Agenzia Entrate Riscossione: è illegittima l’ipoteca superiore al doppio dell’importo complessivo del debito.

In caso di mancato pagamento delle cartelle esattoriali, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può iscrivere ipoteca sull’immobile del debitore.

Una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio [1] ha precisato quali sono i limiti dell’ipoteca.

Quando può essere iscritta l’ipoteca

L’ipoteca viene iscritta per un importo pari al doppio dell’importo complessivo della somma dovuta dal debitore [2]. Per esempio, se il debito è di 100.000 euro, il valore dell’ipoteca è di 200.000 euro.

Tuttavia, secondo un indirizzo giurisprudenziale, non si può iscrivere ipoteca su un bene il cui valore sia notevolmente superiore a quello dell’ipoteca.

Per esempio, se l’Agenzia Entrate Riscossione vanta un debito di 20.000 euro e iscrive ipoteca per 50.000 euro su un bene che, invece, vale 1 milione di euro, l’ipoteca può essere annullata dal giudice per manifesta sproporzione. Il contribuente può far rilevare la notevole sproporzione già in sede di contraddittorio preventivo, all’atto del ricevimento del preavviso di ipoteca.

Ipoteca sproporzionata

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha precisato che il limite stabilito nel doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede, è un limite massimo fissato anche al fine di evitare un’eccessiva sproporzione fra il credito vantato dall’erario ed i beni aggrediti con il vincolo reale nel rispetto del principio della proporzionalità.

È quindi illegittima l’ipoteca “eccessiva” iscritta, per esempio, a fronte di un debito di centomila euro, su un immobile che vale 1 milione.

La natura cautelare dell’ipoteca induce a ritenere fondamentali i caratteri della proporzionalità e della ragionevolezza. Dunquese si supera il doppio dell’importo del credito, non solo si viola una norma di legge, ma si determina un eccessivo sacrificio vessando oltre misura il contribuente.

Un’ipoteca sproporzionata rappresenta un possibile abuso di diritto, un eccesso dei mezzi di tutela da parte dell’amministrazione creditrice nei confronti del contribuente; un simile  comportamento non è tollerabile, anche alla luce del principio costituzionale del giusto processo. Secondo la Cassazione non può infatti ritenersi “giusto” un processo frutto di abuso per l’esercizio in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela del diritto sostanziale.

Dunque, in caso di ipoteca eccessiva, l’agente della riscossione deve ridurre a proprie spese l’ipoteca.

Ipoteca prima casa

L’ipoteca può essere iscritta anche sulla prima casa, a condizione però che il debito del contribuente sia superiore a 20.000 euro. Si considera l’importo indicato nella cartella di pagamento. Questa previsione potrebbe rendere consigliabile, al cittadino, pagare subito una parte della morosità per far scendere l’importo complessivo del debito e quindi evitare l’ipoteca. Per esempio, se Tizio ha un debito di 27mila euro, versandone subito 8mila eviterebbe il rischio dell’ipoteca.

Comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca

Si precisa, infine, cha affinché l’ipoteca sia legittima, dopo la notifica della cartella di pagamento, l’Agenzia Entrate Riscossione deve attendere 60 giorni per verificare se il contribuente intende pagare bonariamente.

Inoltre l’Agenzia Entrate Riscossione, prima di iscrivere l’ipoteca, deve necessariamente informare di ciò il contribuente inviandogli una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Questa serve per consentirgli il diritto di difesa ed, eventualmente, sollevare le contestazioni del caso (come, appunto, quella sulla sproporzione tra il valore dell’immobile da ipotecare e il debito non saldato).

La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto dovuto che consente il contraddittorio preventivo. La mancata notifica del preavviso comporta l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.

note:

[1] CTR Lazio sent. n. 5092/11/2017.

[2] Art. 77 DPR 602/1973.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/191240_ipoteca-agenzia-entrate-riscossione