Legge di Bilancio 2019: in caso di consegna della raccomandata a persona convivente o a persona addetta alla casa o all’ufficio, il destinatario deve ricevere la seconda raccomandata con la comunicazione di avvenuta notifica. 

08 Gennaio 2019

Immagina di non essere a casa quando arriva l’ufficiale giudiziario per consegnarti un atto del tribunale. Se la busta viene data, anziché a te, a un familiare che vive nella tua stessa casa cosa succede? Come fai a sapere della notifica? Fino all’anno scorso era previsto l’invio di una seconda raccomandata, la cosiddetta CAN – Comunicazione di Avvenuta Notifica – con cui si avvisava l’effettivo destinatario dell’atto giudiziario della consegna del plico al familiare convivente o a una persona addetta alla casa (ad esempio la colf) o all’ufficio (ad esempio la segretaria).

La legge di bilancio dell’anno scorso però aveva eliminato tale garanzia: un paradosso perché, così facendo, l’interessato poteva non venire mai a conoscenza di un atto importante (si pensi a chi convive con una madre anziana e smemorata o a chi ha a che fare con una segretaria appena licenziata che sta svolgendo il servizio nel periodo di preavviso).

Oggi però la legge di bilancio del 2019 [1] ha reintrodotto la CAN in materia di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Vediamo, quindi, qual è la modifica apportata. In pratica, in caso di mancata consegna personale della raccomandata e di affidamento della stessa ad altra persona autorizzata a ricevere l’atto (familiare convivente, addetto alla casa o all’azienda), l’ufficio postale si farà carico di spedire la seconda raccomandata con l’avviso, la cosiddetta CAN.

In particolare la legge stabilisce che «se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente».

note

[1] Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1 comma 813.

813. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al primo comma, le parole: «munito del bollo dell’ufficio postale» sono soppresse;

2) al quarto comma, le parole: «dall’ufficio postale» sono sostituite dalle seguenti: «dal punto di accettazione dell’operatore postale»;

b) all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «supporto analogico» sono sostituite dalle seguenti: «supporto digitale» e le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;

c) all’articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente»;

d) all’articolo 8, comma 1, le parole: «lo stesso giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica».

Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 07/01/2019, url https://www.laleggepertutti.it/269429_raccomandate-e-atti-giudiziari-ritorna-la-can?fbclid=IwAR3phY3XCEn-aZaOS0zUVKPTTdMFlJ6buOUCEViA17s9Y7yR6MAsZZJnnl8