Rottamazione-Ter

17 Gennaio 2019

Il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle, la cosiddetta “rottamazione-ter”, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: rate fino a cinque anni senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. Presenta la tua domanda online con “Fai D.A. te” entro il 30 aprile 2019!


L’art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Non rientrano inoltre nel beneficio della rottamazione-ter i carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art.  1 del D.L. n. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis) per i quali non risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), il D.L. n. 119/2018, prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:

  • un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate ripartite in 5 anni;
  • un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata;
  • un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019.

Per usufruire della nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.

Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio31 maggio31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Scegliendo di pagare gli importi della Definizione agevolata in un’unica rata, la scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio 2019.

Soggetti che rientrano nella Definizione agevolata 2018

Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:

  • alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
  • alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Coloro, infatti, che non hanno pagato entro lo scorso 7 dicembre le rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 non possono aderire alla nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) per gli stessi carichi.

Prospetto informativo

Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata 2018 ai sensi del D.L. n. 119/2018 e quelli esclusi, puoi richiedere il Prospetto informativo tramite l’apposito form online, allegando sempre la documentazione prevista per il riconoscimento, o puoi scaricarlo direttamente entrando in area riservata.

Compila il form per richiedere il Prospetto informativo

Come aderire

1. “Fai D.A. te” e presenta la tua domanda online

Chi intende aderire alla Definizione agevolata 2018 può presentare la domanda di adesione in modo semplice e veloce compilando, entro il 30 aprile 2019, l’apposito form online allegando la prevista documentazione per il riconoscimento.

Compila il form per la Definizione agevolata 2018

Ricorda inoltre che il form per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata è disponibile anche in area riservata dove, accedendo con le tue credenziali, non avrai necessità di allegare alcuna documentazione di  riconoscimento. Questo servizio ti consente di “rottamare” anche singoli debiti contenuti nella cartella/avviso.

2. Altre modalità di presentazione della domanda di adesione

In alternativa al form online, è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018 entro il 30 aprile 2019:

Attenzione:

  • coloro che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” e hanno regolarizzato la propria situazione pagando l’importo delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre scorso, non dovranno presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione in quanto sono automaticamente ammessi per legge ai benefici della “rottamazione-ter”. Consulta la sezione della Definizione agevolata 2000/17 (“rottamazione-bis”);
  • i soggetti che risiedono nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nel 2016 e 2017 e avevano già aderito alle precedenti “rottamazioni”, ottenendo l’accoglimento della loro richiesta, sono automaticamente ammessi per legge ai benefici della “rottamazione-ter”. Consulta la sezione Popolazioni colpite dal sisma;
  • coloro che, per effetto di precedenti pagamenti parziali, avessero già saldato gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, potranno beneficiare della “rottamazione-ter” e, quindi, dell’estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni e per interessi di mora, presentando la domanda di adesione, entro la medesima scadenza del 30 aprile 2019.

Cosa succede dopo aver presentato la domanda

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione”:

  • di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
  • di eventuale diniego.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. “debiti definibili”), non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.
Non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, siano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

A tal riguardo si precisa che, per coloro che richiederanno di aderire alla Definizione agevolata 2018, il D.L. n. 119/2018, prevede che, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della Definizione o una delle successive rate, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata. 

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, Legge n. 145/2018

La Legge di Bilancio 2019 prevede il cosiddetto “Saldo e stralcio”, ossia una riduzione delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, per quei soggetti – persone fisiche – che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Rientrano nell’ambito del saldo e stralcio solo i carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di adesione al “Saldo e stralcio” consulta la sezione dedicata.