Fac-simile atto di impugnazione contro cartella di pagamento Agenzia Entrate Riscossione notificata fuori termine.

21 Gennaio 2019

Ti è arrivata una cartella esattoriale ma le somme che ti vengono richieste si riferiscono a debiti ormai datati. Sono passati diversi anni da quando avresti dovuto pagare e, nel frattempo, l’Agenzia Entrate Riscossione non si è mai fatta sentire. Ecco perché intendi rivolgerti al giudice per ottenerne l’annullamento dell’atto. Quel che ti serve è quindi un modello di ricorso contro la cartella esattoriale prescritta.

Prima però di procedere è necessario che tu sappia alcune questioni importanti che potrebbero determinare la sorte del tuo stesso ricorso. Ecco dunque i chiarimenti necessaria ad annullare un debito con il fisco per intervenuta prescrizione.

Indice

  • 1 Si può annullare una cartella prescritta?
    • 1.1 Esempio n. 1: cartella caduta in prescrizione
    • 1.2 Esempio n. 2: Sollecito di pagamento per debiti prescritti
    • 1.3 Esempio n. 3: Pignoramento per debiti prescritti
    • 1.4 Esempio n. 4: Estratto di ruolo con cartelle prescritte
  • 2 Ricorso contro cartella di pagamento prescritta: come si fa?
  • 3 Come stabilire la prescrizione della cartella esattoriale
  • 4 Fac-simile ricorso contro cartella di pagamento prescritta

Si può annullare una cartella prescritta?

Come forse già saprai, si può ricorrere contro una cartella solo entro termini prestabiliti dalla legge: 60 giorni per le cartelle inerenti a tributi (dovuti a Stato, Province, Regioni, Comuni); 40 giorni per le cartelle inerenti a contributi previdenziali o assistenziali (dovuti a Inps o Inail); 30 giorni per le cartelle inerenti a sanzioni amministrative (come le multe stradali).

Scaduti tali termini non c’è più modo di contestare la cartella e questa diventa definitiva. Ma allora come annullare una cartella prescritta? Potrebbe sembrare, a prima vista, un paradosso: la prescrizione si forma solo dopo diversi anni e, certo, quando si compie, i termini per presentare ricorso sono ormai scaduti; il contribuente allora è costretto a pagare un debito prescritto? Assolutamente no. Ma per comprendere come stanno le cose dobbiamo fare alcuni esempi pratici che chiariranno meglio come comportarsi. Per ognuna delle seguenti situazioni c’è una diversa soluzione.

Esempio n. 1: cartella caduta in prescrizione

Sei anni fa Mario ha ricevuto una cartella esattoriale per omesso versamento dell’imposta sulla casa. Tale imposta si prescrive in cinque anni. In quest’arco di tempo, Mario non ha mai ricevuto un sollecito di pagamento (se così fosse stato, la prescrizione si sarebbe interrotta e il termine sarebbe iniziato a decorrere da capo). A questo punto Mario estrae la cartella dal cassetto intenzionato a rivolgersi al giudice per farla annullare per “ripulire” la propria posizione. Può farlo? La risposta è no. Difatti, sono decorsi oltre 60 giorni dalla notifica della cartella.

In questo caso cosa bisogna fare per annullare la cartella prescritta? Una prima soluzione potrebbe essere quella di presentare un ricorso in autotutela all’ente titolare del credito (ad esempio il Comune, l’Inps, l’Agenzia delle Entrate, ecc. a seconda del tributo) chiedendo lo sgravio del debito. Ma il più delle volte non si ottiene risposta.

La seconda soluzione, di certo più conveniente, è far finta di nulla. Non essendo ammesso, infatti, in materia tributaria, un ricorso per far accertare l’inesistenza di un debito, bisognerà attendere la successiva mossa dell’Agente della riscossione: potrebbe trattarsi di un pignoramento, di un fermo auto, di un preavviso di ipoteca o di una intimazione di pagamento per sollecitare il versamento del dovuto. Ebbene, a questo punto Mario potrà ricorrere contro questo successivo atto e chiedere, con tale impugnazione, l’annullamento definitivo del debito per intervenuta prescrizione.

Esempio n. 2: Sollecito di pagamento per debiti prescritti

Mario riceve una cartella di pagamento per bollo auto che non impugna. Dopo 5 anni arriva un sollecito di pagamento. Sull’atto c’è scritto “intimazione di pagamento”. Il contribuente si accorge che ormai la precedente cartella è prescritta. Così impugna l’intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione. Può farlo e, così agendo, otterrà lo sgravio definitivo del debito.

Questo caso può essere assimilato a un altro: Mario riceve la prima cartella di pagamento per una contravvenzione che gli è stata notificata ben sette anni prima. La cartella si riferisce a un debito prescritto probabilmente già al momento dell’iscrizione a ruolo. Quindi potrà fare ricorso contro la cartella.

Esempio n. 3: Pignoramento per debiti prescritti

Agenzia Entrate Riscossione notifica un pignoramento presso terzi per una cartella di pagamento dovuta a Irpef notificata 12 anni prima. Può farlo? No, perché la cartella – o meglio l’Irpef riportato sulla cartella – è prescritto. Pertanto Mario può ricorrere alla Commissione Tributaria per ottenere l’annullamento dell’esecuzione forzata. Secondo la giurisprudenza, l’opposizione agli atti esecutivi riguardanti il pignoramento viziato va presentata al giudice tributario [1].

Esempio n. 4: Estratto di ruolo con cartelle prescritte

Mario si collega al sito di Agenzia Entrate Riscossione e scopre di avere una serie di debiti per cartelle che ritiene di non aver mai ricevuto. In teoria, sono trascorsi oltre 60 giorni dalla data di asserita notifica, ma Mario è convinto che il postino non gli ha mai consegnato nulla. In più si accorge che i debiti sono ormai caduti in prescrizione perché si riferiscono ad annualità molto vecchie. Che può fare? In questo caso, a detta della Cassazione, Mario può impugnare l’estratto di ruolo nonostante siano decorsi i termini per la contestazione delle cartelle. E in quella sede far valere sia il difetto di notifica che l’intervenuta prescrizione.

Ricorso contro cartella di pagamento prescritta: come si fa?

Abbiamo detto che, se si vuole impugnare una cartella prescritta, è bene agire entro 60, 40 o 30 giorni dalla sua notifica a seconda del tipo di somma che viene richiesta. Se la cartella si è prescritta proprio perché, dal giorno della sua notifica, sono decorsi numerosi anni, allora è necessario impugnare il successivo atto.

La prima cosa da fare per presentare ricorso contro cartella esattoriale prescritta è l’istanza di reclamo-mediazione tributaria sempre che la cartella sia di importo non superiore a 50mila euro. In verità non si tratta di una autonoma procedura: è tutto molto facile. L’atto di ricorso deve essere prima notificato all’Agente della Riscossione con l’invito a tentare una mediazione. Se entro 90 giorni non giunge risposta si può iscrivere a ruolo il ricorso in Commissione Tributaria o dinanzi ad altro giudice competente (per le sanzioni amministrative come le multe è il Giudice di Pace mentre per i contributi Inps e Inail la competenza è del Tribunale ordinario sezione Lavoro).

Come stabilire la prescrizione della cartella esattoriale

Non c’è un’unica prescrizione per le cartelle esattoriali. Il termine è diverso a seconda del tributo ivi riportato. I termini sono i seguenti:

  • Irpef, Iva, bollo, registro, imposta catastale, canone Rai: 10 anni;
  • Imu, Ici, Tari, Tasi, contributi previdenziali Inps, contributi assistenziali Inail, sanzioni amministrative, contravvenzioni stradali: 5 anni;
  • bollo auto: 3 anni.

Fac-simile ricorso contro cartella di pagamento prescritta

Ecco ora il modello a cui ispirarsi nella redazione del ricorso. Dei tre esempi appena visti ci riferiremo al secondo caso: il contribuente riceve un sollecito di pagamento o una nuova cartella per debiti ormai caduti in prescrizione. Intende così agire dinanzi al giudice per ottenerne la cancellazione.


Commissione Tributaria Provinciale di… [città]

Atto di ricorso contro cartella di pagamento

con istanza di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis d.lgs. n. 546/1992

Il sottoscritto sig. Mario Rossi, nato a …. il …, C.f.: … e residente in …, alla via …, in nome e per conto di se stesso, indirizzo Pec: …, , num. fax …,  (Ricorrente)

Contro:

Agenzia Entrate Riscossione sede di …, , C.F./P.IVA: …,  in persona del legale rappresentante p.t., con sede in …,  (Resistente)

Avverso

Intimazione di pagamento / cartella esattoriale n. …, per l’importo di euro …, emesso per la seguente motivazione [ad es.: bollo auto, contravvenzione stradale, Imu, Tari, ecc.]

Premesso in fatto

In data …, io sottoscritto sig. Mario Rossi ho ricevuto da Agenzia Entrate Riscossione il seguente atto che mi intimava il pagamento di euro … per la somma iscritta a ruolo in data …. a titolo di ….

In diritto

Il debito in questione deve ritenersi prescritto. Difatti, come dispone la legge in materia, la prescrizione del relativo tributo è di anni …

Per tale cartella vale il termine di prescrizione relativo al tributo in esse contenuto. A tal riguardo le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. sent. n. 23397/16 del 17.11.2016) ha escluso che la prescrizione per le cartelle divenute definitive perché mai impugnate potesse essere di 10 anni. «Partendo dalla premessa che l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (sicché la decorrenza del termine per l’opposizione, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito), sussiste la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione». Tanto determina la nullità della cartella oggi impugnata.

Per quanto sopra esposto,  il sottoscritto sig. Mario Rossi, come sopra rappresentato e difeso, previa

Istanza di sospensione

dell’intimazione di pagamento/cartella di pagamento impugnata vista la sussistenza:

a) del fumus boni iuris per la palese fondatezza delle ragioni sino ad ora esposte, che ben possono essere decise per tabulas;

b) del periculum in mora, per via del pregiudizio che potrebbe derivarne in caso di pignoramento dei beni o di misura cautelare come il fermo auto.

Ricorre

All’On.le Commissione Tributaria adita affinché Voglia, nel merito:

– accertare e dichiarare l’illegittimità dell’atto impugnato, per i motivi esposti in narrativa;

– per l’effetto, condannare Agenzia Entrate Riscossione per la Provincia di …, alla cancellazione dagli estratti di ruolo del debito prescritto;

– con vittoria di spese e competenze di lite.

Chiede

che la controversia di cui trattasi venga discussa in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D. Lgs. 546/92.

Si allegano:

Si dichiara che il valore della causa è di euro …  e pertanto il contributo unificato è pari a euro …

luogo, data, firma, …


ISTANZA DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA 

Ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92 il sig. LMario Rossi, nato a …. il …, C.f.: … e residente in …, alla via …, in nome e per conto di se stesso, indirizzo Pec: …, , num. fax …, (Ricorrente)

CHIEDE

a Agenzia Entrate Riscossione per la provincia di… , in via preventiva ed alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione tributaria provinciale di …, di accogliere le richieste indicate nel ricorso e che qui si intendono integralmente trascritte e di annullare l’atto impugnato di cui alla premessa del presente ricorso.

Ai fini della presente procedura di reclamo/mediazione si precisa che il valore della controversia calcolato ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92 è di euro …

luogo, data, firma, …

note

[1] CTP Roma, sent. n. 20668/2018.

Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 16/12/2018, url https://www.laleggepertutti.it/264197_modello-ricorso-cartella-esattoriale-prescritta?fbclid=IwAR0u-18R4WwXRzfHZtztY8hNh7mSkw4XQwx83pcTH1r93m8lb9L_FHf1mQI