Debiti con Agenzia delle Entrate-Riscossione: cosa succede se non si riesce a pagare?

10 Dicembre 2018

Hai ricevuto una serie di cartelle di pagamento in un momento di difficoltà economica e non sei riuscito a estinguere il debito. L’importo è tale da non consentirti di far fronte  neanche a una rateazione. Ora quelle buste bianche dall’aspetto minaccioso, spedite da Agenzia Entrate Riscossione, giacciono sulla tua scrivania, in attesa di una soluzione. Sai bene che, essendo trascorsi i canonici 60 giorni dalla loro notifica, potresti subire le azioni esecutive dell’Esattore. Nello stesso tempo hai ben poco da farti pignorare: il tuo conto è quasi “a zero” e hai solo una quota di un immobile in comproprietà coi tuoi fratelli. Possiedi poi un’auto vecchia, che vale poche migliaia di euro. Ciò nonostante la situazione debitoria non ti fa vivere sereno, per cui vorresti avere un quadro completo di quali sono i poteri di Agenzia Entrate Riscossione in caso di cartelle non pagate. 

Qui di seguito ti elencheremo, in modo schematico e semplice, quali sono le indagini che può fare l’Agente della riscossione nei confronti dei debitori e quali azioni può intraprendere nei loro confronti, Ma procediamo con ordine.

Indice

  • 1 Cosa succede dopo la notifica della cartella di pagamento
  • 2 I poteri di indagine dell’Agenzia Entrate Riscossione
  • 3 Pignoramenti
  • 4 Altri poteri dell’Agente della Riscossione

Cosa succede dopo la notifica della cartella di pagamento

Quando abbiamo spiegato che la cartella di pagamento è un titolo esecutivo abbiamo voluto dire che, dopo la sua notifica, non è più necessario inviare ulteriori solleciti al contribuente prima di agire nei suoi confronti con il pignoramento. Dopo 60 giorni dalla consegna della raccomandata (che decorrono, per chi ritira l’atto alla posta, dopo il 10° giorni dalla spedizione dell’avviso di tentata consegna), l’Agenzia Entrate Riscossione può avviare direttamente le azioni esecutive, senza rivolgersi prima a un giudice. In verità non succede quasi mai che al sessantunesimo giorno scattino già le “espropriazioni”; anzi, a volte decorre così tanto tempo che il credito cade in prescrizione. 

Ciò nonostante, chi ha beni intestati dovrebbe conoscere i rischi a cui va incontro se non definisce prima la situazione. Definizione che potrebbe essere effettuata anche con una richiesta di rateazione del debito: l’accoglimento dell’istanza infatti determina il divieto di intraprendere azioni esecutive e l’abbandono di quelle in corso; in più non possono essere iscritte ipoteche e fermi. La dilazione a 72 rate, per debiti superiori a 60mila euro, viene concessa a semplice domanda, senza bisogno di presentazione di documenti che certifichino lo stato di difficoltà economica.

Vediamo dunque quali sono questi rischi.

I poteri di indagine dell’Agenzia Entrate Riscossione

Di solito, Agenzia Entrate Riscossione esegue i pignoramenti “a colpo sicuro”. Non va, ad esempio, a bloccare un conto corrente se già non sa in quale banca si trova e quanto il debitore vi ha depositato. Questo non perché ha poteri divinatori, ma perché, come ogni altro creditore, può accedere a un registro ove sono specificati i redditi dei contribuenti: l’Anagrafe fiscale. A differenza però dei privati, i suoi poteri di accesso sono più veloci e immediati. 

La legge [1] autorizza Agenzia Entrate Riscossione a effettuare indagini finanziarie. A tal fine, seppur previa autorizzazione rilasciata dal direttore generale, l’Agente della riscossione può utilizzare i dati che gli operatori finanziari (quali banche, poste e intermediari) devono rilevare e comunicare all’anagrafe tributaria. Detto in termini pratici, può sapere in quale banca ti viene accreditato lo stipendio, la pensione o dove hai un deposito titoli; può sapere se ti vengono erogate provvigioni e da chi, se devi ancora ricevere il Tfr e quanti risparmi hai accumulato.

Inoltre, può accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono (ad esempio l’Inps), con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni, per reperire somme da sottoporre a pignoramento.

Non solo. Ancora se poco usati, l’Agenzia Entrate Riscossione ha anche poteri in materia di accessi, ispezioni, verifiche [2]. In particolare, in caso di ruoli scaduti superiori a 25.000 euro, l’esattore, previa autorizzazione del direttore generale e al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all’individuazione dell’importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, può effettuare accessi, ispezioni e verifiche. I dati acquisiti sono trattati senza gli obblighi di informativa in materia di protezione dei dati personali. Tali attività vengono svolte al pari di ciò che potrebbe fare l’Agenzia delle Entrate. 

Il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente, esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo.

Pignoramenti

Sicuramente il potere più incisivo che ha l’Agente della Riscossione è quello di effettuare pignoramenti ed espropri senza ricorrere al giudice. Tutto avviene attraverso una procedura amministrativa. 

Il primo limite che incontra però l’Esattore è di agire non oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Se trascorre tale termine, prima dell’avvio del pignoramento, l’Agente deve inviare un sollecito di pagamento che va sotto il nome di “intimazione di pagamento”. Anche quest’atto, al pari della cartella, ha un periodo di efficacia che, però, in questo caso è solo di 180 giorni allo scadere dei quali va inviato un nuovo sollecito. In buona sostanza, non puoi subire un pignoramento se dall’ultima cartella ricevuta è passato più di un anno o se, dall’ultima intimazione di pagamento, sono trascorsi più di 180 giorni. 

Ecco le forme di pignoramento che possono essere intraprese nei riguardi del debitore:

  • il pignoramento dei beni mobili che il contribuente possiede presso il proprio domicilio, residenza o dimora: si tratta dei beni di valore consistente come arredi (divani, scrivanie, mobili), oggetti preziosi (gioielli, quadri, anche denaro contante), elettrodomestici (televisione, macchine impastatrici, computer), ecc. A tal fine, dopo la notifica della cartella o della intimazione di pagamento, si presenterà l’ufficiale della riscossione presso l’abitazione del debitore per sottoporre a vincolo (con la redazione di un verbale) i beni individuati di più pronta liquidazione (ossia più facilmente vendibili). I beni così pignorati saranno poi sottoposti ad asta giudiziaria. Questa forma di pignoramento è la meno ricorrente; a volte ha solo una funzione di stimolo per invitare il contribuente a pagare bonariamente;
  • il pignoramento dei beni immobili: in tal caso l’agente della riscossione deve prima iscrivere un’ipoteca preceduta, almeno 30 giorni prima, da un preavviso con raccomandata a.r. L’ipoteca può essere iscritta solo per debiti superiori a 20mila euro; il pignoramento può essere intrapreso solo per debiti superiori a 120mila euro. Quindi esiste tutta una forbice di ipotesi (debiti tra 20 e 120mila euro) in cui resta l’ipoteca ma non si può avviare il pignoramento (a meno che a intraprendere la procedura non sia un altro creditore come ad esempio la banca). L’iscrizione dell’ipoteca non determina il trasferimento della proprietà del bene che resta in capo al debitore, né gli impedisce di vendere l’immobile. L’ipoteca è una forma di garanzia che assume il creditore e che gli consente di mettere all’asta il bene anche se questo dovesse essere ceduto a terzi. Il pignoramento immobiliare esattoriale è disciplinato dal codice civile e da quello di procedura civile. Anche tale fattispecie è caratterizzata dal limitato intervento del giudice dell’esecuzione, posto che le attività prodromiche all’incanto sono estremamente ridotte. Manca, infatti, rispetto all’esecuzione ordinaria, l’udienza di audizione delle parti e la possibilità di determinare il valore dell’immobile pignorato mediante un esperto, resta invece salva la possibilità per il giudice dell’esecuzione di nominare un esperto solo a posteriori per stabilire il giusto prezzo;
  • pignoramento dello stipendio o della pensione: l’Esattore può pignorare solo un decimo dello stipendio o della pensione se l’importo percepito dal contribuente è inferiore a 2.500 euro; può pignorare un settimo se l’importo è superiore a 2.500 euro ma inferiore a 5.000 euro; può pignorare un quinto se l’importo è superiore a 5.000 euro. L’ultima mensilità non può essere pignorata. Il pignoramento può avvenire direttamente con notifica dell’atto al datore di lavoro o all’ente di previdenza (e copia spedita anche al contribuente). Per le pensioni non si procede al pignoramento se l’importo non supera il minimo vitale, pari a una volta e mezzo l’assegno sociale (ad oggi il minimo vitale è di circa 672,10 euro);
  • pignoramento del conto corrente: il conto corrente può essere pignorato interamente. Se tuttavia viene dimostrato che sul conto confluiscono solo redditi di lavoro dipendente o pensioni, il pignoramento può avvenire nei seguenti limiti: a) per le somme già depositate all’atto della notifica del pignoramento, solo l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale (circa 1.450 euro); b) per le somme che saranno depositate nelle mensilità successive alla notifica del pignoramento, nei limiti di un decimo (per somme fino a 2.500 euro mensili), un settimo (per somme fino a 5.000 euro mensili), un quinto (per somme oltre 5.000 euro mensili).

Altri poteri dell’Agente della Riscossione

L’esattore ha poi ulteriori poteri. Oltre all’accennata iscrizione dell’ipoteca (per debiti superiori a 20mila euro) può iscrivere il fermo auto con impedimento al proprietario di circolare o di rottamare il mezzo. Il fermo può essere disposto anche per debiti di minimo importo. 

Altro potere è il blocco dei rimborsi che scatta a prescindere dall’entità del debito.

C’è poi il blocco delle compensazioni in F24 che scatta a partire da debiti di 1.500 euro. Se il contribuente non versa entro il termine di scadenza l’importo richiesto con l’avviso di accertamento esecutivo o la cartella di pagamento o altro atto impositivo, gli è automaticamente inibita (ricorrendo ulteriori condizioni) la facoltà di utilizzo di crediti in compensazione nel Mod. F24 e l’Agente della Riscossione può intraprendere delle azioni di tutela del credito fino a procedere all’espropriazione forzata.

Per debiti superiori a 10mila euro, vengono bloccati i pagamenti che la pubblica amministrazione deve effettuare al contribuente moroso. 

note

[1] Art. 35 c. 25 DL 223/2006 conv. in L. 248/2006.

[2] Art. 35 c. 25-bis DL 223/2006 conv. in L. 248/2006. Le modalità di svolgimento delle indagini sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa IVA (art. 52 DPR 633/72) ed espressamente richiamate ai fini dell’applicabilità anche alle imposte dirette (art. 33 DPR 600/73). Tali poteri possono essere esercitati anche ai fini delle imposte di registro, ipocatastali, successioni e donazioni (artt. 5 e 53 bis DPR 131/86).

Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 07/12/2018, url https://www.laleggepertutti.it/262244_cartelle-non-pagate-i-poteri-di-agenzia-entrate-riscossione?fbclid=IwAR3Vpsa4TtXViTlhzDd4bsKv0gSld5SYYAvdG-b1YaC76VuXGbW7U-ze60A