Tassa rifiuti: sono illegittime le tariffe adottate dai Comuni in assenza di una delibera sul piano economico-finanziario

Il caos Tari non sembra placarsi. Dopo la bufera delle bollette gonfiate per errore, è ora la volta di un altro pasticcio che riguarda le tariffe Tari adottate dai Comuni in assenza di un piano economico finanziario. Di fatto, senza l’approvazione di un piano economico-finanziario che descrive punto per punto i costi del servizio di raccolta di rifiuti, le tariffe Tari applicate dal Comune sono nulle. Quali conseguenze, dunque, sul pagamento della tassa sui rifiuti? Se le tariffe Tari sono nulle, si paga l’imposta sui rifiuti? Cerchiamo di capire come stanno le cose.

Caos Tari: gli errori dei Comuni

Nell’occhio del ciclone ci sono sempre le amministrazioni comunali ed il loro operato errato. Dopo lo scandalo della “Tari gonfiata” scoppiato alla fine del 2017, ora è il turno delle tariffe illegittime adottate dai Comuni in assenza dell’approvazione di un piano economico-finanziario. Ma procediamo con ordine. 

Tari gonfiata: qual è stato l’errore

Il caos Tari ingeneratosi sul finire del 2017 è stato ingenerato da un errore di calcolo commesso da molti Comuni. In particolare, l’errore è consistito nel non aver considerato – ai fini del calcolo della quota variabile della Tari – le pertinenze (quali: cantine, box, solai, garage, ecc.) insieme all’abitazione principale. In sostanza, se il Comune ha applicato più volte la quota variabile della Tari, vale a dire una volta all’abitazione principale ed una o più volte alle pertinenze, il calcolo è stato fatto in maniera scorretta. In tal caso, sicuramente il contribuente avrà pagato più del dovuto ed avrà diritto, dunque, al rimborso di quanto pagato in eccedenza.

Tariffe Tari nulle senza piano economico-finanziario

Dopo il Caos della “Tari gonfiata”, è ora la volta delle tariffe Tari nulle in assenza di un piano economico finanziario. A mettere in evidenza questa ulteriore illegittimità nell’operato delle amministrazioni locali è stata una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania [1].

In sostanza: le tariffe della Tari sono nulle senza la previa approvazione di un piano economico-finanziario da parte delle amministrazioni comunali. Ed infatti, la legge [2] stabilisce che, per determinare le tariffe dell’imposta sui rifiuti, il Comune deve prima approvare, con delibera del Consiglio, il piano economico-finanziario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, redatto dal gestore del servizio stesso.

Tariffe nulle: la Tari non si paga?

Più nel dettaglio, è un Dpr del 1999 [3] a regolare la formazione del cosiddetto piano economico-finanziario, documento che assume un’importanza essenziale per l’adozione delle tariffe e per la successiva riscossione della Tari. In particolare, esso deve contenere la descrizione della modalità di svolgimento del servizio, la classificazione dei costi in fissi e variabili, nonché le modalità di attribuzione degli stessi alle utenze domestiche e non domestiche. Ne deriva che l’approvazione del piano economico-finanziario diventa una condizione di legittimità delle tariffe Tari, senza il quale le Tariffe Tari sono nulle.

La nullità delle tariffe si ripercuote a valanga sulle stesse richieste di pagamento e sugli eventuali atti di accertamento fatti nei confronti dei proprietari di immobili all’interno del Comune inadempiente. Con il risultato che il contribuente può impugnare l’intimazione o, eventualmente, la cartella esattoriale quando sia il primo atto con cui gli viene comunicata la pretesa impositiva.

Tariffe Tari nulle e pagamenti non dovuti: precisazioni

Attenzione: sul punto è bene sapere che una recente sentenza della Cassazione [4] ha stabilito che la mancata approvazione del piano economico-finanziario non può determinare l’illegittimità della richiesta di pagamento della Tari; l’unica conseguenza è che il contribuente può richiedere che l’ammontare dell’imposta sia liquidato sulla base delle tariffe dell’ultimo anno in cui le tariffe sono state validamente approvate. Ciò in quanto, ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, l’illegittimità delle delibere adottate ai fini della determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti non può provocare un “vuoto” impositivo, con conseguente azzeramento di quanto dovuto dal contribuente.

In pratica, dunque, bisognerebbe risalire a ritroso e vedere quand’è stata l’ultima volta in cui il Comune ha approvato il piano economico-finanziario e riferirsi alle tariffe di quell’anno. Il che potrebbe anche portare a una notevole decurtazione degli importi, soprattutto se il piano economico finanziario applicabile risulti essere risalente nel tempo.

note

[1] Ctr Campania, sent. n. 8283/6/2017.

[2] Art. 1 co. 683 L. n. 147/2013.

[3] Dpr n. 158/1999.

[4] Cass. sent. n. 22535/2017.

Fonte: https://business.laleggepertutti.it/29474_tari-non-dovuta-ecco-un-altro-errore-dei-comuni