La responsabilità civile comporta, di norma, il risarcimento del danno; quella penale una pena detentiva e/o pecuniaria; quella amministrativa una sanzione spesso economica.

Quando si ha a che fare con le leggi e il diritto, l’uomo comune fa fatica a districarsi tra le definizioni. Non è tanto una questione di termini e di proprietà di linguaggio, quanto di conseguenze che ne derivano. Questo perché se è vero che la legge non ammette ignoranza è anche vero che le conseguenze di tale ignoranza ricadono sul cittadino stesso e non certo sul suo consulente o chi le leggi le ha scritte in modo chiaro. Così, ad esempio, se qualcuno ti dice che rischi una responsabilità penale per un determinato comportamento devi sapere che stai commettendo un reato, mentre se ti è stato detto che c’è una responsabilità civile quel che può succederti, alla lunga, è una richiesta di risarcimento del danno. Invece se si parla di responsabilità amministrativa ti trovi, in una scala di gravità, a metà tra le due: seppur non scattano le conseguenze del penale – per cui la fedina resta immacolata e non subisci alcun processo – hai comunque una bella gatta da pelare con lo Stato e, specie se si verte in ambito fiscale, i problemi potrebbero essere non di poco conto. Ecco perché, volendo chiarire che differenza c’è tra responsabilità civile, penale e amministrativa è bene fare i conti con questi tre ampi rami del diritto e partire dall’origine.

Indice

  • 1 Cos’è la responsabilità?
  • 2 Qual è la responsabilità per la violazione di una norma?
  • 3 Quando c’è responsabilità civile?
  • 4 Quando c’è responsabilità penale?
  • 5 Quando c’è responsabilità amministrativa?

Cos’è la responsabilità?

Avrai certamente usato, in passato, un’espressione del tipo «Mi assumo la responsabilità» oppure «è una grave responsabilità» o ancora «sei tu il responsabile». Ma sapresti anche dire a quale tipo di responsabilità di riferivi in questi casi? Probabilmente, ignorandolo, ha usato il termine più generico che conoscevi e, perciò, ti sei guardato bene dal dire se si trattava di una responsabilità civile, penale o amministrativa. In linea di massima, comunque, possiamo dire che la responsabilità è la situazione per la quale un soggetto può essere chiamato a rispondere della violazione di doveri o di obblighi posti dall’ordinamento giuridico. L’ordinamento giuridico è, invece, il complesso di norme e leggi – di qualsiasi tipo e scala di importanza – che sono in vigore in un determinato momento e che regolano (appunto “ordinano”) la vita della società.

Due sono le caratteristiche principali di una norma:

  • il contenuto; in particolare una norma può imporre un comando o attribuire un diritto. In entrambi i casi, chi viola il precetto della norma (ossia chi non ottempera al comando o calpesta il diritto altrui) è responsabile;
  • il secondo è stabilire la conseguenza della violazione, ossia la sanzione. Dire «è vietato portare il cane a spasso in spiaggia» ma poi non applicare alcuna sanzione in caso di infrazione rende la norma priva di contenuto precettivo e, quindi, di un valore significativo.

Perché questa premessa? Perché ogni volta che ci troviamo davanti a una norma è molto probabile che troveremo indicata anche la sanzione per la violazione e, quindi, il tipo di responsabilità.

Qual è la responsabilità per la violazione di una norma?

Per stabilire se una norma genera una responsabilità civile, penale o amministrativa bisogna verificare il tipo di norma dinanzi al quale ci troviamo. Per cui – anche se non mancano le eccezioni – tutte le volte in cui ci troviamo dinanzi a una norma del diritto civile, saremo dinanzi a una responsabilità civile; se invece la norma è di tipo penale, anche la responsabilità sarà penale. Lo stesso dicasi nell’ambito amministrativo. Dicevamo che esistono delle eccezioni. Ad esempio, all’interno del codice della strada – le cui violazioni danno vita, di norma, a responsabilità amministrative – esistono disposizioni la cui violazione comporta un reato e, quindi, configurano una responsabilità penale. Altrettanto dicasi nell’ambito della legge che disciplina i diritti d’autore, che sono delle privative, spesso però sanzionati con responsabilità amministrative o penali.

Quando c’è responsabilità civile?

La responsabilità civile può derivare, essenzialmente, da due tipi di condotte:

  • la violazione di un contratto o di qualsiasi altro impegno assunto volontariamente: è il caso, ad esempio, di chi non paga una fattura o di chi esegue non a regola d’arte un lavoro commissionatogli;
  • un atto illecito: è il caso di un incidente stradale, la rottura di vaso da fiori del vicino, l’abbandono della casa coniugale o il tradimento del marito/moglie, l’ingiuria, ecc. In questo caso assume una responsabilità civile chi, con colpa o dolo, procura un danno ingiusto ad altri.

La responsabilità civile comporta quasi sempre l’obbligo al risarcimento del danno.  Eccezionalmente vengono previste sanzioni di tipo diverso; ad esempio, nell’ambito dei rapporti tra marito e moglie, la separazione per colpa di uno dei due comporta l’addebito.

In caso di mancato pagamento delle somme contenute nella condanna del giudice si rischia l’esecuzione forzata, ossia il pignoramento dei beni.

Ovviamente per affermare la responsabilità civile ci vuole prima un processo. Della condanna del giudice non restano però tracce: a differenza infatti della responsabilità penale che comporta sempre conseguenze sul casellario giudiziario, quella civile non ha strascichi e nessuno, ad esempio, potrebbe sapere che un lavoratore è stato licenziato per giusta causa per aver falsificato un certificato medico.

Quando c’è responsabilità penale?

La responsabilità penale è tipica di chi viola una norma di diritto penale e cioè commette un reato. A seconda della gravità, i reati si distinguono in delitti contravvenzioni. Le sanzioni sono commisurate al tipo e alla gravità di reato e possono consistere nell’imposizione di

  • una pena detentiva,
  • una pena pecuniaria
  • o di entrambe.

La responsabilità penale di solito è mitigata dalla possibilità della prescrizione del reato o della pena. Di norma, l’avvio di un processo penale comporta delle conseguenze sul casellario giudiziario del soggetto: inizialmente verrà riportata la presenza del procedimento nel certificato «carichi pendenti» e, in caso di condanna, la fedina penale resta macchiata.

Quando c’è responsabilità amministrativa?

Assume una responsabilità amministrativa chi pone in essere comportamenti illeciti su questioni soggette al controllo della pubblica amministrazione. Incorre in tale responsabilità, ad esempio, il pubblico impiegato che non esegue correttamente il proprio lavoro; il ristoratore che non rispetta le norme poste a tutela dell’igiene, l’automobilista che viola il codice della strada e, così facendo, mette a repentaglio la sicurezza degli altri conducenti, il correntista che emette assegni a vuoto (ossia privi di copertura), l’evasore fiscale che non paga le tasse entro una determinata soglia (oltre le quali invece si passa al penale), ecc. Tutte le violazioni di carattere tributario rientrano nella più ampia categoria della responsabilità amministrativa.

La sanzione prevista può consistere in una pena pecuniaria, in un provvedimento disciplinare, nella revoca di una licenza o in altre specifiche misure previste dalla legge. Quando la pena è pecuniaria, le conseguenze del mancato pagamento sono le stesse di quelle della responsabilità civile ossia il pignoramento. Facciamo un esempio. Mario non paga il bollo auto; gli viene così irrogata una sanzione amministrativa, l’importo viene iscritto a ruolo e gli viene notificata una cartella di pagamento comprensiva dell’imposta evasa e delle sanzioni per il mancato versamento nei termini. Mario non paga neanche la cartella. Così l’Agente per la riscossione procede al pignoramento del suo conto corrente.

A differenza della responsabilità civile e penale il cui accertamento presuppone sempre un previo processo, la sanzione amministrativa non implica alcuna causa; c’è solo un procedimento interno all’amministrazione con cui viene verificata la violazione e successivamente comminata la sanzione. Il processo si può attivare su istanza del trasgressore qualora decida di impugnare la sanzione, aprendo così un giudizio.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/199557_responsabilita-civile-penale-e-amministrativa-che-differenza-ce