Quando e come viene protestato un assegno: la procedura e l’iscrizione nel registro dei protesti.

L’assegno viene protestato quando, sul conto corrente della persona che lo ha emesso (traente), non vi sono somme sufficienti a coprirne l’integrale pagamento. In pratica, ciò avviene quando il creditore (prenditore dell’assegno), recatosi in banca per incassare l’assegno (denaro contante o accredito sul proprio conto), si vede opporre un rifiuto da parte dell’impiegato bancario poiché l’assegno è “scoperto”. Vediamo come funziona il protesto dell’assegno.

Cos’è il protesto dell’assegno

Il protesto è un atto pubblico volto ad accertare il mancato pagamento del titolo di credito; più precisamente esso è un atto solenne con cui il pubblico ufficiale autorizzato constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale, dell’assegno bancario e postale.

Per quanto riguarda l’assegno, considerati i termini stabiliti per la tempestiva presentazione del titolo (otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica”), il protesto deve essere fatto entro la scadenza utile dello stesso termine di presentazione.

Chi fa il protesto dell’assegno

L’emissione del protesto viene definita “levata del protesto”.

Il protesto può essere levato da parte di un notaio, di un ufficiale giudiziario ovvero, nell’ambito dei comuni in cui manchi o sia temporaneamente assente od impedito uno degli anzidetti pubblici ufficiali, dal segretario comunale.

Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sull’assegno bancario o sul duplicato ovvero sul foglio di allungamento. Questo foglio può essere aggiunto anche dal notaio o dall’ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione.

Se il protesto è fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sull’assegno bancario o sul duplicato o sul foglio di allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del titolo.

Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull’assegno presentato al pagamento in forma elettronica.

Luogo del protesto dell’assegno

ll protesto dell’assegno si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti. Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può essere fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.

L‘incapacità del trattario o del terzo non dispensa dall’obbligo di levare il protesto contro di esso, salvo che il trattario sia fallito, nel qual caso la produzione della sentenza dichiarativa di fallimento basta per agire in regresso. Se il trattario o il terzo è deceduto, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.

Contenuto del protesto dell’assegno

Il protesto deve contenere:

  • la data;
  • il nome del richiedente;
  • l’indicazione del luogo in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite;
  • l’oggetto delle richieste, il nome della persona richiesta, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna;
  • la sottoscrizione del notaio o dell’ufficiale giudiziario o del segretario comunale. Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione dell’assegno bancario.

Per più assegni da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto separato.

Come avviene la levata di protesto

Il protesto dell’assegno avviene a seguito di una particolare procedura:

  1. la banca comunica immediatamente al debitore il cosiddetto “insoluto a prima presentazione”, ossia che è stato presentato un assegno e l’insufficienza delle somme per coprire l’assegno (la comunicazione contiene la fotocopia del titolo). Al debitore viene così concesso un termine per coprire l’assegno, versando sul proprio conto le somme necessarie a pagare il creditore. Se tutto avviene correttamente, il debitore non subisce conseguenze di alcun tipo;
  2. se invece il debitore non copre l’assegno, il titolo viene protestato: la banca cioè lo invia a un notaio (o, più raramente, a un ufficiale giudiziario) che provvede all’iscrizione del protesto nel relativo registro;
  3. l’ultimo adempimento è l’iscrizione del debitore nell’elenco dei protesti.

Elenchi protesti

I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti, il giorno successivo alla fine di ogni mese, trasmettono al presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio, l’elenco dei protesti levati fino al giorno 26 di ogni mese, comprendendo, comunque, quelli relativi al mese precedente non inseriti nell’ultimo elenco inviato (per esempio, l’elenco trasmesso il 1° ottobre contiene i protesti levati dal 27 agosto al 26 settembre).

La pubblicazione dell’elenco dei soggetti protestati ha luogo nei dieci giorni successivi alla data di ricezione dello stesso da parte della Camera di Commercio, mediante iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti.

Registro informatico dei protesti

Il Registro Informatico dei Protesti è la banca dati contenente le informazioni relative ai protesti per mancato pagamento di cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e postali ed alle dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione.

I dati che devono essere riportati nell’elenco dei protesti trasmesso al Presidente della Camera di Commercio e, successivamente, trascritto nel Registro Informatico dei Protesti, sono i seguenti:

  • il numero progressivo interno dell’elenco;
  • la data ed il luogo della levata o della registrazione;
  • il nome ed il domicilio del richiedente il pagamento, se persona fisica, ovvero la denominazione e la sede sociale, se trattasi di soggetto diverso;
  • il nome e il domicilio del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto, se si tratta di persona fisica, o la denominazione e la sede se si tratta di soggetto diverso, ossia persona giuridica;
  • il codice fiscale del soggetto protestato o, in mancanza, l’indicazione della data e del luogo di nascita se si tratta di persona fisica;
  • la natura del titolo di credito;
  • la data di scadenza se si tratta di cambiale o vaglia cambiario;
  • la valuta;
  • l’ammontare della somma dovuta;
  • i motivi del rifiuto di pagamento

Non è invece previsto l’inserimento del nominativo del creditore, sia esso persona fisica o giuridica; pertanto, dal Registro Informatico dei Protesti non è possibile estrapolare alcuna informazione che permetta di identificare il beneficiario dell’assegno protestato.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/189221_come-protestare-un-assegno