Cos’è l’espropriazione forzata? Cos’è e a cosa serve il pignoramento? Quando si può procedere alla notifica dell’atto di pignoramento? Quali sono i suoi effetti?

27 Maggio 2019

I debiti vanno onorati: se non si provvede spontaneamente, il creditore potrà costringere il debitore a pagare anche contro la sua volontà. Ovviamente, è vietato il ricorso alla forza, nel senso che non si potrà andare a casa del debitore e costringerlo con la violenza o con le minacce. Tuttavia, a colui che spetta il pagamento di una somma di danaro o la consegna di una determinata cosa è consentito rivolgersi al giudice il quale, se ritiene fondate le ragioni esposte, potrà emanare un provvedimento che, una volta esecutivo, legittimerà l’esecuzione forzata nei confronti del debitore.

In pratica, il debitore sarà costretto a pagare mediante l’intervento dell’ufficiale giudiziario ed, eventualmente, delle forze dell’ordine. Durante la fase esecutiva spesso si tende a fare confusione e a perdere di vista la differenza tra pignoramento ed esecuzione forzata. Si tratta di due concetti simili ma differenti, nel senso che entrambi riguardano la procedura che obbligherà il debitore a pagare, ma si differenziano perché l’uno è presupposto dell’altro. Se ne vuoi sapere di più, prosegui nella lettura.

Indice

  • 1 Esecuzione forzata: cos’è?
  • 2 Esecuzione forzata: modalità
    • 2.1 Esecuzione forzata in forma specifica: come funziona?
    • 2.2 Esecuzione forzata in forma generica: come avviene?
  • 3 Pignoramento: cos’è?
  • 4 Qual è la differenza tra pignoramento ed esecuzione forzata?
  • 5 Pignoramento ed espropriazione: gli errori più comuni
  • 6 Quando il pignoramento non serve?
  • 7 Pignoramento: quali effetti?
  • 8 Cosa bisogna fare per procedere a pignoramento?

Esecuzione forzata: cos’è?

La differenza tra pignoramento ed esecuzione forzata passa necessariamente per l’illustrazione di queste due nozioni. Cos’è il pignoramento? Cos’è l’esecuzione forzata? La spiegazione è facile.

Immagina di vincere una causa: esce la sentenza che ti dà ragione. Ma la controparte, a cui notifichi il provvedimento del giudice, non si adegua e continua a restare inadempiente. Ad esempio, benché condannato a pagarti del denaro non lo fa; benché condannato a rimuovere un ostacolo dalla tua strada non lo toglie; benché condannato a non fare più rumore, continua imperterrito in queste condotte moleste.

Che puoi fare? Non certo un’altra causa, perché non risolveresti il problema. Né puoi prendere una pistola e costringerlo con la forza. Puoi però farlo costringere da un pubblico ufficiale: l’ufficiale giudiziario. Ecco, l’esecuzione forzata è proprio questo: il procedimento rivolto ad attuare una sentenza o un altro provvedimento del giudice (ad esempio un’ordinanza di sfratto) nel caso in cui la parte soccombente non lo faccia spontaneamente.

In altre parole, l’esecuzione forzata serve a realizzare quanto stabilito dal giudice nella sua decisione favorevole al creditore, concretizzando la statuizione espressa nel provvedimento. In pratica, se una sentenza definitiva dice che Tizio ti deve diecimila euro, l’esecuzione forzata obbligherà Tizio a pagarti.

Esecuzione forzata: modalità

Tra un attimo arriveremo alla differenza tra pignoramento ed esecuzione forzata; prima, però, devo spiegarti quanti e quali modalità di esecuzione forzata prevede la legge.

Come anticipato l’esecuzione forzata è la procedura che consente di attuare le disposizioni del giudice anche senza il consenso del debitore; in pratica, è possibile sottrarre coattivamente determinati beni al debitore al fine di destinarli alla soddisfazione del diritto del creditore.

A seconda della tua esigenza, l’esecuzione forzata assumere una forma diversa. Ed infatti:

  • se il giudice ha condannato il tuo avversario a pagarti una fattura o un altro debito, dovrai avviare la cosiddetta esecuzione forzata in forma generica, volta cioè a vendere i beni del debitore all’asta per poi soddisfarti sul ricavato. Non puoi impossessarti dei suoi beni perché è vietato per legge. L’esecuzione forzata in forma generica comincia sempre con il pignoramento e, come vedremo a breve, può essere mobiliare, immobiliare o presso terzi;
  • se il giudice ha condannato il tuo avversario a non fare qualcosa (ad esempio a non accendere il barbecue vicino al tuo balcone) e questi continua a farlo, dovrai avviare una esecuzione forzata in forma specifica per obbligo di non fare;
  • se il giudice ha condannato il tuo avversario a fare qualcosa (ad esempio tagliare un albero che minaccia il tetto di casa tua) e questi non vi adempie, dovrai attivare unaesecuzione forzata in forma specifica per obbligo di fare;
  • se il giudice ha condannato il tuo avversario a restituiti un bene mobile (ad es. un’automobile data in prestito), dovrai avviare una esecuzione forzata in forma specifica per consegna;
  • se il giudice ha condotto il tuo avversario a restituirti un immobile (ad es. un appartamento dato in comodato) dovrai avviare una esecuzione forzata in forma specifica per rilascio.

Dunque, il processo di esecuzione può consistere:

  • nell’esecuzione per espropriazione (o esecuzione forzata in forma generica), che si ha quando l’esecuzione forzata è diretta a sottrarre con la forza determinati beni appartenenti al debitore al fine di venderli, in modo da ricavarne il danaro necessario per soddisfare il creditore, ovvero all’assegnazione coattiva dei predetti beni al creditore stesso;
  • nell’esecuzione forzata in forma specifica, che consente il soddisfacimento del diritto in modo esatto e completo.

Esecuzione forzata in forma specifica: come funziona?

Come anticipato, l’esecuzione forzata in forma specifica si suddivide in:

  • esecuzione forzata per consegna di cose mobili o rilascio di immobili, attraverso cui il creditore ottiene la disponibilità materiale di una determinata cosa mobile o immobile oggetto del suo diritto, mediante la consegna o il rilascio del bene da parte del debitore. Classica ipotesi è lo sfratto: l’inquilino che non paga più l’affitto e che non vuole lasciare l’alloggio può essere obbligato, anche con la forza, ad andarsene (sempre con l’intervento dell’ufficiale giudiziario, sia chiaro);
  • esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare, mediante la quale il creditore di una prestazione determinata può ottenere la medesima prestazione di fare o l’eliminazione di quanto fatto in violazione di un obbligo. Ad esempio, se un imbianchino doveva pitturare gli interni della tua casa e, nonostante l’accordo scritto, si rifiuti, puoi ottenere che qualcun altro lo faccia al posto suo, ma a sue spese. Ugualmente, se il tuo vicino deve abbattere un muro che ha costruito nella tua proprietà e non provvede, puoi ottenere che qualcun altro lo faccia a spese del vicino. In poche parole, con l’esecuzione forzata di un obbligo di fare o non fare l’avente diritto può adire l’autorità giudiziaria per ottenere che detto obbligo venga eseguito a spese dell’obbligato.

Esecuzione forzata in forma generica: come avviene?

A seconda dei beni che “colpisce”, l’esecuzione forzata in forma generica o per espropriazione può essere:

  • mobiliare, se ha ad oggetto denaro o altri beni mobili;
  • immobiliare, se ha ad oggetto beni immobili (l’abitazione del debitore, ad esempio);
  • presso terzi, se ha ad oggetto crediti del debitore o altre cose mobili appartenenti al debitore ma nella disponibilità di terze persone (classico esempio è l’espropriazione che colpisce il conto corrente, lo stipendio oppure la pensione).

Questi vari tipi di esecuzione/espropriazione seguono procedure diverse regale dalla legge, ma tutte sono accomunate da un elemento: il pignoramento. Tale ingiunzione, infatti, rappresenta sempre il primo atto che il creditore deve porre in essere prima dell’inizio della procedura esecutiva per espropriazione.

Siamo ora pronti a vedere qual è la differenza tra pignoramento ed esecuzione forzata.

Pignoramento: cos’è?

Secondo la legge, il pignoramento è un atto con cui si ingiunge al debitore di astenersi dal compiere qualsiasi condotta diretta a sottrarre alla garanzia del creditore i beni preordinati all’esecuzione forzata [1]. Mi spiego meglio.

Il pignoramento è un semplice avviso, predisposto dal creditore e notificato a mezzo ufficiale giudiziario, attraverso il quale si comunica al debitore che gli è assolutamente proibito di disporre di alcuni suoi beni e, in particolare, di quelli che il creditore ha “preso di mira” con l’esecuzione forzata che ha intrapreso.

Di conseguenza, se ad esempio l’espropriazione è di tipo immobiliare, l’atto di pignoramento dirà al debitore di non disporre della propria abitazione poiché essa è destinata, mediante assegnazione diretta oppure vendita all’asta, a soddisfare il credito della controparte.

Qual è la differenza tra pignoramento ed esecuzione forzata?

Possiamo ora dire qual è la differenza tra pignoramento ed esecuzione forzata: mentre la seconda individua l’intero procedimento che porterà il debitore ad adempiere coattivamente, anche contro la propria volontà, il pignoramento costituisce l’atto introduttivo dell’esecuzione forzata in forma generica [2].

Il pignoramento, dunque, fa parte dell’esecuzione forzata per espropriazione e ne rappresenta la prima, necessaria tappa verso la realizzazione delle pretesa creditoria. Detto ancora in altri termini: l’esecuzione forzata è il tutto, mentre il pignoramento ne è solo una parte.

Pignoramento ed espropriazione: gli errori più comuni

L’errore più comune che si commette quando si parla di pignoramento e di esecuzione forzata è quello di confonderli tra loro: questa inesattezza si giustifica per via del fatto che essi sono strettamente collegati e che il pignoramento, rappresentando il primo atto dell’espropriazione, è forse vista dalla maggior parte delle persone come la tappa più importante dell’intera procedura d’esecuzione forzata. In effetti ciò non è del tutto sbagliato, visto che è con l’atto di pignoramento che si sceglie il tipo di espropriazione (mobiliare, immobiliare o presso terzi) e, di conseguenza, i beni sui quali si intende agire.

Un altro malinteso molto diffuso è quello di confondere il tipo di espropriazione con il pignoramento: ad esempio, tantissime volte si sente parlare di pignoramento immobiliare, di pignoramento mobiliare oppure presso terzi. In realtà, come abbiamo detto qualche paragrafo più sopra, è l’espropriazione ad essere mobiliare, immobiliare oppure presso terzi, e non il pignoramento.

Quando il pignoramento non serve?

Abbiamo detto che il pignoramento rappresenta il primo atto necessario ad intraprendere l’esecuzione forzata; in realtà, ci sono delle ipotesi in cui si può procedere ad espropriazione senza che ci sia bisogno del pignoramento.

La legge [3] dice che per l’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca l’assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.

In pratica, il codice dice che, se il creditore vanta una garanzia reale su uno dei beni del debitore (ad esempio, l’ipoteca sulla casa oppure il pegno su un oggetto di valore), egli potrà chiedere che tali beni vengano venduti all’asta oppure direttamente assegnati senza la preventiva notifica dell’atto di pignoramento.

Pignoramento: quali effetti?

Nei paragrafi precedenti abbiamo detto che il pignoramento è il primo atto utile dell’esecuzione forzata, qualunque essa sia (mobiliare, immobiliare o presso terzi). Abbiamo anche spiegato che il pignoramento non è altro che un atto con cui si ingiunge formalmente al debitore di astenersi dal compiere atti sui beni che verranno aggrediti dal creditore per soddisfare la sua pretesa.

Praticamente, se ti pignorano la macchina, l’atto notificato ti dirà di non venderla o cederla, poiché essa è destinata al creditore. Cosa succede se contravvieni a questo ordine? Mettiamo il caso che Tizio proceda con esecuzione forzata nei confronti di Caio, pignorandogli l’automobile. Caio, in spregio a quanto intimatogli, vende l’auto a Sempronio, ricavandone una somma di danaro che provvede a conservare. Cosa potrà fare Tizio in un’ipotesi del genere?

Ebbene, devi sapere che l’effetto principale del pignoramento è quello di rendere inopponibili al creditore gli atti di disposizione che il debitore compie sui beni oggetto di pignoramento. Se il debitore dovesse contravvenire, gli atti compiuti sarebbero comunque inopponibili, cioè inefficaci nei confronti del creditore. Detto in termini un po’ più giuridici, il pignoramento crea sul bene un vincolo di indisponibilità, nel senso che, dal pignoramento in avanti, il bene sarà preordinato a soddisfare il diritto del creditore.

Di conseguenza, tornando all’esempio appena fatto, il creditore Tizio potrà comunque aggredire l’autovettura che Caio ha venduto a Sempronio, proprio come se la cessione non fosse mai avvenuta: questo perché la vendita è inefficace nei confronti del creditore pignorante.

Cosa bisogna fare per procedere a pignoramento?

Non si può avviare il pignoramento e, di conseguenza, l’esecuzione forzata se prima il creditore non ha posto in essere una serie di adempimenti.

Innanzitutto, per poter procedere occorre che il creditore sia in possesso di un valido titolo esecutivo [4], cioè di un atto che formalmente attesti in maniera definitiva il suo diritto di credito. Questo titolo può essere rappresentato da un decreto ingiuntivo, da una sentenza, da una cambiale, ecc.

Il secondo gradino consiste in una serie di comunicazioni e avvertimenti. Occorre prima di tutto notificare il titolo esecutivo al debitore e assicurarsi che la notifica sia andata a buon fine. Successivamente, il creditore deve notificare un formale atto di precetto: si tratta di un’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo entro un termine non inferiore a dieci giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata [5]. Per risparmiare tempo e denaro, la legge consente che titolo esecutivo e precetto siano notificati insieme.

Il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione forzata, cioè non è stato notificato il pignoramento (ovvero, come visto sopra, nel caso di beni sottoposti a pegno o ipoteca, non si sia proceduto con istanza di vendita o assegnazione). Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso [6].

In estrema sintesi, quindi, prima di procedere al pignoramento bisogna:

  • ottenere un titolo esecutivo (una sentenza o un decreto ingiuntivo, ad esempio);
  • notificare titolo esecutivo e precetto.

note

[1] Art. 492 cod. proc. civ.

[2] Art. 491 cod. proc. civ.

[3] Art. 502 cod. proc. civ.

[4] Art. 474 cod. proc. civ.

[5] Art. 480 cod. proc. civ.

[6] Art. 481 cod. proc. civ.

Fonte articolo: sito web La Legge Per Tutti del 26/05/2019, autore Mariano Acquaviva, url https://www.laleggepertutti.it/286572_differenza-tra-pignoramento-ed-esecuzione-forzata?fbclid=IwAR3L5q6gAchovD5bwIOdEGHoOHRPM5Os-nVUDZxMg4Uj6NnB-Zs4EyAQOlQ

Autore immagine: recuperocreditifacile