Diritti e doveri del disoccupato: come funziona la Naspi e chi può ottenerla dopo il Job Act.

Rispondi a bruciapelo: chi è un disoccupato? Molto probabilmente dirai che si tratta di una persona senza lavoro. Se sei un po’ più preciso dovresti specificare che si tratta di una persona che ha perso il lavoro. Difatti coloro che un lavoro non l’hanno mai avuto si chiamano «inoccupati». Ma anche dicendo così sbaglieresti: oggi la legge considera «disoccupato» anche chi percepisce un reddito, a condizione che non superi determinate soglie. Questa precisazione è stata resa necessaria per evitare che molti ex dipendenti, pur di non perdere l’assegno di disoccupazione a seguito del licenziamento, accettassero lavori in nero o rifiutassero quelli mal retribuiti. Così oggi il concetto di disoccupazione è sicuramente più ampio rispetto al passato ed è conseguentemente più estesa la platea di chi può usufruire dei relativi diritti. Attenzione però: esistono anche alcuni doveri da rispettare per ottenere i benefici previsti dalla legge. Ecco perché è necessario fare chiarezza sul concetto di disoccupazione e sui diritti e doveri di chi è senza lavoro.

Cos’è la disoccupazione?

Quando si parla di disoccupazione ci si riferisce spesso a due concetti diversi. Con il primo si intende lo stato di chi ha perso il lavoro. Con il secondo si intende l’assegno erogato dall’Inps al disoccupato; la «disoccupazione» è quindi, secondo il gergo comune (ma improprio), la Naspi, ossia l’ammortizzatore sociale.

Chi è un disoccupato?

Il Job Act ha ridefinito il concetto di disoccupato. Oggi si può considerare «disoccupato» il lavoratore:

  • privo di impiego;
  • che dichiara, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.

Quando si è disoccupati?

Lo stato di disoccupazione deve essere «involontario». Questo significa che il lavoratore deve aver perso il lavoro per licenziamento da parte del datore di lavoro e non per proprie dimissioni. Non importa se il licenziamento sia avvenuto per motivi disciplinari, riconducibili cioè a una giusta causa o a qualsiasi altra grave colpa del dipendente. Quindi, non si considera «disoccupato» solo chi viene licenziato per crisi aziendale o per cessazione del ramo d’impresa, ma anche chi è assente ingiustificato sul lavoro, compie atti di insubordinazione, denigra l’azienda e il capo, presenta falsi certificati medici, non si fa trovare alla visita fiscale, ecc..

Rientra nel concetto di «disoccupazione» anche la dimissione per giusta causa, quella cioè “obbligata” a causa di una condotta colpevole del datore di lavoro. Si pensi al caso dell’azienda che non paga lo stipendio (devono essere però più mensilità e non una sola), o che lo versa in costante ritardo (deve essere un ritardo rilevante e non quello di pochi giorni); si pensi anche alle ipotesi di mobbing, straining, violenza, ecc.

È considerata, infine, involontaria la disoccupazione che derivi da una delle seguenti cause (con attribuzione dello stato di «disoccupato» al lavoratore):

  • risoluzione consensuale del rapporto in sede protetta o a causa del rifiuto di un trasferimento;
  • dimissioni durante la maternità.

Rilascio della DID

Lo stato di disoccupazione inizia formalmente dal momento del rilascio della Did, ossia la Dichiarazione di Immediata Disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro.

Utilizzando l’apposita procedura reperibile sul portale dell’Anpal, è possibile registrarsi come disoccupati con le seguenti modalità:

  • registrazione sul Portale Nazionale (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;
  • registrazione sul Portale Nazionale da parte di un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente nel rilascio della DID;
  • inserimento nei Sistemi informativi del Lavoro regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al nodo di coordinamento nazionale.

Dall’1.12.2017, il cittadino sarà considerato disoccupato solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all’interno della Scheda anagrafica professionale – c.d. “SAP” – l’identificativo univoco della DID stessa, che verrà inserito nella SAP a cura del nodo di coordinamento nazionale.

Patto di servizio personalizzato

Entro 30 giorni dalla data di inoltro della Did (dichiarazione telematica di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione ad iniziative di formazione e/o di politica attiva del lavoro), i lavoratori interessati contattano o sono convocati dai centri per l’impiego per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato. Tale procedura è necessaria per confermare lo stato di disoccupazione.

Per i percettori di Naspi, Dis-Coll e indennità di mobilità, la sottoscrizione potrà avvenire presso il Centro per l’impiego di domicilio indicato nella domanda inoltrata all’Inps, mentre la generalità dei soggetti disoccupati potrà scegliere, su tutto il territorio nazionale, il centro per l’impiego di riferimento.

Cosa spetta al disoccupato?

Analizziamo ora quali diritti ha un disoccupato. Lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario per avere accesso agli ammortizzatori sociali attivabili in caso di disoccupazione involontaria.

Naspi

Se il lavoratore in stato di disoccupazione può far valere almeno 13 settimane contribuite negli ultimi 4 anni e 3 giornate di lavoro nell’anno, ha diritto alla Naspi.

La Naspi è la nuova indennità di disoccupazione, di durata pari alla metà delle settimane contribuite e di ammontare pari al 75% della retribuzione imponibile media mensile degli ultimi 4 anni (sino a 1.195 euro, se l’imponibile medio è superiore l’indennità Naspi deve essere così determinata: 75% di 1.195 euro, più il 25% della differenza tra 1.195 euro ed il maggior importo, sino ad un limite massimo erogabile di 1.300 euro).

Dis-Coll

La Dis-Coll è la nuova indennità di disoccupazione valida per i lavoratori parasubordinati, o co.co.co.

Assegno di ricollocazione

Il Job Act ha previsto per il disoccupato che percepisce la Naspi la possibilità di richiedere anche l’assegno di ricollocazione, che consiste in un importo da utilizzare presso gli operatori del mercato del lavoro per servizi di assistenza e sostegno alla ricerca di lavoro. Si tratta di uno strumento che aiuta le persone disoccupate a migliorare le possibilità di trovare la propria ricollocazione nel mondo del lavoro. In sostanza, viene attribuita una dote finanziaria affinché il disoccupato possa trovare più agevolmente lavoro.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’assegno di ricollocazione viene riconosciuto, con le modalità definite dall’ANPAL, solo ai disoccupati percettori della NASPI, la cui durata di disoccupazione ecceda i 4 mesi. La richiesta dell’assegno sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.

Mobilità

La mobilità è l’indennità che spetta al lavoratore disoccupato a seguito di una procedura di licenziamento collettivo e dell’iscrizione nelle liste di mobilità. Il trattamento è pari al 100% della Cassa Integrazione Straordinaria (Cigs) per i primi 12 mesi, e all’80% per i periodi successivi. La durata della mobilità cambia a seconda della Regione, dell’età del lavoratore e dell’anno in cui avviene la cessazione del rapporto, da un minimo di 12 a un massimo di 48 mesi. Dal 2017 il trattamento è stato sostituito dalla nuova disoccupazione Naspi.

Quando si perde la disoccupzione

In estrema sintesi, con riferimento alla Naspi, all’indennità di mobilità e alla Dis-Coll si ha decadenza da tali benefici se il beneficiario:

  • non si presenta ripetutamente, senza giustificato motivo, alle iniziative previste nel patto di servizio personalizzato;
  • non giustifica la mancata partecipazione ad iniziative di formazione e riqualificazione professionale;
  • non accetta un’offerta di lavoro congrua, ossia coerente con le esperienze e le competenze maturate, la durata della disoccupazione, la distanza dal domicilio e con tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico, nonché caratterizzata da un’offerta retributiva superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente.

Chi svolge un nuovo lavoro dipendente non perde lo stato di disoccupazione se non percepisce più di 8mila euro all’anno. Con la conseguenza che, entro questo tetto, può continuare a percepire la Naspi. Il che non lo costringe a fare una scelta tra la nuova occupazione o l’indennità di disoccupazione, ben potendo queste convivere. Questo limite di reddito cambia nel caso di lavoratore autonomo, il quale invece non deve superare 4.800 euro l’anno.

note

[1] Art. 19 del DLgs. 150/2015.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/201125_disoccupazione-cose-e-come-funziona