I misuratori elettronici della velocità che vengono impiegati per le alte velocità come quelle in autostrada vanno tarati in autodromi alla velocità di almeno 230 km orari.

È un periodo sfortunato per la società Autostrade per l’Italia. Non è bastata la sentenza della Corte di Appello di Roma di qualche settimana fa che ha sancito l’illegittimo impiego del tutor per violazione del brevetto; ora riaffiorano anche i principi imposti la scorsa estate dalla direttiva Minniti la quale, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale del 2015 [1] – secondo cui tutti gli strumenti elettronici della velocità vanno tarati una volta all’anno – ha richiesto che i controlli per tutor e autovelox usati in autostrada siano fatti all’interno di autodromi. È questo l’unico luogo ove si può testare l’esatto funzionamento dell’apparecchio dinanzi alle alte velocità e che consente di accertare se la misurazione è esatta o meno. Non bastano insomma verifiche generiche. A dirlo è una recente sentenza del giudice di Pace di Piacenza [2]: il magistrato non fa altro che riprendere la disciplina ministeriale del 21 luglio 2017 (meglio nota come Direttiva Minniti) e applicarla alla lettera, così come dovrebbe essere. Ma procediamo con ordine e vediamo perché, almeno per quanto riguarda le multe in autostrada, i tutor non sono a norma.

Il punto da cui partire è questo: tutor e autovelox vanno tarati almeno una volta all’anno. Lo ha detto la Consulta tre anni fa, dichiarando parzialmente incostituzionale il codice nella strada nella parte in cui non prevede come obbligatorio questo check-up periodico. Il controllo, eseguito anche da società private, deve essere poi certificato in un verbale che è pubblico. Il punto è: come deve essere fatta la taratura? Tutto dipende dall’uso che si intende fare del misuratore elettronico della velocità. Nelle autostrade, l’apparecchio deve essere in grado di rilevare l’andatura di auto che possono superare anche i canonici 130 km/h; sicché il controllo deve avvenire necessariamente in un autodromo. Non così invece per gli autovelox usati in ambito urbano o in strade con limite massimo di 90 km/h dove non serve necessariamente l’autodromo. Secondo infatti un recente parere del Ministero dei Trasporti [3] basta testare lo strumento a  una velocità maggiorata di 70 km/h rispetto al limite. Dunque il controllo annuale potrà essere effettuato rispettivamente ad un velocità massima di 120, 140 o 160 km/h.

Detto ciò si possono ritenere nulle le multe rilevate in autostrada con tutor non a norma perché non testati in appositi autodromi. Stessa sorte vale per il taglio dei punti sulla patente nonostante l’eccesso di velocità. Non bastano verifiche generiche: in base alla direttiva Minniti sui dispositivi serve un vero e proprio test in autodromo.

Che fare allora per farsi annullare la contravvenzione? Ricorso al giudice di pace entro 30 giorni ed eccepire la non corretta taratura. La società autostrade dovrà dimostrare il contrario producendo l’originale del verbale con cui è stato fatto il controllo in un autodromo a non meno di un anno. Anche sul sistema Sicve, scrive il giudice, i controlli devono essere «almeno annuali»: lo strumento deve essere testato con auto lanciate a 230 chilometri orari». E le prove «vanno eseguite simulando diverse ipotesi di circolazione utilizzando sistemi di misura di riferimento». Lo stesso Garante privacy ha sottolineato di recente «l’importanza dell’informazione al fine di una maggiore cognizione per gli utenti in caso di accertamenti multipli».

L’ultimo tassello del mosaico è stato scritto, qualche mese fa, dalla Cassazione [4]: affinché la multa sia valida non basta l’esecuzione della taratura ma di essa va data menzione sul verbale stesso. In altre parole la polizia deve attestare, all’interno della contravvenzione recapitata a casa dell’automobilista, che il corretto funzionamento del tutor è stato accertato mediante revisione periodica, indicando la data dell’ultimo test. In questo modo l’automobilista non deve necessariamente affaticarsi in lunghe e complicate ricerche prima di avviare la causa.

note

[1] C. Cost. sent. n. 113/15.

[2] Gdp Piacenza sent. n. 1018/18.

[3] Min. Trasporti, parere n. 6573 del 27 ottobre 2017.

[4] Cass. ord. n. 5227/18 del 6.03.2018.