L’accesso alla procedura di sovraindebitamento consente una via d’uscita dai troppi debiti. Vediamone i presupposti per accedervi

Come noto e come abbiamo avuto modo di ribadire in più occasioni Sovraindebitamento: procedura per superare la crisi, la Legge del 2012 sul sovraindebitamento [1] ha introdotto nel nostro ordinamento una sorta di procedura concorsuale per i casi di cosiddetta insolvenza civile: si tratta dell’insolvenza del debitore persona fisica e della società non fallibile, attivabile però solo dal debitore stesso e non dai creditori.

Per poter beneficiare delle procedure di composizione della crisi è necessario possedere due requisiti di natura soggettiva ed oggettiva.

Procedura di sovraindebitamento: requisiti soggettivi

Il primo è di natura soggettiva: non si deve essere assoggettati né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali [2]. Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere:

  • i consumatori per le obbligazioni diverse da quelle contratte nell’esercizio dell’attività professionale;
  • i professionisti o altri lavoratori autonomi;
  • gli imprenditori commerciali non soggetti a fallimento;
  • gli enti privati non commerciali come le associazioni;
  • gli imprenditori agricoli;
  • le start up innovative indipendentemente dalle loro dimensioni ecc.

La sussistenza dei requisiti soggettivi deve essere verificata alla data della presentazione della domanda, indipendentemente dalla situazione pregressa nella quale si è formato il debito che determina la situazione da sovraindebitamento e che legittima il ricorso alla procedura. Ovviamente è onere del richiedente fornire la prova della sussistenza del requisito soggettivo. La ratio dell’intera legge sembra quella di coprire nella maniera più ampia possibile l’area di operatività degli strumenti negoziali di superamento della crisi e dell’insolvenza.

È bene precisare, però, che il debitore in possesso del requisito soggettivo può accedere alla procedura contro il sovraindebitamento soltanto se non ne ha beneficiato nei cinque anni precedenti [3] e ciò ovviamente con lo scopo di evitare che la procedura venga utilizzata in maniera distorta.

Procedura di sovraindebitamento: requisiti oggettivi

Il secondo requisito è quello oggettivo. Vi deve essere lo stato di sovraindebitamento definito come «la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente» [4]. Il concetto di sovraindebitamento è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare. Infatti la legge del 2012 intende far riferimento a quelle situazioni in cui vi è una rilevante sproporzione tra l’ammontare dei debiti ed il patrimonio concretamente disponibile del debitore.  Il soggetto istante inoltre deve versare effettivamente in situazione di sovraindebitamento: tale condizione non si verifica automaticamente in ogni situazione debitoria ma solo dove vi sia una notevole e reale sproporzione tra le cifre del debito e la capacità di farvi fronte. Anche questo requisito, che spesso viene considerato marginale da coloro che versano in sofferenza, si rivela un elemento fondamentale ai fini dell’accoglimento o meno dell’istanza.

note

[1] L. n. 3 del 27.01.2012.

[2] disciplinate dal R.D. 267 del 1942.

[3] termine aumentato ad opera del D. l. 179/2012. Originariamente il periodo era fissato in tre anni.

[4] art. 6 co. 2, lett. a), L. n. 3 del 27.01.2012.

Fonte: https://business.laleggepertutti.it/27535_troppi-debiti-ce-la-procedura-di-sovraindebitamento