Si può sfrattare un genitore con figli piccoli a carico? Come funziona lo sfratto in presenza di minori? Quali agevolazioni prevede la legge?

28 Marzo 2019

Lo sfratto è quella procedura che consente di mandare fuori da un immobile chi non ha più il titolo per starvi legittimamente; in particolare, sono due le tipologie di sfratto che il nostro ordinamento conosce: lo sfratto per morosità e quello per finita locazione. Nel primo caso, il proprietario di un’abitazione o di altro locale ad uso non abitativo chiede al giudice di poter liberare l’immobile occupato in virtù di un contratto di locazione non rispettato; nella seconda ipotesi, invece, la locazione è terminata ma l’inquilino non vuole saperne di andare via. Con lo sfratto, quindi, si ottiene il rilascio dell’immobile illegittimamente occupato, anche con la forza, ove necessario. Ti sei mai chiesto se è possibile lo sfratto con figli minorenni? Una cosa, infatti, è mandare via un adulto che, consapevolmente, non ha pagato l’affitto; altra cosa è, al contrario, agire contro chi ha a carico dei figli piccoli e non saprebbe dove andare a vivere. Cosa prevede la legge in questi casi? È possibile sfrattare un genitore con figli a carico? Scopriamolo insieme.

Indice

  • 1 Cos’è lo sfratto?
  • 2 Sfratto: come funziona?
  • 3 Esecuzione dello sfratto
  • 4 Sfratto con figli minorenni: come funziona?
  • 5 Agevolazioni per il conduttore in difficoltà
  • 6 L’esecuzione dello sfratto con figli minorenni
  • 7 Sfratto con figli piccoli: qual è il ruolo dei servizi sociali?

Cos’è lo sfratto?

Prima di vedere come funziona lo sfratto con figli minorenni, vediamo cosa dice la legge a proposito della procedura di sfratto in generale. Per sfratto si intende quel procedimento speciale, più celere di quello ordinario, attraverso il quale chi ha dato in locazione un proprio immobile, ad uso abitativo o commerciale, può mandar via il conduttore (cioè, l’inquilino) se è moroso, cioè se non paga i canoni d’affitto, oppure semplicemente se, al termine della locazione, non ha abbandonato l’immobile.

Sfratto: come funziona?

Lo sfratto funziona più o meno così: il locatore deve citare in tribunale il conduttore affinché il giudice convalidi lo sfratto intimato. All’udienza fissata, il giudice convalida lo sfratto, assegnando un termine affinché sia eseguito, se il conduttore non presenzia, oppure non si oppone o non lo fa validamente; al contrario, se l’opposizione è accolta, il rito si trasforma in ordinario e la causa prosegue normalmente, nelle forme previste per ogni tipo di giudizio.

Esecuzione dello sfratto

Se lo sfratto viene convalidato dal giudice, il locatore (o meglio, il suo avvocato) deve notificare alla controparte l’ordinanza di convalida (se non era presente all’udienza), ovvero solamente il precetto, cioè l’atto con il quale gli si dice che, se entro dieci giorni dalla data del rilascio fissata dal giudice non sgombererà l’immobile, si provvederà con l’esecuzione forzata.

Se il conduttore non adempie spontaneamente, allora il locatore dovrà provvedere a notificare il preavviso di sfratto e, se nemmeno questo è sufficiente, potrà recarsi presso l’immobile insieme al suo avvocato e all’ufficiale giudiziario per procedere al rilascio forzoso dell’immobile. Se occorre, l’ufficiale giudiziario può farsi assistere anche dalle forze dell’ordine.

Sfratto con figli minorenni: come funziona?

Abbiamo visto sinora, in sintesi, come funziona un procedimento di sfratto. Cosa accade se la parte intimata rifiuta di abbandonare l’immobile perché ha con sé i figli minorenni? Si può obbligare un padre o una madre a lasciare quella che era la loro casa? È chiaro, ovviamente, che il problema dello sfratto con figli minorenni si pone nel caso di locazione di immobile ad uso abitativo, e non commerciale. Dunque: come si procede in questi casi? Cosa dice la legge?

Ebbene, cominciamo col dire che anche una persona con figli minorenni può esser sfrattata, ricorrendone i presupposti: di conseguenza, chi non paga il fitto mensile non può farsi scudo dei bambini. Tuttavia, va anche detto che la legge tutela il conduttore che si trovi in condizioni difficili, tale potendo essere anche colui che vive in affitto in una casa e ha dei figli piccoli con sé.

Nello specifico, la legge [1] consente alla parte inadempiente di mettersi in regola con i pagamenti direttamente all’udienza, fino ad un  massimo di tre volte nel corso di un quadriennio. In pratica, l’inquilino moroso, una volta convenuto in giudizio, può evitare lo sfratto se si offre di pagare tutti i canoni arretrati, oltre agli oneri accessori maturati sino a tale data (ad esempio, le spese condominiali, ecc.), gli interessi legali e le spese processuali.

Agevolazioni per il conduttore in difficoltà

Non è finita qua. La legge tutela l’inquilino che versi in una particolare situazione di difficoltà, potendo rientrare in questa circostanza anche colui che sta subendo uno sfratto con figli minorenni. Nello specifico, l’ordinamento dice che la possibilità di sanare la propria condizione, pagando tutti gli arretrati e ogni altra spesa, può essere concessa anche a colui che dimostra la volontà di provvedere a tanto, ma che non può farvi fronte direttamente in udienza.

Pertanto, l’inquilino che si trovi in situazioni di difficoltà può ottenere dal giudice di pagare entro i successivi novanta giorni: una proroga concessa a chi, lo si ripete, manifesta la volontà di sanare la propria posizione debitoria, ma che è impossibilitato a farlo subito.

Infine, è consentito all’inquilino che versi in precarie condizioni economiche (pensa al disoccupato con figli a carico) la possibilità di sanare la morosità fino a quattro volte nel quadriennio, ed anche, ogni volta, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla prima udienza fissata per la convalida dello sfratto. In questa ipotesi occorre che le precarie condizioni economiche dell’inquilino dipendano da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate situazioni di difficoltà (nelle quali possono sicuramente rientrare quelle cui danno origine la presenza di minori).

L’esecuzione dello sfratto con figli minorenni

Come appena visto, la legge non prevede una disciplina ad hoc per la situazione di sfratto con figli minorenni, ma una serie di agevolazioni per chi, più in generale, versa in condizioni di particolare difficoltà. Accanto alla possibilità di regolarizzare la propria posizione pagando i canoni arretrati e ogni altra spesa direttamente all’udienza di convalida ovvero nei giorni successivi, va detto che la legge impone al giudice, nel fissare la data del rilascio a seguito di convalida dello sfratto per morosità o per finita locazione, di tener conto di alcune situazioni e, in particolare:

  • delle condizioni del conduttore comparate con quelle del locatore;
  • del tempo trascorso dalla disdetta (nel caso di sfratto per finita locazione);
  • delle ragioni per le quali il rilascio viene disposto.

Pertanto, la data dell’avvio dell’esecuzione dovrà essere fissata entro:

  • sessanta giorni dalla scadenza del termine eventualmente fissato dal giudice, su richiesta del conduttore, per permettergli di pagare la morosità, se la messa in regola non è avvenuta;
  • sei mesi dalla data del provvedimento con cui il giudice dispone il rilascio;
  • dodici mesi al massimo a decorrere dalla data disposta per il rilascio, qualora ricorrano casi eccezionali (come, ad esempio, quelli concernenti il pericolo per l’incolumità fisica dello sfrattato o dei suoi figli minorenni).

Sfratto con figli piccoli: qual è il ruolo dei servizi sociali?

Infine, a proposito dello sfratto con figli minorenni, va ricordato che gli ufficiali giudiziari, i quali materialmente provvedono a dare esecuzione al provvedimento del giudice quando l’intimato non voglia ottemperarvi da sé, rinviano l’esecuzione fino a quando i servizi sociali del Comune non avranno comunicato l’individuazione di idoneo alloggio per il nucleo familiaresfrattato. In pratica, quindi, gli ufficiali giudiziari devono coinvolgere i servizi sociali territorialmente competenti, i quali hanno il compito di trovare un nuovo alloggio prima di cacciare di casa la famiglia morosa.

note

[1] Art. 55, legge n. 392/78 (legge sull’equo canone).

Fonte articolo: sito web La Legge Per Tutti del 19/03/2019, autore Mariano Acquaviva, url https://www.laleggepertutti.it/278551_sfratto-con-figli-minorenni?fbclid=IwAR2F6RPrIHj73gaf4O33kyD6MdlJfP_hOgH2yVzj8_DzG32utKFCdzzj8yo

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