Responsabilità del coniuge per le obbligazioni sorte prima della comunione legale: ecco quando si rischia il pignoramento della casa. 

16 Dicembre 2019

Se è vero che non si finisce mai di conoscere il proprio coniuge, neanche dopo molti anni dal matrimonio, ciò è ancor più vero quando si tratta di scoprire il suo passato da single. L’assenza di convivenza può portare più facilmente a nascondere eventuali scheletri nell’armadio. E se questi scheletri si chiamano debiti, cosa rischia chi è salito sull’altare e, in buona fede, ha accettato la comunione dei beni? In altri termini, che fine fanno i debiti contratti prima del matrimonio? Con debiti non intendiamo solo quelli già maturati e scaduti, ma anche le obbligazioni contratte e che ancora non hanno dato luogo ad alcun “rapporto patologico” con il creditore.

Mutui, finanziamenti, adempimenti fiscali e cartelle esattoriali, debiti per l’affitto o con il condominio si trasmettono anche al marito o alla moglie? E se, per ipotesi, la coppia dovesse separarsi nel giro di poco tempo, queste obbligazioni andrebbero divise al pari dell’attivo? Come vedrai a breve, chi sposa una persona con debiti rischia sempre qualcosa. È, quindi, bene stare molto attenti a quali sono i propri diritti e le eventuali responsabilità. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Indice

  • 1 I debiti contratti prima del matrimonio entrano in comunione?
  • 2 Quali altri debiti non entrano in comunione?
  • 3 Cosa rischia chi sposa un debitore?

I debiti contratti prima del matrimonio entrano in comunione?

Per comprendere meglio che fine fanno i debiti contratti prima del matrimonio partiamo da un esempio che sarà la base di questo articolo e servirà a rendere meglio i termini del problema.

Mario sposa Renata. Prima del matrimonio, Mario ha svolto un’attività commerciale con esiti non particolarmente fortunati. La sua inesperienza lo ha portato a non cautelarsi e, al posto di aprire una Srl, ha optato per una più economica ditta individuale. Ora, sta provando a chiudere tutte le vertenze con banche e finanziarie grazie ai proventi della nuova attività, sicuramente più redditizia e fortunata. D’un tratto, però, e con il consueto ritardo, si presenta l’Agenzia delle Entrate che gli notifica un accertamento fiscale per diverse decine di migliaia di euro per imposte non versate. Mario non ha i soldi per pagare, né per fare ricorso. Dopo un anno, arriva una cartella esattoriale. Renata scopre così che la situazione economica del marito non è rose e fiori come credeva. E siccome ha accettato la comunione dei beni, si chiede quanto tali debiti possano influire sul suo patrimonio personale e su quello familiare. Renata teme per una casa di cui era proprietaria prima del matrimonio, ricevuta in donazione dalla madre (che pertanto non è caduta in comunione), e per quella dove ora vive col marito, finita in comunione dei beni.

Il primo problema da risolvere è se i debiti contratti prima del matrimonio entrano in comunione. La risposta è negativa. Tutte le obbligazioni precedenti alle nozze restano personali così come, del resto, succede con l’attivo.

A dirlo è il Codice civile con le seguenti parole: «I beni della comunione (…), non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio». Nella comunione, lo ricordiamo, non entrano i beni acquistati o ricevuti prima della sua costituzione. Così se uno dei due coniugi è proprietario di una casa o di un conto corrente bancario questo non si divide.

Allo stesso modo, se il marito, prima del matrimonio, ha contratto un mutuo, il debito con la banca graverà solo su di lui; se ha commesso un illecito prima di sposarsi, il debito resta personale a prescindere dal momento in cui il creditore busserà alla sua porta. Se la moglie ha firmato un finanziamento prima delle nozze e, fino ad allora, ha sempre pagato regolarmente le rate, ma smette di farlo subito dopo, il debito non si trasmette sulla comunione.

Non entrano neanche in comunione i debiti da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione (cosi recita sempre il Codice civile). Il che significa che se uno dei due coniugi eredita una casa ipotecata, dell’ipoteca – e del relativo debito – non risponde l’altro coniuge non erede.

Quali altri debiti non entrano in comunione?

Sempre il Codice civile stabilisce che non entrano in comunione neanche i seguenti debiti:

    • quelli assunti dopo il matrimonio da uno dei coniugi per compiere atti di straordinaria amministrazione della comunione, senza il consenso dell’altro coniuge;
    • quelli assunti nell’esercizio della professione o dell’impresa del coniuge, o per l’acquisto di beni personali;
  • il risarcimento derivante da un illecito commesso dal coniuge anche dopo le nozze.

Cosa rischia chi sposa un debitore?

Nonostante i debiti non entrino in comunione, chi sposa una persona che ha commesso un illecito o contratto obbligazioni rischia qualcosa. I creditori di quest’ultimo, infatti, dovranno prima rivalersi sul principale e, nel caso in cui il suo patrimonio dovesse rivelarsi insufficiente, potranno aggredire la sua quota sui beni della comunione. Anche qui un esempio chiarirà meglio la questione.

Anastasia sposa Filippo, ma dopo un anno scopre che questi ha un debito con un fornitore che non ha mai voluto pagare. Il creditore verifica se Filippo ha intestato qualcosa, ma non trova nulla. Filippo, però, che ha optato insieme ad Anastasia per la comunione dei beni, dopo le nozze ha acquistato una casa. Dunque, i creditori di Filippo potranno pignorare l’immobile solo per il 50% del suo valore, quello cioè corrispondente alla quota di Filippo. Senonché, per fare ciò, devono mettere in vendita tutto il bene (salvo poi restituire la metà del prezzo ad Anastasia che col debito del marito non c’entra nulla). Dunque, Anastasia, alla fine dei conti, rischia di perdere la casa.

Questa regola viene espressa da una norma contenuta nel Codice civile secondo cui «I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro».

In pratica, il coniuge risponderà con il proprio patrimonio, e solo nel caso in cui si riveli insufficiente i creditori potranno aggredire i beni appartenenti alla comunione, fino alla metà.

In conclusione, i creditori personali del coniuge potranno aggredire in via sussidiaria i beni della comunione legale per un valore pari alla metà di essa.

Fonte articolo: sito web La Legge Per Tutti del 15/12/2019, url https://www.laleggepertutti.it/347277_debiti-contratti-prima-del-matrimonio-che-fine-fanno?fbclid=IwAR1fMDq1_16cuyg9fMBB6P0gAfcoBV1LFzB3PIzCZDW9j3sm-UxHbU4wQEE

Autore immagine: zerottonove.it