Sono valide le raccomandate e le notifiche inviate al vecchio indirizzo di residenza? A chi fare la comunicazione di modifica della residenza perché questa abbia valore? 

5 Giugno 2018

Il cambio di residenza non è mai stato così facile come oggi: tutto ciò che bisogna fare è recarsi al nuovo Comune di residenza, compilare il modulo, allegare una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, restituirlo firmato. Tutto il resto verrà effettuato dall’ufficio stesso che provvederà a comunicare la modifica sia al vecchio Comune che alla motorizzazione per l’aggiornamento del Pubblico Registro Automobilistico (Pra). L’interessato dovrà solo farsi carico di inviare la comunicazione del cambio di residenza all’Agenzia delle Entrate, al datore di lavoro, al medico di famiglia e alla propria assicurazione. Un problema però può sorgere quando si tratta di stabilire che fine farà la corrispondenza che dovesse nel frattempo arrivare al vecchio indirizzo: che valore ha e come fare per ricevere la posta al nuovo? In questo articolo ti forniremo qualche chiarimento anche alla luce degli orientamenti più recenti della giurisprudenza che hanno specificamente affrontato il problema del cambio di residenza come fare con la posta.

Indice

  • 1 Cambio di residenza: come si fa?
  • 2 Cambio di residenza: come fare con la posta?
  • 3 Cambio di residenza: quando ha valore?

Cambio di residenza: come si fa?

Per cambiare la residenza bisogna recarsi, solo dopo aver effettivamente preso possesso del nuovo appartamento, al nuovo Comune con un documento di identità. Lì verrà consegnato un modulo ove vengono chiesti i dati personali del cittadino quali il nome e il cognome, l’indirizzo di nuova residenza, la patente di guida (tale dato serve per comunicare il cambio di residenza alla motorizzazione), i dati personali di eventuali familiari. Una volta compilato, il modulo può essere restituito a mani allo stesso sportello che lo ha consegnato, oppure spedito con fax o posta elettronica certificata.

Il cambio di residenza viene fatto in automatico nei due giorni successivi, senza bisogno di alcun preventivo controllo. Le verifiche della polizia municipale verranno fatte solo dopo, entro i successivi 45 giorni dalla comunicazione suddetta. Ciò al fine di scongiurare eventuali dichiarazioni false che, oltre a comportare la revoca del cambio di residenza, potrebbero comportare anche responsabilità penali. Tuttavia, nella prassi, tali verifiche non vengono sempre compiute.

A questo punto, chi non ha già eletto il proprio domicilio fiscale presso il commercialista o l’azienda, dovrà fare comunicazione all’Agenzia delle Entrate della modifica di indirizzo di residenza. A tal fine è possibile scaricare questo modulo (Domicilio_modeditabile), compilarlo e inviarlo mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente.

La presentazione può avvenire anche per via telematica: la comunicazione viene effettuata direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici, senza avvalersi di intermediari, utilizzando la specifica applicazione.

Cambio di residenza: come fare con la posta?

Potrebbe succedere che, mentre si stanno sbrigando le pratiche per il cambio di residenza, si riceva una raccomandata al vecchio indirizzo dove ormai non abitiamo più; oppure che qualcuno, che non sappia che ci siamo trasferiti, ci invii una lettera al precedente indirizzo. Come fare per non perdere la posta in questi casi?

Per avere la certezza di non perdere la posta prima e dopo il cambio di residenza è possibile attivare il servizio Seguimi di Poste Italiane che consente di ricevere al nuovo indirizzo tutta la corrispondenza inviata al vecchio. Questo servizio ha un costo variabile a seconda del tempo entro il quale è attivato e del tipo di atti. Funziona anche all’estero. Ecco i costi:

  • fino a 3 mesi: 18,15 euro (in Italia); 36,30 euro (all’estero); 8,47 euro (Seguimi solo per la posta a firma: raccomandate, multe, atti giudiziari, ecc.);
  • fino a 6 mesi, rispettivamente: 21,78 euro,  60,50 euro e 12,10 euro;
  • fino a 12 mesi, rispettivamente: 27,83 euro, 108,90 euro e 15,73 euro.

Grazie al servizio Seguimi, se ti trasferisci in un altro indirizzo, sia esso in Italia o all’estero, la tua corrispondenza viene inoltrata dal vecchio al nuovo indirizzo di recapito.

Puoi richiedere il servizio Seguimi presso gli uffici postali abilitati, online su questo sito o tramite il portalettere nei comuni abilitati.

Cambio di residenza: quando ha valore?

La posta indirizzata al cittadino dovrà seguire la nuova residenza non appena questa sarà stata formalizzata e, quindi:

  • per la posta ordinaria e le notifiche di atti giudiziari o contravvenzioni: al nuovo indirizzo a partire dal terzo giorno successivo al deposito del modulo presso il Comune con la richiesta di cambio di residenza. Come detto, infatti, la modifica deve essere eseguita dall’amministrazione entro due giorni lavorativi;
  • per la posta relativa agli atti dell’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello di invio del modulo con la richiesta di cambio di domicilio fiscale di cui abbiamo appena parlato.

Se la posta viene inviata al vecchio indirizzo quando già si è formalizzato il cambio di residenza essa non si considera consegnata ed eventuali notifiche sono nulle.

Tali principi sono stati espressi più volte dalla giurisprudenza. Ecco alcune delle sentenze più interessanti sul tema.

In tema di contravvenzioni (multe stradali) la notificazione del verbale effettuata al precedente indirizzo del trasgressore per come risultante dagli archivi non aggiornati, non è valida se questi ha comunicato il cambio di residenza presso il Comune. Tanto basta per imporre alla polizia o ai vigili di notificare tutte le multe al nuovo indirizzo.

In tema di notifica degli atti dell’Agenzia delle Entrate, la notifica fatta al vecchio indirizzo, sia pure nelle mani del portiere, è illegittima se il contribuente riesce a dimostrare di aver comunicato agli uffici del fisco i cambio di residenza [2].

Secondo la Cassazione [3] sbaglia l’ufficio a notificare un avviso di accertamento all’indirizzo risultante nell’ultima dichiarazione dei redditi, se successivamente è stata presentata la comunicazione di variazione dati Iva con l’indicazione di un nuovo domicilio. Tale modello, infatti, costituisce documento idoneo ad informare l’amministrazione del luogo prescelto per la notifica dei provvedimenti. I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che, per legge, è facoltà del contribuente eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano e, in tal caso, l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio. Dalla dichiarazione di inizio attività, ai fini del rilascio della partita Iva, deve risultare, per le persone fisiche, il domicilio fiscale o l’eventuale variazione dello stesso se diverso rispetto a quanto indicato nella dichiarazione dei redditi. Tale modello rappresenta così un atto idoneo a informare l’amministrazione del nuovo domicilio anche per le notificazioni. La norma, peraltro, non individua particolari requisiti formali per l’elezione del nuovo domicilio e pertanto con la compilazione del modello sorge l’obbligo in capo all’amministrazione di notificare presso l’indirizzo eletto.

È corretta la notifica (degli avvisi di irrogazione delle sanzioni) alla Casa Comunale e presso l’ultimo domicilio fiscale risultante all’ufficio e regolarmente comunicato dal contribuente, qualora risulti che quest’ultimo non abbia comunicato il cambio di residenza e l’ufficio abbia diligentemente effettuato le ricerche preventive [4].

Non dimenticare che il cambio di residenza rispetto a quanto indicato nel contratto di lavoro va comunicato anche all’azienda e ciò al fine di notificare correttamente comunicazioni e/o sanzioni disciplinari. In caso contrario si commette un illecito disciplinare e il datore di lavoro che dovesse comunicare nei termini la contestazione al vecchio indirizzo non sarebbe decaduto dal suo potere. Per cui il licenziamento avrebbe ugualmente valore.

note

[1] Trib. Roma, sent. del 1.09.2017.

[2] CTP Milano, sent. n. 3826/2017.

[3] Cass. sent. n. 14280/2018

[4] CTR sent. n. 270/2015.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/211712_cambio-di-residenza-come-fare-con-la-posta