Debiti con Agenzia Entrate Riscossione e pignoramenti: le ultime novità legislative e le sentenze più importanti.

La procedura di recupero dei crediti esattoriali – ossia di imposte e sanzioni dovute allo Stato, alle pubbliche amministrazioni e agli enti locali – meglio nota come riscossione esattoriale, che inizia con la notifica della cartella di pagamento da parte dell’Agente della riscossione e culmina con le procedure di fermo amministrativo, ipoteca e pignoramento, ha subito negli anni numerose modifiche. Le più corpose sono sicuramente quelle varate tra il 2012 e il 2013, prima con la norma che ha introdotto gli scaglioni di reddito per i pignoramenti [1] e dopo con il famoso Decreto del Fare del Governo Letta [2] che ha introdotto, tra le altre cose, il cosiddetto divieto di pignoramento della prima casa (in realtà non si tratta della “prima” casa, ma dell’ “unica” casa di residenza, adibita a civile abitazione). Da ultimo ricordiamo la trasformazione dell’esattore da una società per azioni (Equitalia S.p.A.) ad un ente pubblico qual è Agenzia Entrate Riscossione. Tanto fermento legislativo a volte si risolve in una tutela del debitore, altre volte in una facilitazione nel recupero dei crediti erariali, riscuotibili sempre con molta difficoltà. Politica e scelte elettorali influenzano questa materia. In questo articolo abbiamo perciò voluto fornire una panoramica di quelle che sono le ultime novità su cartelle di pagamento e riscossione in modo da consentire di orientarsi sui cambiamenti del settore e di restare aggiornarti in modo costante. Non dovrai quindi trovare altri link su Google: potrai mettere questa pagina tra le preferite del tuo browser in modo da richiamarla, di tanto in tanto, e scoprire cosa di nuovo è successo in materia di soldi e risparmi.

Blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione

La legge di Bilancio 2018 [3] ha abbassato la soglia oltre la quale scatta il blocco dei pagamenti dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione in presenza di un debito del cittadino nei confronti dell’Agente della Riscossione. La precedente soglia era di 10mila euro, ma dal 1° marzo 2018 passa a 5mila euro. Il blocco, inoltre, non durerà più 30 giorni ma 60. Cerchiamo di comprendere meglio in cosa consistono le modifiche.

Come funziona il blocco dei pagamenti della P.A. per cartelle non pagate

Ogni volta che la pubblica amministrazione è debitrice di un cittadino privato o di un’azienda e deve eseguire nei confronti di questi un pagamento, se detto pagamento è superiore a 5mila euro (prima dell’1.03.2018 la soglia era 10mila euro) deve inoltrare all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) una richiesta di autorizzazione. Ciò al fine di verificare che il beneficiario non sia, a sua volta, debitore dell’erario, ossia non abbia delle cartelle di pagamento o avvisi di presa in carico insoluti per un ammontare pari almeno allo stesso importo (5mila euro) [4].

L’esattore deve rispondere alla richiesta della P.A. entro 5 giorni da tale comunicazione.

Se risultano insoluti superiori a 5mila euro, il pagamento nei confronti del privato viene temporaneamente bloccato (fino all’ammontare del debito) per 60 giorni (prima dell’1.03.2018, erano 30 giorni) e la circostanza viene segnalata all’Esattore in modo da dare a quest’ultimo la possibilità di procedere alla riscossione tramite un pignoramento presso terzi, ossia delle somme stesse bloccate. Se invece, scaduti i 60 giorni il pignoramento non viene eseguito, la P.A. esegue il pagamento a favore del privato [5].

Se il pagamento è relativo a stipendi, salari o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, il blocco è nei limiti di un quinto.

Non si considerano inadempimenti, i debiti per i quali è stata ottenuta la rateazione o la sospensione della riscossione.

Se l’Agente della riscossione risponde alla richiesta comunicando che non risultano inadempimenti, o non fornisce risposta nel termine previsto, l’amministrazione effettua il pagamento dovuto.

Applicano la disciplina in parola i seguenti enti:

  • Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;
  • Enti locali;
  • Università statali;
  • istituti di istruzione statali;
  • Camere di commercio;
  • aziende e le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo;
  • aziende del Servizio Sanitario Nazionale;
  • Agenzie per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
  • Istituti autonomi Case Popolari;
  • Agenzie Fiscali.

Se il contribuente ha presentato ricorso contro l’atto impositivo e/o richiesto ed ottenuto un provvedimento di sospensiva prima dell’esecuzione del pagamento, la P.A. deve eseguire i pagamenti dei crediti al beneficiario, salva la restituzione delle somme da parte del medesimo in caso di successiva sentenza a lui sfavorevole.

Se la sospensiva interviene dopo il pagamento delle somme da parte del contribuente all’AdR, questi è tenuto alla restituzione di quanto percepito, salvo recupero successivo in caso di rigetto del ricorso e contestuale revoca della sospensione.

Split payment e calcolo della soglia

La soglia di 5mila euro per la verifica preventiva sui pagamenti, come modificata dall’ultima legge di Bilancio, deve essere intesa come riferita all’importo complessivo da pagare al netto delle ritenute effettuate.

Per i soggetti pubblici ammessi al regime della scissione dei pagamenti (split payment) non vale la regola secondo cui, per i pagamenti di prestazioni e cessioni soggette ad Iva, la soglia di 5mila euro per la verifica va considerata al lordo dell’Iva. In quei casi, come nelle ipotesi di acquisti in regime di reverse charge, la verifica dovrà essere fatta sull’imponibile.

Le novità introdotte con la legge di bilancio 2018

Con la legge di bilancio 2018 si è voluto ampliare l’utilizzo di tale strumento ritenuto molto efficace nella riscossione dei crediti esattoriali. Pertanto la soglia a partire dalla quale avviene il blocco dei pagamenti è stata portata da 10mila euro a 5mila. Per cui, anche per debiti più bassi, la P.A. sospenderà i versamenti in favore dei privati in attesa che questi saldino il conto.

È stato inoltre concesso più tempo all’Esattore per procedere al pignoramento: non più 30 giorni ma 60, durante i quali il pagamento viene bloccato.

L’applicazione delle nuove regole è collegata al momento di emissione dell’ordinativo di pagamento da parte del soggetto pubblico e non della sua esecuzione dell’istituto cassiere/tesoriere. Quindi, gli ordinativi di pagamento emessi dal 1° marzo dovranno tenere conto del limite ridotto e rientreranno nella sospensiva dei 60 giorni, invece dei 30 giorni. Se il soggetto pubblico riceve comunicazione da parte di Entrate-Riscossione, entro i cinque giorni feriali successivi alla verifica della presenza di un inadempimento a carico del beneficiario blocca il pagamento per consentire la notifica dell’atto di pignoramento. In questo caso, il blocco resterà per 60 giorni dalla comunicazione se l’ordinativo di pagamento a cui si riferisce è stato emesso a partire dal 1° marzo 2018, ma anche per ordinativi emessi precedentemente se i trenta giorni non sono ancora decorsi alla medesima data del 1° marzo.

Pignoramento della casa più facile

Con una modifica approvata l’anno scorso il Governo ha reso più facile il pignoramento della casa per chi ha cartelle di pagamento insolute. Ecco in cosa consiste la riforma.

Attualmente il pignoramento della casa è vietato se questa è l’unica, adibita a civile abitazione, vi è fissata la residenza del contribuente e non è di lusso. In tutti gli altri casi, è possibile il pignoramento solo se:

  • il debito complessivo è pari o superiore a 120mila euro (l’ipoteca però scatta già a partire da 20mila euro);
  • il valore di tutti gli immobili posseduti dal contribuente, al netto delle passività ipotecarie, è inferiore a 120mila euro.

La modifica appena introdotta riguarda il secondo punto. In precedenza la norma prendeva a riferimento solo il valore dell’immobile da pignorare, che doveva essere almeno pari a 120mila euro. Oggi invece si considera la somma di tutti gli immobili di proprietà del debitore: se tale cifra supera 120mila euro, l’esattore può procedere al pignoramento. Questo significa che l’esecuzione forzata è stata agevolata.

note

[1] Art. 3, comma 5 D.L. n. 16/2012 convertito in legge n. 44/2012 , in vigore dal 29 aprile 2012, che ha aggiunto al D.p.r. n. 602/1973, in materia di pignoramento presso terzi disposti dall’agente della riscossione, l’art. 72-ter, recante il titolo “Limiti di pignorabilità”.

[2] Dl 69/2013.

[3] Legge di Bilancio 2018, co. da 986 a 989.

[4] Art. 48-bis co. 1 d.P.R. n. 602/1973.

[5] Min. Economia e Finanze Decreto n. 40/2008 del 18.01.2008.

[6] Art. 76, comma 2, del Dpr 602/73. La norma recita nel seguente modo «Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passivita’ ipotecarie aventi priorita’ sul credito per il quale si procede, e’ inferiore all’importo indicato nel comma 1».

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/196699_cartelle-di-pagamento-e-riscossione-ultime-novita