Persona sconosciuta all’indirizzo di residenza: regole sulla notifica e sulla perdita dell’assistenza sanitaria. 

12 Febbraio 2019

Quando si parla di irreperibilità non ci si riferisce alla situazione di chi, durante il weekend o le vacanze, non risponde al telefono, alle email o ai messaggi. Specie se si tratta del datore di lavoro, ognuno ha il diritto ad “essere lasciato in pace” e di godersi il meritato riposo. La vera irreperibilità è un concetto giuridico che si verifica quando una persona non viene trovata all’indirizzo di residenza. La sua assenza può essere di due tipi: temporanea (si pensi a chi, in un determinato momento, è fuori casa per lavoro o per un viaggio) o definitiva (si pensi a chi non dimora più all’indirizzo risultante all’anagrafe e non ha provveduto a comunicare il cambio di residenza). In tali casi si parlerà rispettivamente di «irreperibilità relativa» o di «irreperibilità assoluta». Le conseguenze, nel primo caso, sono minime e attengono solo alla consegna della posta raccomandata o degli atti giudiziari, che avviene – in assenza del destinatario e di altre persone legittimate al ritiro della corrispondenza in sua vece – tramite deposito all’ufficio postale o alla casa comunale (la cosiddetta giacenza). Invece, nel caso di irreperibilità assoluta si rischiano pregiudizi ben più gravi. Di tanto ci occuperemo qui di seguito. Spiegheremo cioè a cosa va incontro chi viene dichiarato irreperibilele conseguenze per lui e per il suo nucleo familiare che, inevitabilmente, ne segue le sorti.

Indice

  • 1 Quando una persona viene dichiarata irreperibile?
  • 2 Dichiarato irreperibile: conseguenze
  • 3 Notifica a mezzo di posta per irreperibilità assoluta

Quando una persona viene dichiarata irreperibile?

La dichiarazione di irreperibilità assoluta viene fatta dal Comune quando una persona non risulta più dimorante in un determinato luogo da oltre un anno.

Ricordiamo che ogni cittadino ha il dovere di essere reperibile. Ciò non serve solo per la consegna della posta, degli atti giudiziari e di tutte le comunicazioni ufficiali della pubblica amministrazione (si pensi a contravvenzioni, cartelle di pagamento, avvisi di accertamento fiscale, ecc.), ma anche per eventuali controlli, perquisizioni, arresti da parte della polizia o dei carabinieri in caso di reati particolarmente gravi. Insomma, le autorità devono sempre sapere, in qualsiasi momento, dove trovarti.

Quando una persona, per un anno di seguito, non viene trovata al proprio domicilio – quello cioè indicato al Comune come luogo di residenza – viene automaticamente cancellata dalle liste dell’anagrafe comunale. Attenzione però: non si tratta del caso di chi, quando passa il postino, è sempre fuori casa (magari perché lavora) se il suo nome risulta regolarmente esposto sul citofono o sulla porta di casa. La cancellazione dall’anagrafe consegue solo in caso di irreperibilità assoluta: quella cioè che scaturisce dalla constatazione che una determinata persona non abita più nel luogo ove invece risulta residente (una residenza evidentemente solo formale). Il che avviene quando il suo nominativo non è presente sul citofono, sulla cassetta delle lettere, sulla targhetta della porta e quando, da informazioni assunte sul luogo dai vicini di casa, nessuno sa dove questi viva.

I controlli, che vengono effettuati dalle autorità locali e che, come detto, non possono durare meno di 12 mesi, possono essere avviati direttamente dal Comune o da una segnalazione. A inoltrare la segnalazione può essere: 

  • un privato cittadino (si pensi a un creditore che tenta di inviare delle diffide a un debitore e non riesce a reperirlo oppure al padrone di casa che ha dato in affitto il proprio appartamento a un inquilino il quale però sia andato via senza dare più notizie di sé);
  • una pubblica amministrazione (si pensi all’Agenzia delle Entrate o all’Inps che, anche, hanno necessità di inviare delle comunicazioni ufficiali)
  • il postino;
  • un gestore di servizi pubblici (si pensi ad Enel);
  • la Questura o i carabinieri a seguito di indagini;
  • lo stesso Comune o altri enti territoriali.

 Non vengono accolte segnalazioni anonime: queste infatti devono essere sempre scritte e circostanziate, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a dimostrare quanto dichiarato, allegando fotocopia del documento di riconoscimento. 

La segnalazione non determina, in automatico, la dichiarazione di irreperibilità: essa darà modo all’Ufficio anagrafe di verificare la situazione obiettiva e, sulla base delle indagini, adottare gli opportuni provvedimenti.

Il procedimento di cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate. Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni. 

Diversa è la regola per i cittadini stranieri. Per questi, infatti, la dichiarazione di irreperibilità scaturisce dal mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio a provvedere.

Dichiarato irreperibile: conseguenze

La dichiarazione di irreperibilità assoluta ha importanti conseguenze sulla vita del cittadino. Eccole:

  • si perde il diritto al voto. Tale conseguenza vale ovviamente solo per i cittadini italiani;
  • non è possibile ottenere un certificato anagrafico. Conseguenza logica è che non sarà neanche possibile accedere a tutte quelle prestazioni socio-sanitarie che richiedono, come condizione per l’ammissione ai benefici, il deposito del certificato anagrafico;
  • non è possibile ottenere un documento di riconoscimento. Ne consegue l’impossibilità di viaggiare là dove è necessario presentare la propria carta d’identità (si pensi ai viaggi in aereo all’interno dell’UE) o il passaporto (viaggi fuori dall’UE);
  • si perde l’assistenza sanitaria. Si tratta, forse, della conseguenza più importante che può avere serie ripercussioni sulla vita e sulla salute del cittadino;
  • le notifiche e le raccomandate si considerano ugualmente consegnate al destinatario, e quindi da lui conosciute, con il semplice deposito all’ufficio postale. Gli atti che invece vengono notificati “a mano” (ossia non tramite posta raccomandata) vengono lasciati dall’ufficiale giudiziario o dal messo presso la casa comunale. La conseguenza è che, ritenendosi compiuta regolarmente la notifica, si realizzano tutti gli effetti che da questa conseguono come, ad esempio, il decorso dei termini per impugnare una contravvenzione, una cartella esattoriale, un avviso di pagamento, per la costituzione in una causa civile, per l’opposizione a un decreto ingiuntivo, ecc.

Notifica a mezzo di posta per irreperibilità assoluta

Di recente la Cassazione [1] ha fornito un importante chiarimento che mette in luce un’ulteriore differenza tra irreperibilità relativa (quella cioè momentanea) e irreperibilità assoluta (quella definitiva). 

Quando il postino o l’ufficiale giudiziario non trova il destinatario perché questi si è semplicemente allontanato da casa (irreperibilità relativa) la notifica si perfeziona a seguito di due necessari passaggi:

  • immissione, nella cassetta delle lettere, di un avviso di giacenza del plico (che viene depositato presso il più vicino ufficio postale o alla casa comunale);
  • invio al destinatario di una seconda raccomandata (la cosiddetta raccomandata informativa) con cui gli si comunica l’avvenuto (e fallito) tentativo di notifica e il deposito nella buca della posta dell’avviso di giacenza. La notifica si considera conosciuta dopo 10 giorni dall’invio di tale comunicazione. In questo modo si garantisce una certezza ulteriore circa la conoscenza del tentativo di consegna dell’atto.

Viceversa, nel caso di irreperibilità assoluta questi due passaggi non sono richiesti. La ragione è semplice: se è vero che la dimora del destinatario è sconosciuta, non esiste neanche una cassetta delle lettere dove lasciare l’avviso di giacenza, né ha senso inviare la seconda raccomandata (quella informativa) a un indirizzo che non esiste più. Dunque – specifica la Cassazione – la notifica si perfeziona nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale. 

Per i giudici di legittimità, le modalità di notifica degli atti di accertamento tributario devono essere applicate solo nel caso di «irreperibilità assoluta» del destinatario. In questo caso il notificante deve depositare copia dell’atto impositivo nella casa comunale e affiggere l’avviso di deposito nell’albo dello stesso comune. La notifica si perfeziona dopo il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nel suddetto albo. Secondo la Cassazione, lo stato di «irreperibilità assoluta» del destinatario «rende impossibile l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito nella casa comunale».

note

[1] Cass. ord. n. 1338/19 del 18.01.2019: «Non deve essere inviata al contribuente la raccomandata informativa sull’avvenuto deposito dell’atto impositivo nella casa comunale nel caso di irreperibilità assoluta. La notifica si perfeziona nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale. L’invio della raccomandata informativa, invece, è imposto qualora il contribuente risulti momentaneamente assente».

Fonte articolo: sito web La Legge Per Tutti del 11/02/2019, url https://www.idealista.it/news/finanza/mutui/2019/02/04/129899-mutuo-per-casa-allasta-come-funziona

Autore immagine: miolegale.it