Contribuente sovraindebitato: ridotte del 73% le pretese del fisco mediante l’applicazione  della legge sul Sovraindebitamento. Vediamo allora come funziona la legge salva suicidi

26 Giugno 2018

Con la crisi economica il fenomeno del sovraindebitamento è diventato argomento quotidiano, giungendo a far parlare di sé in situazioni persino disperate in cui molti contribuenti, non potendo far fronte ai propri debiti, sono giunti persino a togliersi la vita. Debiti con l’erario, debiti con i fornitori, debiti con Equitalia, debiti con le banche: ci vuole poco e l’esposizione debitoria diventa incontrollabile. Proprio in questo contesto si è inserita la cosiddetta legge sul sovraindebitamento, conosciuta anche come legge salva suicidi [1], che ha segnato un importante punto fermo nell’ordinamento per la tutela e la regolamentazione di quella che viene chiamata l’insolvenza civile.

C’è di nuovo, inoltre, che sul  tema è in arrivo anche la cosiddetta pace fiscale. La “pace fiscale” è una delle novità previste nel contratto firmato dal neonato Governo Conte e rivolta a tutti coloro che hanno contratto debiti con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) fino al 2014, e non riescono a farvi fronte. Buone notizie, dunque, per chi ha maturato debiti con Equitalia, poi sostituta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione: sono in arrivo, infatti, importantissime agevolazioni per quanto concerne tutte le cartelle Equitalia emesse sino al 2014.

Indice

  • 1 Troppi debiti: c’è la legge sul sovraindebitamento
  • 2 Debiti fiscali: riduzione fino al 73% dell’esposizione debitoria
  • 3 Sovraindebitamento: cos’è
  • 4 Sovraindebitamento: quali benefici dalla procedura?
  • 5 Sovraindebitamento: dove e come attivare la procedura
  • 6 Sovraindebitamento: i metodi per comporre la crisi
  • 7 Sovraindebitamento: l’accordo del debitore
  • 8 Accordo del debitore: effetti dell’omologazione

Troppi debiti: c’è la legge sul sovraindebitamento

Nell’attesa che la “pace fiscale” veda la  luce, un rimedio già esperibile da parte di coloro che hanno troppi debiti è la procedura denominata «Composizione della crisi da sovraindebitamento», prevista da un’apposita legge, vale a dire la cosiddetta legge sul sovraindebitamento. L’intento della legge in commento è quello di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento: il debitore non soggetto a fallimento, infatti, può concludere un accordo con i creditori nell’ambito di una procedura, che soddisfa i creditori senza trascurare i bisogni della famiglia del debitore e delle sue reali capacità di pagamento. In concreto, la legge consente ad alcuni soggetti non fallibili in gravi difficoltà economiche (come professionisti, pensionati, piccoli imprenditori)  di avviare una procedura diretta a conseguire la liberazione integrale dai propri debiti, anche fiscali, mediante un pagamento rateale concordato, nonché con una forte riduzione dell’esposizione debitoria complessiva.

Debiti fiscali: riduzione fino al 73% dell’esposizione debitoria

Sul punto è bene sapere che con una recente pronuncia il Tribunale di Monza [2], applicando la legge sul sovraindebitamento, ha permesso ad una ex titolare di una ditta individuale di ridurre il debito maturato con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) del 73%: vale a dire da 220 mila euro a 60 mila euro.
L’accordo, omologato con decreto del Tribunale di Monza del 25 maggio 2018, è stato concluso da una ex titolare di una ditta individuale con l’Agenzia delle Entrate Riscossione grazie al fatto che la legge sul sovraindebitamento permette di ridurre anche i debiti fiscali, consentendo a chi è meritevole di poter pagare a seconda delle proprie possibilità. L’accordo è stato garantito finanziariamente dal padre della debitrice e da una associazione antiusura.
Vediamo allora, più nel dettaglio, come funziona la legge sul sovraindebitamento e la relativa procedura.

Sovraindebitamento: cos’è

Una corretta analisi della legge in commento deve necessariamente partire dal significato di sovraindebitamento. Con esso, infatti, ci si riferisce ad una situazione di perdurante squilibrio tra i debiti contratti e il patrimonio per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Infatti, possono fare ricorso alle procedure previste da questa legge i consumatori che non hanno più la possibilità di pagare o le imprese non soggette a fallimento, che non possono quindi dichiarlo fallimento e sono costrette a fronteggiare le pretese dei creditori.

Sovraindebitamento: quali benefici dalla procedura?

Dalla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento i soggetti ammessi possono trarre numerosi vantaggi. In primo luogo la possibilità di ridurre i debiti, pagarli ratealmente ed in proporzione alle reali possibilità del debitore ed ai fabbisogni della sua famiglia. Allo stesso tempo il beneficiario della legge può ottenere dal giudice anche la cancellazione delle segnalazioni sfavorevoli eventualmente comparse nelle banche dati del sistema creditizio, avendo così  la possibilità di accedere di nuovo ai finanziamenti.

Sovraindebitamento: dove e come attivare la procedura

Il ricorso per attivare la procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento va presentato presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore. Nel corso della procedura, il debitore può essere affiancato da appositi Organismi di composizione della crisi (detti Occ). Questi sono promossi da Enti pubblici, Camere di commercio o Ordini professionali e hanno le competenze professionali necessarie ad accompagnare il debitore nella redazione della proposta di composizione della sua situazione di sovraindebitamento e nell’esecuzione della stessa. Allo stato questi organismi non sono presenti in tutte le città d’Italia, per cui per quei posti in cui non sono ancora stati costituiti il Tribunale provvede alla nomina di un professionista (avvocato, commercialista o notaio) che ne svolge il ruolo.

Sovraindebitamento: i metodi per comporre la crisi

Come anticipato, i metodi per comporre la crisi da sovraindebitamento sono 3 ed in particolare:

  • accordo del debitore (riservato a debitori con partita iva non soggetti a fallimento);
  • piano del consumatore (riservato al consumatore stesso);
  • liquidazione del patrimonio del debitore (riservato sia ai debitori con partita iva non soggetti a fallimento che al consumatore). 

Sovraindebitamento: l’accordo del debitore

L’imprenditore, l’azienda non soggetta a fallimento ed il consumatore possono proporre ai creditori un accordo per ristrutturare e definire i debiti, sulla base di un piano che tenga conto delle loro effettive e reali capacità di pagamento e del fabbisogno della famiglia. In concreto il piano consiste in stralcirateazioni, cancellazione degli interessi, ecc. Per la redazione del piano i debitori possono essere assistititi da un Organismo di composizione della crisi.

La proposta di accordo per la ristrutturazione del debito è attuabile quando ci sia il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti [3]. Alla domanda di ammissione alla procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento vanno allegati una serie di documenti, tra i quali:

  • elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute;
  • elenco dei beni del debitore;
  • elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • copia delle ultime 3 scritture contabili con attestazione di autenticità agli originali;
  • attestazione della fattibilità della proposta (a cura dell’Occ);
  • elenco delle spese necessarie per il sostentamento della famiglia del debitore;
  • stato di famiglia del debitore.

Il Giudice, accertata preliminarmente la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge, fissa l’udienza di omologazione dell’accordo con decreto. Attraverso questo decreto il giudice ordina una serie di prescrizioni per consentire la pubblicità della proposta e l’adesione alla stessa da parte dei creditori. Non tutti i creditori, però, hanno diritto di esprimersi sulla proposta. Ad esempio, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta. Pertanto, ai fini dell’omologazione, l’accordo si ritiene raggiunto quando la proposta ottenga il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti ammessi ad esprimersi. Il giudice, entro 6 mesi dalla presentazione dell’istanza, deve provvedere in ordine all’omologazione.

Accordo del debitore: effetti dell’omologazione

L’accordo del debitore omologato diventa vincolante sia nei confronti del debitore sia nei confronti di tutti i creditori sorti precedentemente alla data di pubblicazione del decreto di ammissione alla procedura. Ulteriore effetto dell’omologazione dell’accordo del debitore è che i creditori con titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell’accordo/piano, quantomeno fino alla completa esecuzione del piano e che risultano tutti gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo/piano.

Durante il periodo di esecuzione dell’accordo l’Organismo di composizione della crisi vigila sul suo corretto adempimento, mentre il Giudice si occupa di supervisionare la procedura, garantendo un controllo di legalità all’attuazione del piano.

note

[1] L. n. 3/2012.

[2] Trib. Monza, decreto del 25.05.2018.

[3] Art. 18 D. l. n. 179/2012.

Fonte: https://business.laleggepertutti.it/32004_troppi-debiti-come-ridurre-le-pretese-del-fisco