Pagamento cartelle con rateizzazione ordinaria o straordinaria: attenzione al computo degli interessi.

Qualora il contribuente non riesca a pagare in unica soluzione il debito maturato con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, può chiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali fino a 72 rate (o 120). Se l’Agenzia accoglie la richiesta, comunica al contribuente un piano di ammortamento con le varie scadenze mensili.

Non tutti forse sanno, però, che il pagamento rateizzato fa maturare degli interessi al tasso del 6% annuo sulle somme da versare all’Agenzia delle Entrate.

La Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia [1], ha disposto che l’applicazione degli interessi è legittima soltanto sulla sorte capitale (cioè sulla somma addebitata a titolo di tributo) e non anche sulle sanzioni.

Prendiamo per esempio il caso di una cartella per omesso pagamento del bollo auto o dell’Irpef: l’eventuale rateizzazione potrà far maturare interessi solo sulla somma dovuta per i relativi tributi e non anche sulle sanzioni irrogate per omesso o tardivo versamento.

Indice

  • 1 Rateizzazione cartelle: quali interessi?
  • 2 Rateizzazione cartelle: quante rate?
    • 2.1 Cartelle fino a 60 mila euro
    • 2.2 Cartelle oltre 60mila euro
    • 2.3 Rateizzazione ordinaria imprese
  • 3 Rateizzazione straordinaria cartelle: 120 rate
    • 3.1 Rateizzazione straordinaria imprese

Rateizzazione cartelle: quali interessi?

Secondo la legge [2], sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo. L’ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell’imposta ed è riscosso unitamente all’imposta alle scadenze stabilite.

Vi è tuttavia una norma [3] che stabilisce testualmente: “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”. Secondo la Cassazione, tale disposizione, riferendosi alle sanzioni tributarie, trova applicazione anche nell’ipotesi di dilazione del pagamento, dove i cosiddetti interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni.

La norma in questione deve considerarsi, difatti, norma “eccezionale” che prevale sulla regola generale; ne consegue che, in caso di rateizzazione delle cartelle esattoriali (così come degli avvisi di accertamento o di altro atto impositivo tributario), sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora.

È dunque parzialmente illegittimo il piano di rateizzazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che, nell’addebitare gli interessi di dilazione, prenda come base di calcolo anche l’importo delle sanzioni.

Rateizzazione cartelle: quante rate?

Chi non riesce a versare in unica soluzione l’importo di una o più cartelle può chiedere all’Agenzia delle Entrate Riscossione un piano di rateizzazione, fino a un massimo di 72 rate o, nei casi particolarmente gravi, un piano straordinario di 120 rate. Vediamo quando e come è possibile rateizzare le cartelle.

Cartelle fino a 60 mila euro

In questo caso, il contribuente può richiedere la rateizzazione delle cartelle presentando una semplice domanda (anche on-line), senza aggiungere alcuna documentazione (se non la copia del proprio documento di identità) e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Si accede automaticamente al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate.

Cartelle oltre 60mila euro

Per debiti superiori a 60 mila euro, il contribuente può richiedere la rateizzazione ma deve allegare la certificazione relativa all’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

In questo caso, si accede automaticamente al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate.

Rateizzazione ordinaria imprese

L’impresa che vuole rateizzare le cartelle deve allegare alla domanda anche altri documenti:

  • per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: è sufficiente la certificazione relativa all’Indicatore della situazione reddituale (Isee);
  • per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa e copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese.

Rateizzazione straordinaria cartelle: 120 rate

Chi si trova in una situazione economica particolarmente grave può utilizzare lo strumento della rateizzazione straordinaria delle cartelle. Per accedervi è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Questa condizione si verifica quando l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (Isr) riportato nel modello Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).

In questo caso, si può presentare una domanda di rateizzazione, dichiarando di trovarsi in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, allegando la certificazione relativa all’Isee del nucleo familiare, comprensiva del quadro N- Indicatore della situazione reddituale, debitamente valorizzato.

Rateizzazione straordinaria imprese

La rateizzazione straordinaria delle cartelle può essere chiesta anche da un’impresa, ma in questo caso la prova dei requisiti è più rigorosa:

  • per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: è necessario che l’importo della singola rata sia superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (Isr) riportato nel modello Isee (Indicatore della situazione economica equivalente);
  • per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): è necessario che la rata sia superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio è compreso tra 0,5 e 1.

note

[1] Cass. ord. n. 16553/2018.

[2] Art. 21 DPR 602/1973.

[3] Art. 2 D.Lgs. 472/1997.

Sentenza

Suprema Corte di Cassazione 

Ordinanza 22 giugno 2018, n. 16553

1. La società I. s.p.a. impugnava il provvedimento con il quale l’agente per la riscossione aveva accolto l’istanza di rateizzazione ex art. 19 del DPR 602/73, relativa alla pretesa tributaria portata da 14 cartelle, eccependone l’illegittimità per errata determinazione degli interessi e di dilazione in violazione del DM 28.07.2000, sostituito poi dal provvedimento direttoriale del 4.08.2009 e denunciando la violazione dell’art. 2 comma 3 D.lgs 472/1997 per illegittima applicazione degli interessi di mora e di dilazione anche sulle sanzioni.

La C.T.P. di Napoli dichiarava l’inammissibilità del ricorso ritenendo che il provvedimento di rateazione non rientrasse tra gli atti impugnabili ex art. 19 D.lgs 546/92.

Avverso la sentenza dei primi giudici, interponeva gravame l’ente contribuente, riproponendo le medesime difese svolte in primo grado.

La C.T.R. di Napoli riformava la sentenza di primo grado.

In particolare, i giudici di appello affermavano l’ammissibilità del ricorso, interpretando estensivamente il citato art. 19 e riconoscendo la giurisdizione del giudice tributario anche in materia di interessi relativi al tributo; accertavano, inoltre, l’illegittima applicazione del D.M. 28.07.2000 al periodo successivo all’anno di riferimento (anno 2000), statuendo l’inapplicabilità degli interessi di dilazione sulle sanzioni.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe la concessionaria ricorre per cassazione affidandosi a due motivi illustrati nella memoria.

L’amministrazione finanziaria ha depositato memoria per la partecipazione alla udienza; la contribuente resiste con controricorso, eccependo l’esistenza del giudicato con riferimento al calcolo degli interessi di mora.

Considerato che

2. Con il primo motivo del ricorso, la concessionaria denuncia violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 19, 21 e 30 DPR 602/72, censurando la pronuncia di appello per aver ritenuto inapplicabili gli interessi di mora, sebbene l’art. 30 del DPR citato preveda espressamente l’applicazione degli interessi a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data di pagamento al tasso annualmente determinato con decreto del Ministero delle Finanze; tasso determinato dal D.M. 28.07.2000 in vigore sino al 30.09.2009.

3. Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 3 del d.lgs 472/97 con riferimento all’art. 21 DPR 602/73, censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato il citato art. 21 che prevede, al contrario di quanto sostenuto dai giudici di appello, l’applicazione degli interessi di dilazione sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato e dunque anche sulle sanzioni.

4 Occorre esaminare preliminarmente l’eccezione di giudicato sollevata dalla società I., la quale, in altro giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria di Napoli, aveva contestato la debenza degli interessi di mora liquidati con gli avvisi di intimazione notificati il 4.12.2008 (ricorso RG 2175/09), recanti il debito tributario successivamente rateizzato (comprensivo degli importi dovuti a titolo di tributi e a titolo di interessi di mora).

Ebbene, la C.T.R. di Napoli, con sentenza n. 232/07/12 (corredata dal certificato di passaggio in giudicato) allegata al ricorso e già prodotta nel giudizio di merito, ha dichiarato la non debenza degli interessi di mora sul carico iscritto a ruolo. Con memoria del 7.12.2012, la contribuente eccepì nel giudizio di appello la sussistenza del giudicato in ordine alla non debenza degli interessi di mora inclusi nel provvedimento di dilazione, ma i giudici di seconde cure accolsero il gravame senza esaminare la dedotta eccezione.

A fronte di un’eccezione di giudicato esterno, ancorché meramente assertiva, è compito del giudice di legittimità verificare l’effettiva esistenza di una pronuncia avente tale valenza poiché il giudicato esterno è assimilabile agli elementi normativi ed il suo accertamento, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, è effettuabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, in quanto corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione ( cfr. ex plurimis, Cass. S.U. 13916/06, Cass. S.U. 24664/07, Cass. 26041/10, 1883/11).

Nella specie, occorre premettere che l’eccezione di giudicato è stata sollevata dalla parte compiutamente con l’allegazione di specifiche ed autosufficienti deduzioni, che consentono di accertare che la materia del contendere oggetto del processo in corso è coperta, in tutto o in parte, dal giudicato formatosi in altro, precedente, giudizio (Cass. 9946/01; 14710/06; Cass. 2013 n. 28247; 2016/21170; Cass. 8607/2017; n. 25432/2017).

5 Ciò premesso, come è stato più volte affermato dalla Suprema Corte e va qui ribadito “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.” (cfr. Cass. 2014/155; Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 8614 del 15/04/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 18041 del 19/10/2012; Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 226 del 25/05/2001; id. Sez. 2, Sentenza n. 1153 del 27/01/2003; id. Sez. U, Sentenza n. 24664 del 28/11/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 21200 del 05/10/2009).

Il primo motivo del ricorso deve essere pertanto rigettato, atteso che sulla questione proposta è intervenuto il giudicato, escludendo l’applicabilità degli interessi di mora.

6 II secondo motivo del ricorso è del pari infondato.

Ai sensi dell’art. 19 DPR 602/73, l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Secondo l’art. 21 del citato DPR, sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.

Sennonché, l’art. 2 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 – che stabilisce testualmente: “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi” – trova applicazione anche nell’ipotesi di dilazione del pagamento, dove i cd. interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni.

L’art. 2 comma 3 del d. Igs 472/1997 deve considerarsi, difatti, norma “eccezionale” che prevale sulla regola generale in base al famoso brocardo latino “lex specialis derogat generali”; ne consegue che, in caso di rateizzazione, sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Stante la novità della questione al momento della proposizione del ricorso, le spese del giudizio di legittimità debbono essere compensate.

5 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso;

– Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Condanna la concessionaria al pagamento di un importo pari al c.u. già versato ex art. 13 cit..

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/220816_rateizzazione-cartelle-no-agli-interessi-sulle-sanzioni