di rito, ha fissato, nell’esercizio di un potere discrezionale, il discrimine temporale per l’applicazione delle nuove regole con riferimento alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge (arg. ex art. 23 d.l. n.83 del 2015 cit.), nel novero delle quali non rientra, ratione temporis, la procedura all’esame del Collegio.

17. Nondimeno la novella al codice di rito ha tenuto conto sia delle somme accreditate contestualmente o dopo il pignoramento, sia delle somme accreditate prima del pignoramento, introducendo la distinzione tra crediti futuri e risparmi del debitore esecutato, e un diverso limite alla pignorabilità per le due tipologie di somme.

18. Solo a seguito dell’intervento riformatore risulta, dunque, introdotto il principio (valido anche per i crediti retributivi) per cui l’operazione contabile di accreditamento della pensione su un conto corrente intestato al creditore fa conservare comunque la funzione connessa al titolo previdenziale per il quale il denaro è stato percepito, purché le somme siano accreditate direttamente dall’ente previdenziale e risulti chiaramente intelligibile la causale del versamento (disciplina normativa del resto già anticipata, sul diverso fronte dell’esecuzione esattoriale, dal d.l. 21 gennaio 2013, n. 6, convertito dalla I. 9 agosto 2013, n. 98 che, aggiungendo all’art. 72-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il comma 2-bis, aveva già introdotto l’impignorabilità, in caso di accredito della pensione sul conto corrente intestato al debitore, dell’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo).

19. Nel contesto normativo previgente alla detta riforma, che viene in rilievo nel ricorso all’esame, la chiara esclusione, nella sentenza n. 85 del 2015 della Corte costituzionale, dell’impignorabilità parziale relativa, allo stato della legislazione, preclude un nuovo vaglio di costituzionalità per avere il Giudice delle leggi già affermato che se la detta esclusione non può precludere, in radice, la tutela dei principali bisogni collegati alle esigenze di vita del soggetto pignorato, tuttavia l’individuazione e le modalità di salvaguardia della parte di pensione necessaria ad assicurare al beneficiario mezzi adeguati alle sue esigenze di vita è riservata alla esclusiva discrezionalità del legislatore e al legislatore soltanto è demandato il compito di razionalizzare il quadro normativo (antecedente dunque alla riforma del 2015) in coerenza con i precetti dell’art. 38 Cost..

20. Neanche risulta esperibile, nella specie, un’interpretazione estensiva, atteso che i limiti alla pignorabilità dei beni del debitore costituiscono deroghe al principio generale della responsabilità patrimoniale, tassativamente previste dalla legge ed insuscettibili, pertanto, di estensione analogica.

21. Del pari assorbente è il rilievo che anche in ordine ad un eventuale, e ulteriore, intervento additivo il Giudice delle leggi si sia già espresso (con la più recente decisione ampiamente richiamata), nel senso che un’eventuale pronuncia additiva non potrebbe essere a rime obbligate, dal momento che “il credito da pensione è situazione giuridica profondamente diversa dal credito di conto corrente e che, conseguentemente, l’indefettibile principio costituzionale di tutela del fine solidaristico (di garantire l’emancipazione dal bisogno del pensionato) non può trovare soluzione obbligata attraverso l’automatica riproduzione di una norma appartenente ad un contesto giuridico diverso” (così Corte Cost. n.85 del 2015 cit.).

22. Ebbene, nel quadro normativo applicabile al pignoramento in esame, con il versamento sul conto corrente delle somme dovute a titolo pensionistico si è verificata l’estinzione, pro rata, del rapporto obbligatorio corrente tra il pensionato ed il terzo debitore del trattamento economico (cfr. Corte Cost. n. 85 del 2015 cit.); il denaro versato in conto, seguendo l’ordinario regime dei beni fungibili, secondo le regole del deposito irregolare (art. 1782 cod. civ.), è divenuto di proprietà dell’istituto di credito (artt. 1834 e 1852 e seguenti cod. civ.), con contestuale nascita di un diverso rapporto obbligatorio tra l’istituto di credito ed il depositario o correntista, che si compendia nel diritto a richiedere, in ogni momento, il saldo attivo risultante dal conto e per il quale non sono previsti limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti (cfr., fra le altre, Cass. 6 agosto 2014, n. 17732; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17178; Cass. 10 marzo 2010, n. 5843, nel senso del contratto di conto corrente bancario come negozio innominato misto, in cui concorrono plurimi e distinti schemi negoziali che si fondono in ragione dell’unitarietà della causa).

23. A tanto consegue la pignorabilità indistinta delle somme giacenti sul conto corrente, secondo il principio generale sancito dall’art. 2740 del codice civile.

24. I medesimi principi trovano ulteriore conferma nella giurisprudenza penale di questa Corte di legittimità che, con orientamento consolidato e confermato, da ultimo, da Cass. pen. 21 marzo 2018, n. 13116, in tema di sequestro eseguito sul conto corrente dell’indagato, sul quale veniva accreditata la pensione, alla dedotta impignorabilità sul presupposto della destinazione di tali somme al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento, ha opposto l’inapplicabilità del divieto stabilito dall’art. 545 cod. proc. civ. quando le somme siano già state corrisposte all’avente diritto e si trovino confuse con il suo patrimonio mobiliare.

25. In conclusione, la sentenza impugnata, che non si è conformata ai principi esposti, va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti, la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 19/10/2018, url https://www.laleggepertutti.it/247177_pignoramento-se-linps-blocca-il-conto-corrente?fbclid=IwAR3POZo2Aor_vuKpo9fWOZDcvAenullKuCQrzOj0YtCT9b5uJzZKIs-Tz6E