Anche se il debitore non è a casa all’arrivo del postino e non va a ritirare la busta alle poste o al Comune, il creditore interrompe la prescrizione con la semplice spedizione?
20 Giugno 2018
Se c’è una cosa che sanno bene sia i creditori che i debitori è che, dopo un po’ di tempo, le obbligazioni cadono in prescrizione. Significa che c’è una data di scadenza oltre la quale non è più possibile chiedere il pagamento di nulla. Per interrompere la prescrizione ci sono due modi: o inviare una lettera di diffida o avviare una causa per ottenere il dovuto. In ultima ipotesi, la prescrizione si può interrompere anche con un ammissione di debito fatta dall’interessato (desumibile anche da una richiesta di pagamento a rate o di un saldo e stralcio). Se è inverosimile che il debitore riconosca di essere inadempiente, è altrettanto possibile che questi faccia di tutto per sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario o di una raccomandata, cambiando residenza o rendendosi irreperibile. È allora lecito chiedersi: la raccomandata non ritirata interrompe la prescrizione? In questo articolo cercheremo di fornire le spiegazioni in merito.
Indice
- 1 Quando una raccomandata non viene consegnata?
- 1.1 Irreperibilità relativa
- 1.2 Irreperibilità assoluta
- 2 La raccomandata interrompe la prescrizione?
- 3 L’atto giudiziario interrompe la prescrizione?
Quando una raccomandata non viene consegnata?
Esistono due casi in cui la raccomandata non viene consegnata: quello della irreperibilità assoluta e quello della irreperibilità relativa. Li analizzeremo qui di seguito singolarmente.
Irreperibilità relativa
Il primo è la cosiddetta irreperibilità relativa: si ha quando il destinatario non si trova momentaneamente in casa propria al momento in cui il postino bussa al campanello. Se, al suo posto, non c’è nessun familiare convivente disposto a ritirare la busta:
- la raccomandata viene depositata all’ufficio postale e lì rimane sino a quando non viene ritirata e, comunque, non oltre 30 giorni. Dopo questo termine si forma la cosiddetta compiuta giacenza;
- l’atto giudiziario viene depositato in Comune o, se notificato a mezzo posta, all’ufficio postale. Lì rimane per 180 giorni oltre i quali si forma la compiuta giacenza. Dopo il suddetto deposito, l’ufficiale giudiziario o il postino invia al destinatario una seconda raccomandata in cui gli comunica il tentativo di notifica.
La «compiuta giacenza» è la dichiarazione che viene emessa dal postino, con cui si attesta che la raccomandata – non consegnata all’indirizzo del destinatario perché questi era momentaneamente assente all’arrivo del portalettere – non è stata neanche ritirata all’ufficio postale nonostante l’invio dell’avviso di giacenza. Con la compiuta giacenza, la busta viene restituita al mittente con l’indicazione del mancato ritiro da parte del destinatario. L’atto si considera comunque conosciuto, benché non ritirato, e produce ugualmente i suoi effetti giuridici.
Irreperibilità assoluta
Il secondo caso è invece quello della irreperibilità assoluta: si ha quando il destinatario si è trasferito e non risulta più dimorante nel luogo ove invece è fissata formalmente la sua residenza. Le raccomandate, in tali ipotesi, vengono restituite al mittente con la dicitura “destinatario trasferito”. Gli atti giudiziari invece vengono depositati in Comune. La notifica si ha per eseguita nel 20° giorno successivo a tali formalità.
La raccomandata interrompe la prescrizione?
Se il creditore dovesse inviare una diffida al debitore per ottenere un pagamento, quest’atto interrompe il decorso della prescrizione, per cui il relativo termine inizia a decorrere da capo a partire dal giorno successivo al ricevimento dell’atto stesso.
La raccomandata si considera ricevuta nel momento in cui arriva a conoscenza del destinatario, ossia quando il postino bussa alla sua porta. Questo momento rileva sia per il mittente, sia per il destinatario. In altre parole, per il creditore non vale la data di consegna della busta all’ufficio postale ma quella di ricevimento. Con la conseguenza che su di lui ricadono gli effetti di un eventuale disguido o ritardo postale. Questo significa che se un credito cade in prescrizione il 31 dicembre non è sufficiente che, entro tale data, la raccomandata sia stata spedita ma bisogna anche sperare che il postino abbia tentato di consegnarla. Tuttavia, dall’altro lato, se il destinatario non dovesse essere a casa in quello specifico momento, l’arrivo della raccomandata è sufficiente per interrompere ugualmente la prescrizione, anche se successivamente non ritirata all’ufficio postale. In pratica, la raccomandata si considera ricevuta nel momento in cui il portalettere – non trovando nessuno a casa – lascia nella cassetta l’avviso di comunicazione della giacenza, con l’invito a ritirare la busta all’ufficio postale.
Se il destinatario non dovesse essere presente all’indirizzo per irreperibilità assoluta, il mittente si mette in regola spedendo la raccomandata nel luogo ove risulta la sua residenza ufficiale. Anche in questo caso la raccomandata interrompe la prescrizione. Diversamente, sarebbe facile far perdere le tracce di sé e cambiare indirizzo per sfuggire alle richieste dei creditori.
L’atto giudiziario interrompe la prescrizione?
Le cose vanno in modo parzialmente diverso per gli atti giudiziari. Anche in tale ipotesi la notifica della citazione, del precetto o del decreto ingiuntivo interrompe la prescrizione, ma per il mittente l’effetto interruttivo si verifica alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non quando questi materialmente lo notifica al destinatario. Il creditore è quindi agevolato. Per il debitore momentaneamente assente, gli effetti dell’atto si verificano quando va a ritirare la busta all’ufficio postale o alla casa comunale e, comunque, non oltre 10 giorni dalla spedizione dell’avviso di giacenza. È da questo momento che può, ad esempio, sollevare eventuali opposizioni. Dunque, in sintesi:
- se il destinatario si reca all’ufficio postale per ritirare la busta nei primi 10 giorni da quando gli è stato inviato l’avviso di giacenza, la raccomandata si perfeziona nel momento di effettivo ricevimento;
- se invece il destinatario ritira la busta dopo 10 giorni, il perfezionamento della notifica si considera realizzato al 10° giorno. Per il calcolo di questi 10 giorni occorre escludere il giorno iniziale, coincidente con la data di invio della predetta raccomandata informativa;
- la raccomandata mai ritirata all’ufficio postale si considera ricevuta il decimo giorno dall’invio della stessa.
Fonte: https://www.laleggepertutti.it/215394_raccomandata-non-ritirata-interrompe-la-prescrizione