Torna la causale per il tempo determinato, più costoso il rinnovo dei contratti, abolito lo staff leasing, niente incentivi per chi licenzia: che cosa cambia col decreto d’estate.

Guerra al precariato: è questa la finalità principale del cosiddetto decreto dignità, o decreto d’estate, che dovrebbe essere approvato in settimana. Sono numerose le novità in tema di lavoro che limitano gli strumenti di flessibilità: si va dalla reintroduzione della causale nel contratto a termine, alla riduzione del numero delle proroghe, all’aumento dei contributi per ogni rinnovo del contratto. Nuovi limiti anche ai contratti di somministrazione: il ricorso a questo tipo di rapporto, in particolare, sarà possibile solo se i lavoratori interinali non supereranno il 20% dell’organico totale, come avviene già per i dipendenti a tempo determinato, mentre è vietato lo staff leasing, cioè la somministrazione a tempo indeterminato; anche per la somministrazione è previsto l’aumento dei contributi ad ogni rinnovo contrattuale. Addio agli incentivi, poi, per le imprese che prima di 10 anni riducono l’occupazione nell’unità produttiva o nell’attività interessata dall’aiuto, e guerra a chi delocalizza, anche dentro l’Unione Europea. Ma facciamo subito il punto della situazione sul lavoro: novità decreto dignità, quali sono e che cosa cambierà per aziende e lavoratori.

Indice

  • 1 Novità contratto a termine
  • 2 Novità contratto di somministrazione
  • 3 Novità incentivi all’occupazione
  • 4 Stop alla delocalizzazione

Novità contratto a termine

Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, le novità sono numerose. Torna, innanzitutto, la causale del contratto, cioè la motivazione che giustifica il ricorso al termine. La causale non sarà obbligatoria soltanto per i contratti di durata inferiore ai 12 mesi, ma diventerà obbligatoria, a prescindere dalla durata del rapporto (che, come ora, non potrà superare i 36 mesi complessivi), al primo rinnovo.

Le causali che giustificheranno il contratto a termine sono:

  • esigenze temporanee ed oggettive;
  • esigenze estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro;
  • esigenze sostitutive;
  • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili d’attività;
  • esigenze relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con decreto del ministero del Lavoro.

Per ogni rinnovo, a partire dal secondo, l’aliquota contributiva (cioè la percentuale a titolo di contributi applicata alla retribuzione) aumenterà di 0,5 punti.

Addio anche al periodo transitorio di applicazione della nuova normativa: le nuove disposizioni dovranno essere applicate da subito.

Novità contratto di somministrazione

Cambia profondamente anche il contratto di somministrazione, cioè quello stipulato dal lavoratore con un’agenzia interinale (ora agenzia per il lavoro), per prestare l’attività lavorativa presso un’azienda utilizzatrice. In primo luogo, è abolita la somministrazione a tempo indeterminato, il cosiddetto staff leasing: il dipendente, cioè, non potrà più essere assunto dall’agenzia per essere mandato in missione presso una o più aziende utilizzatrici. Per la somministrazione a tempo determinato, come per il contratto a tempo determinato, c’è l’aumento dei contributi dello 0,5% per ogni rinnovo, a partire dal secondo. Inoltre i lavoratori in somministrazione non potranno superare il limite del 20% dell’organico totale, lo stesso limite che si applica alle assunzioni con contratti a termine. Ad oggi, il tetto massimo dei lavoratori in somministrazione è stabilito dai contratti collettivi. Sarebbe un grave problema se questo tetto del 20%, sia per l’ordinario contratto a tempo determinato che per la somministrazione, si applicasse anche ai lavoratori stagionali, per via della peculiarità e della ciclicità delle attività esercitate in determinati periodi dell’anno.

Novità incentivi all’occupazione

Se un’impresa, destinataria di incentivi e agevolazioni, riduce prima di 10 anni l’occupazione nell’unità produttiva o nell’attività interessata dagli aiuti, perde tutti gli incentivi. Le nuove disposizioni si riferiscono agli aiuti di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale ai fini dell’attribuzione dei benefici. Tuttavia, in un punto successivo del decreto si prevede l’applicazione della revoca delle agevolazioni anche per altri aiuti: basta che la riduzione dell’occupazione (senza un limite minimo stabilito) abbia impatti industriali o economici perché si perdano gli aiuti. È il caso, ad esempio, degli incentivi alla ricerca.

Stop alla delocalizzazione

Per quanto riguarda la delocalizzazione delle aziende, sono punite non solo le operazioni che avvengono al di fuori dell’Unione Europea, ma anche le delocalizzazioni all’interno della Ue. Ricordiamo che per delocalizzazione si intende il fenomeno per cui un’azienda italiana chiude gli impianti in Italia e li trasferisce in un altro Paese, generalmente un Paese a basso costo unitario del lavoro.

Se un’impresa fruisce di aiuti di Stato e poi delocalizza gli impianti, secondo la nuova normativa i contributi devono essere restituiti con gli interessi, calcolati al tasso di riferimento vigente al momento dell’erogazione e maggiorati fino a 5 punti. Viene poi applicata una sanzione, che va da 2 a 4 volte l’importo indebitamente fruito (che si tratti di un contributo, di un finanziamento agevolato, una garanzia o una diversa agevolazione).

La normativa, se confermata nella versione attualmente in bozza, sarebbe applicabile anche agli interventi già in vigore, compresi gli iperammortamenti fiscali di Industria 4.0.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/217762_lavoro-novita-decreto-dignita