Si può recedere da una società a responsabilità limitata per gravi motivi come quelli relativi al rischio di fallimento o per ragioni di salute?

Come ci si libera delle quote di una Srl? Non è cosa facile e a dirlo è una recente sentenza del tribunale di Catanzaro [1]. Il recesso per giusta causa infatti non trova spazio nelle Srl se non è previsto dallo statuto. Ma allora, come si fa a uscire da una Srl con debiti e in perdita? Se si vuole cedere la propria quota per evitare di essere invischiati in un fallimento oppure perché, per ragioni di salute, di età o di altre occupazioni, non si è più in grado di seguire gli affari societari, cosa bisogna fare? Cercheremo di capirlo in questo articolo.

Il recesso nelle società di persone

Nelle società di persone (Snc, Sas, Società semplice) esercitare il recesso e uscire fuori dalla società è più semplice che nelle società di capitali. Infatti, secondo quanto stabilito dal codice civile [2], ogni socio può innanzitutto recedere dalla società quando vuole se questa ha una durata pari a tutta la vita di uno dei soci o è a tempo indeterminato (in tal caso il recesso va comunicato agli altri soci con un preavviso di tre mesi). Oltre a tale possibilità si può recedere dalla società di persona quando vi è una giusta causa. Resta ferma la possibilità per lo statuto di indicare altre cause di recesso, secondo quelle che sono le esigenze e intenzioni dei soci al momento della costituzione.

Il recesso nelle società a responsabilità limitata

Secondo la sentenza del Tribunale di Catanzaro, alle Srl non si può applicare la normativa prevista per le società di persone e, quindi, non è possibile il recesso dalle Srl per giusta causa. Le cause di recesso da una Srl sono “tipizzate” dal codice civile che le elenca [3]. Esse sono le seguenti.

Società senza termini di scadenza o durata eccessiva

Il primo caso in cui è possibile recedere da una Srl è quando la durata della Srl è a tempo indeterminato. Nessuno può essere costretto a rimanere socio a vita di una società, anche se ha firmato l’atto costitutivo. Secondo la giurisprudenza va considerata “a tempo indeterminato” anche la società la cui scadenza avvenga a data prestabilita, tuttavia così lontana da ritenersi – in relazione alle aspettative di vita lavorativa del socio – come se fosse “a tempo indeterminato”. Si pensi, ad esempio, a una società con scadenza dopo 50 anni per dei soci che, all’atto del rogito, hanno già 40 anni. Questa aspettativa, secondo le previsioni Istat, va determinata per gli uomini a 80,2 anni e per le donne a 84,9 anni. Pertanto, ad esempio, un maschio che fosse cinquantenne alla data di costituzione – avvenuta nel 2014 – di una società la cui scadenza è fissata al 2054, potrebbe considerare che la società è sostanzialmente a tempo indeterminato e quindi recedere quando vuole [4].

Per il recesso, in questo caso, è necessario dare un preavviso di 180 giorni (l’atto costitutivo può aumentarlo fino a 1 anno).

Previsione dell’atto costitutivo

Così come per le società di persone, anche nelle Srl l’atto costitutivo può prevedere delle specifiche cause di recesso. Dall’altro lato potrebbe però prevedere l’intrasferibilità delle quote o subordinare la stessa al previo consenso dei soci.

Opposizione a decisioni dell’assemblea

Nessuno può essere costretto a restare in una società di cui non condivide più le scelte. Ma ciò vale solo quando le decisioni prese dall’assemblea riguardino determinati aspetti importanti della vita sociale che sono elencati dal codice civile [5].  Si tratta per lo più di decisioni che incidono profondamente sulla società. In particolare, possono recedere dalla società i soci che non hanno acconsentito – perché assenti, astenuti o contrari – alle seguenti delibere:

  • cambiamento dell’oggetto sociale;
  • cambiamento del tipo di società;
  • contrarietà rispetto ad operazioni di fusione o scissione;
  • contrarietà rispetto alla revoca dello stato di liquidazione;
  • contrarietà rispetto allo spostamento della sede all’estero;
  • compimento di operazioni che comportano sostanziali modifiche dell’oggetto sociale;
  • eliminazione di una causa di recesso prevista dallo statuto;
  • la presenza nello statuto di una clausola di intrasferibilità assoluta delle partecipazioni;
  • la presenza nello statuto di una clausola di mero gradimento rispetto alla cessione: in tal caso però, solo avendo attivato la cessione della partecipazione (ed avendo riscontrato il rifiuto al gradimento espresso dall’organo deputato, secondo statuto, ad esprimere il gradimento stesso), si può iniziare la procedura di recesso [4];
  • aumento di capitale approvato con offerta a terzi delle partecipazioni di nuova emissione (si tratta cioè dell’aumento di capitale con rinuncia al diritto di opzione, fattispecie possibile per le srl nel caso in cui tale eventualità sia semplicemente prevista nell’atto costitutivo).

Uscire da una Srl con debiti o in perdita: come si fa?

Se è vero che non si può recedere dalla Srl per giusta causa è anche vero che è impossibile recedere solo perché la società sta producendo in perdita o ci sono debiti superiori ai crediti. Come abbiamo visto, infatti, la legge ha previsto una serie di ipotesi «legali» di recesso: la facoltà di uscire dalla società per unilaterale volere dei soci di Srl compete solo quando «non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all’estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società» o una «rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci». Nessuna di queste cause riguarda quindi lo stato dei conti e le passività.

Di regola, quindi non è permesso ai soci di uscire dalla società quando vogliono, seppure per gravi motivi familiari o personali come quelli di salute o per debiti o un pericolo di fallimento, salvo che la società non sia stata contratta a tempo indeterminato, vale a dire senza una durata prefissata, nel cui caso ogni socio potrà con un preavviso di sei mesi chiedere la liquidazione della propria quota di partecipazione.

La buona notizia, tuttavia, è che nonostante la situazione debitoria e le perdite della società a responsabilità limitata, i creditori non potranno mai valersi nei confronti dei soci e del loro patrimonio personale, della casa, del fondo patrimoniale e di qualsiasi altro bene che non sia della società stessa. Siamo infatti nell’ambito delle società di capitali per le quali vale il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta: i soci rischiano solo i soldi versati con il conferimento iniziale e quelli eventualmente successivi.

Dunque, se anche la società dovesse fallire, il socio che non è riuscito a recedere prima non rischia alcunché e non deve temere alcuna azione da parte dei creditori.

Come esercitare il diritto di recesso

Se ricorre una delle cause di recesso, tale diritto si esercita tramite il pagamento al socio fuoriuscito del valore della sua quota calcolato in proporzione al patrimonio sociale e in base al valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso. Ciò può avvenire o attraverso l’acquisto da parte di altri soci o di terzi oppure mediante l’utilizzo di riserve disponibili della società o ancora, in mancanza, tramite corrispondente riduzione del capitale sociale.

note

[1] Trib. Catanzaro, sent. del 21.11.2017.

[2] Art. 2285 cod. civ.: «Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi».

[3] Art. 2473 cod. civ.: L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. 

[4] Trib. Roma sent. n. 21224 del 22.10.2015.

[5] Notai del Triveneto, con l’orientamento I.I.13.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/199175_uscire-da-una-srl-con-debiti-o-in-perdita-come-si-fa