Ogni forma di pignoramento, che sia mobiliare, immobiliare o presso terzi, deve essere preceduta da un atto di precetto che consiste in un’intimazione di pagamento fatta dal creditore al debitore.

8 novembre 2018

Il giudice ti ha condannato con sentenza a pagare una somma di denaro a Caio, hai ignorato l’ordine di pagamento del giudice e Caio, per recuperare quanto gli spetta, ti ha notificato il titolo esecutivo e il precetto. A questo punto potrà dar vita al pignoramento, cioè potrà recuperare, anche senza il tuo consenso, il suo credito. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, cos’è il titolo esecutivo [1]? Te lo spiegherò in modo molto semplice e lineare: Caio ti ha citato in giudizio perché assume che gli sei debitore di 100 euro, mentre la tua difesa si fonda sull’inesistenza di questo debito. Il processo segue il suo corso e, al termine, il giudice stabilisce con sentenza (cioè un titolo) che effettivamente devi 100 euro a Caio. Ma il titolo come diventa esecutivo? Mettiamo il caso che dopo la sentenza decidi lo stesso di non pagare perché ritieni che sia stata perpetrata nei tuoi confronti un’ingiustizia o, più semplicemente, perché quei 100 euro da dargli proprio non ce li hai. Come farà Caio a recuperare il suo credito? La legge tutela il creditore in questo caso, dato che c’è una sentenza che gli dà ragione. Difatti, Caio potrà decidere di dar vita ad un’azione esecutiva nei tuoi confronti ma, preliminarmente, dovrà adempiere a determinati obblighi volti a tutelare anche te stesso in quanto debitore. Innanzitutto, la sentenza (più in generale il titolo) dovrà divenire esecutiva: cioè, il cancelliere deve apporre sul titolo l’intestazione “Repubblica Italiana – in nome della legge” e una formula esecutiva [2] che altro non è che una formula di rito indicata dalla legge.

La sentenza non costituisce, però, l’unico titolo esecutivo. Difatti, i titoli esecutivi possono essere:

  • giudiziali, cioè quelli emessi da un giudice: ad esempio, come appena visto, la sentenza, un decreto ingiuntivo contro cui non è stata proposta opposizione, un’ordinanza di convalida di sfratto, un verbale di conciliazione giudiziale con cui viene definita la causa ecc.;
  • o anche stragiudiziali, cioè quelli non emessi da un giudice ma da altro pubblico ufficiale o che sono il frutto di un accordo tra le parti: come un assegno, una cambiale o una scrittura privata autenticata relativamente alle obbligazioni di denaro in essa contenute.

Una volta che il titolo è diventato esecutivo, Caio te lo dovrà notificare a mezzo posta o a mezzo ufficiale giudiziario personalmente. Titolo esecutivo e precetto possono essere notificati anche insieme, ma nell’ordine dei documenti il titolo esecutivo dovrà sempre precedere il precetto. Quindi, il pignoramento deve essere preceduto dalla notificazione di titolo esecutivo e precetto alla parte personalmente. Si badi bene che non è mai una buona idea non ritirare l’atto giudiziario alla posta, qualora il postino non abbia potuto procedere alla consegna personalmente, poiché dopo dieci giorni di giacenza si presume che ne tu ne abbia preso conoscenza, anche se ciò non è accaduto. Lo scopo del precetto è quello di consentire al debitore intimato l’adempimento spontaneo dell’obbligazione portata dal titolo esecutivo così da prevenire l’esecuzione forzata, per cui non è possibile la sanatoria del vizio di notifica se il pignoramento è stato eseguito [3].

Indice

  • 1 Cos’è il precetto?
  • 2 Come è costituito l’atto di precetto?
  • 3 E’ possibile opporsi al precetto?
  • 4 L’opposizione all’esecuzione
    • 4.1 Come si propone l’opposizione all’esecuzione?
    • 4.2 L’opposizione agli atti esecutivi

Cos’è il precetto?

Il precetto è un’intimazione di pagamento ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, a meno che il presidente del tribunale non dia l’autorizzazione a procedere immediatamente all’esecuzione (ad esempio perché c’è il rischio che il debitore possa trasferire o nascondere i suoi beni, impedendo al creditore di soddisfarsi su di essi). Nel momento in cui il precetto ti è notificato, hai dieci giorni di tempo per pagare la somma che vi è indicata.

Nel caso in cui non sia indicato il termine di dieci giorni o sia indicato un termine inferiore per adempiere, varrà comunque il termine di dieci giorni che è il minimo previsto dalla legge. Tale termine è previsto per tutelare quello che è il soggetto debole del rapporto, cioè il debitore che rischia l’esecuzione.

Come è costituito l’atto di precetto?

Il precetto deve obbligatoriamente contenere determinati elementi, altrimenti sarà nullo:

  • indicazione di creditore e debitore;
  • la data di notificazione del titolo esecutivo nel caso in cui sia stata fatta separatamente;
  • se il titolo esecutivo è un assegno, una cambiale o altro titolo di credito (ma anche una scrittura privata autenticata relativamente alle obbligazioni di denaro in essa contenute) allora non bisognerà notificarlo a parte ma andrà trascritto per intero nel precetto stesso. La veridicità della trascrizione dovrà poi essere certificata da un ufficiale giudiziario;
  • il debitore deve essere avvertito della possibilità di farsi assistere da un Organismo di Composizione della Crisi o da un professionista nominato dal giudice per rimediare alla situazione debitoria concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo loro un piano del consumatore. Per “accordo di composizione della crisi” intendiamo un accordo trovato tra imprenditore debitore e creditore per la soddisfazione del credito anche attraverso la cessione di crediti futuri: redditi da lavoro dipendente, da pensione, rendite quali affitti di beni immobili. L’obiettivo è quello di soddisfare il creditore attraverso qualsiasi modalità. Il “piano del consumatore” fa invece riferimento al solo consumatore, cioè al soggetto che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, e ha anch’esso un contenuto aperto. Tale piano deve essere poi approvato dal giudice, non essendo necessario alcun accordo con i creditori. Vedi: composizione crisi da sovraindebitamento 2018: cosìè e come funziona?

Il precetto deve essere firmato personalmente dalla parte, da un procuratore speciale o dal difensore (si tratta di un atto avente natura stragiudiziale e lo può firmare anche la parte stessa).

Il precetto ha un’efficacia limitata nel tempo, infatti il pignoramento dovrà iniziare entro 90 giorni dalla sua notificazione altrimenti sarà nullo. Per poter iniziare un nuovo pignoramento sarà necessario procedere nuovamente alla notifica dell’atto di precetto.

Quindi, se Caio con il precetto ti chiede i 100 euro che non hai voluto o potuto dargli, ti troverai di fronte a tre scelte:

  • paghi quanto indicato nel precetto (nel precetto non ci saranno più solo i cento che devi effettivamente a Caio, ma anche il compenso all’avvocato che ha redatto l’atto, le spese accessorie ecc.);
  • non paghi quanto indicato nel precetto esponendoti però a una procedura di pignoramento;
  • ti opponi al precetto.

E’ possibile opporsi al precetto?

La risposta è, naturalmente, si. Le strade sono due a seconda di ciò che si va a contestare dinanzi al giudice: l’opposizione all’esecuzione [4] e l’opposizione agli atti esecutivi [5].

L’opposizione all’esecuzione

L’opposizione all’esecuzione consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto del creditore a procedere con l’esecuzione forzata: ad esempio perché si nega l’esistenza del credito, si contesta la validità del titolo esecutivo oppure la pignorabilità di determinati beni (quelli che legge esclude per ragioni umanitarie come il letto, il fornello da cucina, il cane accompagnatore per i non vedenti ecc. [6]).

Non sarà possibile contestare i titoli giudiziali per motivi che avresti potuto e dovuto far valere in pendenza di giudizio. Sarà possibile, invece, contestare la formazione dei titoli esecutivi formatisi fuori dal processo, quali ad esempio le cambiali: in questa sede potrai far valere tutte le difese che avresti potuto far valere in sede processuale.

Come si propone l’opposizione all’esecuzione? 

Se il pignoramento non è ancora iniziato si propone con citazione dinanzi al giudice competente. Se il pignoramento è già iniziato si proporrà con ricorso al giudice dell’esecuzione. Il giudice, su richiesta di parte, potrà decidere di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo, cioè il creditore, fino alla sentenza, non potrà continuare l’esecuzione forzata.

E’ possibile contestare anche solo in parte l’efficacia esecutiva del titolo. Il giudice valuterà il periculum in mora, cioè il pregiudizio che potrebbe derivare al debitore iniziando l’esecuzione, e il fumus boni iuris, cioè la verosimiglianza delle motivazioni addotte dal debitore per fermare l’azione esecutiva. Il giudice decide con ordinanza.

Contro tale ordinanza è possibile, entro quindici giorni dalla pronuncia, presentare reclamo al collegio (quando, come nel caso di specie, a decidere è stato il giudice singolo) del quale non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato [7]. Il collegio, convoca le parti e decide entro venti giorni dal deposito del ricorso con ordinanza non reclamabile.

L’opposizione all’esecuzione si chiude con sentenza impugnabile con i mezzi ordinari: appello, ricorso per cassazione, revocazione e opposizione di terzo [8].

L’opposizione agli atti esecutivi

L’opposizione agli atti esecutivi consiste nella contestazione da parte del debitore della regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o degli altri atti del procedimento esecutivo.

I vizi del precetto possono essere:

  • il difetto di sottoscrizione o la sottoscrizione del difensore privo di mandato;
  • mancata notifica preventiva del titolo esecutivo;
  • mancata o inesatta indicazione del titolo esecutivo;
  • mancata o insufficiente specificazione nel precetto della somma dovuta.

vizi del titolo esecutivo possono essere:

  • manca l’intestazione “Repubblica Italiana – in nome della legge”;
  • manca la formula esecutiva nel titolo notificato;
  • rilascio della formula esecutiva da un pubblico ufficiale incompetente;
  • formula esecutiva incompleta.

In giurisprudenza si è affermato che è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi anche contro:

  • provvedimenti sulla conversione del pignoramento, sul cumulo dei mezzi di espropriazione e sulla riduzione del pignoramento;
  • provvedimenti sull’istanza di assegnazione o vendita di crediti o cose;
  • provvedimenti sulla distribuzione del ricavato tra i creditori in fase di vendita.

L’opposizione agli atti esecutivi deve proporsi entro venti giorni dal momento in cui è stato compiuto o notificato l’atto per cui si procede. Tale opposizione si propone con citazione se l’opposizione è proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, con ricorso se è proposta dopo l’inizio dell’opposizione.

Il giudice decide con sentenza non impugnabile: sarà ammesso solo il ricorso per cassazione per violazione di legge. Attraverso tale ricorso si potrà contestare l’errore commesso dal giudice dell’esecuzione: l’applicazione di una norma inesistente, la mancata applicazione di una norma esistente oppure di una norma che non disciplina quel fatto specifico. I giudizi di merito sull’opposizione agli atti esecutivi devono essere trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti contro cui è proposta l’opposizione.

Di GIANLUCA SERAO

note

[1] Art. 474 co. 1 cod. proc. civ.

[2] Art. 475 co. 4  cod. proc. civ.

[3] Cass. sent. 24291/2017.

[4] Art. 615  cod. proc. civ.

[5] Art. 617  cod. proc. civ.

[6] Art. 514  cod. proc. civ.

[7] ex art. 669terdecies  cod. proc. civ.

[8] Art. 323  cod. proc. civ.

Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 05/11/2018, autore Gianluca Serao, url https://www.laleggepertutti.it/246762_il-precetto?fbclid=IwAR3andg5UhQwlwwdroTDlibzHzaKFjGmv15ZJq-kAXnO9jXUwYaGCbfMXOM