Ritardi per debiti modesti: chi non paga alla scadenza viene segnalato alla Centrale Rischi dei cattivi pagatori? 

24 agosto 2018

Hai contratto una finanziaria per un piccolo prestito necessario ad acquistare un elettrodomestico. Anche se avresti ben potuto pagare il venditore in un’unica soluzione, il finanziamento ti ha reso l’operazione apparentemente indolore. Le rate sono minime e non peseranno sul tuo bilancio domestico. Di fatto, però, un improvvisa necessità economica ti ha impedito, per due mesi di seguito, di versare il dovuto e, ritenendo che non avresti subito alcuna conseguenza per importi così modesti, non ti sei preoccupato troppo. Non è andata così. Recatoti in banca per la richiesta di un blocchetto di assegni, ti è stato detto che il tuo nome è stato inserito in Crif, nella lista dei cattivi pagatori. Il debito è irrisorio e ritieni che il comportamento tenuto dalla finanziaria sia illegittimo, inutilmente lesivo della tua reputazione commerciale. Così ti decidi di agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno. Cosa deciderà il giudice all’esito del processo? In buona sostanza, che succede in caso di segnalazione in Crif per debiti di basso importo? A spiegarlo è stata una recente sentenza della Cassazione [1].

Centrale Rischi e Crif: quando intervengono?

La prima cosa che voglio chiarirti – e che spesso fa cadere in errore correntisti e consumatori – è la profonda differenza che esiste tra le banche dati gestite da Crif e dalle altre SIC (società di informazioni creditizie) e quella invece che fa capo alla Banca d’Italia, meglio nota come Centrale Rischi interbancaria. Le prime hanno natura privata e non raccolgono solo le informazioni negative (ritardi o mancati pagamenti di prestiti) ma anche quelle positive (pagamenti nei termini, estinzione del debito, debito residuo) o neutre (richieste di un prestito non accolte). La Centrale Rischi della Banca d’Italia è invece un database di natura pubblica, con l’elenco dei cattivi pagati; vengono quindi conservate solo le informazioni negative.

Ecco perché, se il tuo nome è presente in Crif, non devi allarmarti: ciò non vuol dire infatti che sei stato segnalato come soggetto poco affidabile. In pratica in Crif (e nelle altre SIC) entra tutta la storia di chi ha rapporti con intermediari finanziari. In questo modo, se la stessa persona che ha già un finanziamento in corso ne chiede uno ulteriore, l’istituto di credito è in grado di comprendere la sua affidabilità e la relativa condizione debitoria. È chiaro del resto che chi ha già due prestiti in corso difficilmente potrà adempiere a un terzo e il suo grado di solvibilità potrebbe scendere per quanto sia sempre stato puntuale nei pagamenti.

Ritardato pagamento di una rata: vengo segnalato in Crif?

Vediamo ora se la segnalazione in Crif, che di certo scatta per chi non paga i debiti, si ha anche in caso di versamento di una rata in ritardo. Secondo la Cassazione è legittimo, da parte della banca che eroga un prestito, segnalare alla Centrale Rischi Finanziari, società per azioni privata, il semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili anche se gli importi in gioco sono modesti.

La stessa Corte ricorda che, per Crif, non valgono i medesimi criteri che regolano le segnalazioni alla Centrale Rischi di Bankitalia, essendo diverse sia le “finalità” perseguite dai due istituti che il concetto di “insolvenza” a cui fanno riferimento. Se, infatti, per la segnalazione nella Centrale Rischi pubblica è necessario l’accertamento di uno stato di insolvenza oggettivo e non un semplice ritardo di pagamento (per cui chi omette una rata di basso importo non finisce segnalato in Cai) così non è per le Sic le quali si limitano a segnalare anche le minime insolvenze.

Va esclusa, si legge nella sentenza, «l’applicabilità alla Crif – Centrale Rischi Finanziari – società privata di autotutela di istituti finanziari in genere, dei criteri dettati dalla giurisprudenza con riferimento alla Centrale Rischi della Banca d’Italia [2]».

Inoltre, il termine “insolvenze” «non va interpretato sulla base del glossario allegato alla circolare della Banca d’Italia». Alla Centrale Rischi di Bankitalia infatti «non interessa monitorare le insolvenze, quali situazioni meno gravi, caratterizzate da incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte». Rilevano, invece, le sofferenze, «quali esposizioni per cassa nei confronti dei rapporti in stato di insolvenza (anche non accertata giudizialmente) o in situazione sostanzialmente equiparabile». Pertanto «non è possibile applicare alla Centrale Rischi privata il concetto di insolvenza rilevante per la Banca d’Italia e ciò per le differenti funzioni istituzionali svolte».

note

[1] Cass. sent. n. 20896/18 del 22.08.2018.

[2] Legge n. 675 del 1996, articoli 9 e ss. e provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 31 lugiio 2002.

Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 23/08/2018, url https://www.laleggepertutti.it/232596_segnalazione-in-crif-per-bassi-importi-e-ritardi-nel-pagamento