Corte Europea: i precari della Pa devono essere risarciti ed i responsabili sanzionati. Niente stabilizzazione obbligatoria, ma i risarcimenti devono essere effettivi

Le tanto attese risposte della Corte Europea in tema di precariato nel pubblico impiego sono finalmente arrivate.  Ci riferiamo alla vera e propria “piaga sociale” del ricorso abusivo dei contratti a termine nella Pa, che condanna migliaia di lavoratori ad una vita di eterno precariato. Ebbene,  secondo i giudici europei il precario della Pa, vittima di un abuso di contratti a termine, deve essere necessariamente risarcito e il dirigente pubblico responsabile dell’illegittima precarizzazione dovrà essere sanzionato, ma non è necessaria la stabilizzazione del rapporto di lavoro.  Ciò è quanto ha, da ultimo, affermato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una recentissima sentenza (del 07.03.2018) [1]. Via, dunque, ai maxirisarcimenti per i precari del pubblico impiego. Detti risarcimenti, infatti, dovranno essere “effettivi” e, quindi, più elevati.

Ma procediamo con ordine. Vediamo più nel dettaglio cosa ha statuito la Corte Europea. Prima, però, facciamo un passo indietro e analizziamo qual è, sul punto, l’orientamento dei giudici italiani.

Precari e risarcimento del danno: il punto della situazione in Italia

La Corte di Cassazione [2] ha stabilito che il dipendente pubblico, vittima di un’abusiva reiterazione di contratti a termine per oltre 36 mesi, ha diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto [3]. Questo rimedio forfettario, tuttavia, potrebbe rivelarsi del tutto insufficiente, in quanto sproporzionato a fronte dei danni effettivamente subiti dal personale precario. Non spetterebbe, invece, al precario statale la cosiddetta stabilizzazione, il diritto – cioè – ad ottenere la conversione del proprio contratto di lavoro da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato. Secondo questa tesi, infatti, la legge italiana [4] vieterebbe ai giudici di operare la conversione. Se non ci fosse detto divieto – sostengono i fautori di questo orientamento – sarebbe minato un importante principio costituzionale, che impone alle pubbliche amministrazioni di assumere personale solo a seguito di procedure concorsuali [5]. In altri termini, chi sostiene questa tesi ritiene che se fosse possibile trasformare il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sarebbe facile per la Pubblica Amministrazione eludere l’obbligo di predisporre un bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego. 

Precariato: la questione al vaglio della Corte Europea

Molte volte la Corte Europea ha “bacchettato” il legislatore italiano affinché predisponesse una tutela «più energica» nei confronti dei lavoratori precari e, ad oggi, sono giunte risposte più chiare direttamente dai giudici di Lussemburgo.

La questione affrontata dai giudici europei concerne la vicenda di una donna che per anni ha prestato la propria attività lavorativa nel settore pubblico, alle dipendenze di un’amministrazione Comunale  (il Comune di Valderice). Più precisamente, la donna era stata assunta sin dal 1996 come Lavoratrice socialmente utile (Lsu), dal 2005 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.) ed, infine, con plurimi e successivi contratti a tempo determinato. La donna, dunque, ha subito innegabilmente per anni un’illegittima precarizzazione del proprio rapporto di lavoro. Detta situazione di illegittimità non era sfuggita al Tribunale di Trapani al quale la donna si era rivolta per far valere i propri diritti. In sostanza, secondo il Tribunale di Trapani, posto che la donna ha subito per oltre venti anni un’abusiva situazione di precariato, del tutto insufficiente si sarebbe rivelata l’indennità quantificata tra le 2,5 e 12 mensilità. Alla donna, di contro, dovrebbe spettare il diritto alla stabilizzazione e/o comunque un risarcimento molto superiore il cui valore dovrebbe per lo meno eguagliare il valore economico del posto di lavoro per troppo tempo negatole. Ciò posto, detto Tribunale, schieratosi dalla parte della lavoratrice, ha rimesso – con apposita ordinanza [6] – la questione ai giudici europei.

Corte Europea: ai precari spetta il risarcimento

Le conclusioni rese dai giudici europei aprono nuovi scenari sul fronte del risarcimento spettante ai lavoratori precari del pubblico impiego.

In realtà, la materia è particolarmente tormentata per via della disparità di trattamento esistente tra le tutele a disposizione dei dipendenti pubblici rispetto a quelle previste (a fronte del medesimo abuso) per i lavoratori del settore privato. Ed infatti, mentre questi ultimi possono ambire alla “stabilizzazione” del rapporto, l’unica consolazione per i precari del pubblico impiego è un’indennità forfettaria. Sul punto, tuttavia, la Corte Ue ha avuto modo di affermare che tale disparità di trattamento tra lavoratori non costituisce una violazione del diritto comunitario. Ciò in quanto il legislatore italiano è libero di prevedere conseguenze diverse tra il settore pubblico ed il settore privato, purché l’ordinamento preveda misure effettive per evitare e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine.

Ciò posto, i giudici europei non hanno “messo in dubbio” la compatibilità, rispetto all’ordinamento comunitario, delle soluzioni adottate dal legislatore italiano. Pur tuttavia, hanno sottolineato che le misure risarcitorie che la normativa italiana prevede nei confronti dei lavoratori pubblici vittime di un’abusiva reiterazione dei contratti a termine potrebbero contrastare con il principio di effettività della tutela.

In tema di pubblico impiego, dunque, le norme italiane non sono in linea con quelle di matrice europea solo per quel che concerne il piano dell’effettività delle misure sanzionatorie previste per l’abuso dei contratti a termine nel settore pubblico.

Precari: risarcimenti “effettivi” e, dunque, più elevati

Questo problema deve necessariamente essere risolto dai giudici nazionali (cioè dai giudici italiani).  Come? Prevedendo risarcimenti più elevati e che, in quanto tali, siano davvero idonei a “compensare” l’illegittima situazione di precariato subita per anni da migliaia di lavoratori.

Sul punto, la normativa italiana prevede che i dipendenti pubblici che hanno subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego hanno diritto al risarcimento del danno. Danno che si compone di due elementi:

  • un’indennità forfettaria da quantificare tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione;
  • un risarcimento per la c.d. perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione), subordinato alla prova, a carico del lavoratore, circa le occasioni di impiego alternative perdute a causa del rapporto a termine instaurato con l’amministrazione pubblica.

Attenzione però: in proposito, i giudici europei hanno rilevato che:

  • la possibilità di dimostrare la perdita di una chance di ottenere un impiego migliore si manifesterebbe meramente teorica e potrebbe rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del lavoratore, dei propri diritti. Spetta, comunque, al giudice nazionale effettuare le corrispondenti verifiche.
  • I limiti dell’indennità forfettaria dovrebbero essere adeguati (e quindi maggiorati) tenendo conto della durata degli impieghi abusivamente prorogati e dell’anzianità di servizio, fermo restando il rispetto del principio generale di proporzionalità. In ogni caso, ha rilevato la Corte Europea, una sanzione simbolica e una compensazione trascurabile non possono ritenersi misure adeguate.

Pertanto, l’indennità forfettaria, pur potendo essere prevista dal legislatore nazionale, non può sostituirsi al risarcimento completo del danno subito.

In buona sostanza, dunque, secondo la Corte Ue la legittimità della normativa italiana dovrebbe essere rivista solo sul piano dell’effettività delle misure sanzionatorie previste per l’abuso dei contratti a termine nel settore pubblico. Ciò in quanto, le misure risarcitorie in questione potrebbero essere compatibili con il principio dell’effettività solo a condizione che il risarcimento non sia puramente simbolico, ma – al contrario – costituisca una riparazione adeguata ed integrale del danno subito.

note

[1] Corte Ue, sent. del 07.03.2018 nella causa C-494/16, in cui si affronta una controversia tra una cittadina italiana ed il suo datore di lavoro, cioè l’amministrazione pubblica del Comune di Valderice, con riferimento al suo rapporto di lavoro svoltosi con plurimi contratti a tempo determinato successivi.

[2] Cass. SS. UU. sentenza n. 5072 del 15.03.2016 (Conforme, ex multibus, Cass. sentenza n. 14633 del 18.07.2016).

[3] Si tratta dell’indennità  di cui all’art. 32 comma 5 della l. n. 183/2010. (Collegato Lavoro), così come sostituito dall’art. 28, comma 2, Dlgs. n. 81/2015.

[4] Art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001.

[5] Art. 97, 4 comma, Cost.: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

[6] Trib. Trapani, ordinanza del 05.09.2016.

Fonte: https://business.laleggepertutti.it/29914_precari-e-corte-europea-al-via-i-maxirisarcimenti