Nel decreto dignità tornano i buoni lavoro: che cosa potrebbe cambiare, quali differenze col contratto di prestazione occasionale e col libretto famiglia.

2 Luglio 2018

Dopo il flop del contratto di prestazione occasionale e del libretto famiglia tornano i tanto discussi voucher, cioè i buoni per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio: in effetti i due strumenti, che dal 2017 hanno sostituito i buoni lavoro, si sono rivelati difficilmente fruibili, soprattutto a causa della complessità degli adempimenti collegati e dei tempi di attesa dal pagamento delle somme all’Inps all’accredito nella propria provvista telematica. I contratti di prestazione occasionale, in pratica, sono risultati inadatti a gestire la maggior parte delle attività di lavoro saltuario e, soprattutto, le attività da svolgere con urgenza, richiedendo tempistiche di attivazione eccessivamente lunghe e complicate. Ecco perché è stata proposta la reintroduzione dei voucher nel decreto dignità, che dovrebbe essere varato a breve: in un primo momento, i buoni lavoro dovrebbero essere reintrodotti nel settore agricolo, per poi passare a tutte le altre attività. Cerchiamo allora di fare il punto sulla situazione dei voucher: che cosa cambia con la loro reintroduzione, quali sono le differenze tra questi strumenti, i contratti di prestazione occasionale ed il libretto famiglia.

Indice

  • 1 Come funzionano i voucher?
  • 2 Quanto costano i voucher?
  • 3 Come funzionano i contratti di prestazione occasionale?
  • 4 Quali sono i limiti del contratto di prestazione occasionale?
  • 5 Quanto costa il contratto di prestazione occasionale?
  • 6 Come funziona il libretto famiglia?
  • 7 Quanto costa il libretto famiglia?

Come funzionano i voucher?

I voucher, o buoni lavoro, consistono, o meglio consistevano, in ticket orari del valore di 10 euro l’uno, utilizzati per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio. Potevano essere retribuiti con i voucher, secondo la normativa più recente, tutti i lavoratori, con un compenso massimo pari a 7mila euro netti annui; dal singolo committente era però consentito ricevere un massimo di 2000 euro netti l’anno.

I voucher erano esentasse, compatibili con l’indennità di disoccupazione sino al valore di 3mila euro annui, potevano essere pagati e versati al lavoratore non solo in modalità telematica, ma anche nelle tabaccherie e alle poste, o presso le sedi Inps.

Quanto costano i voucher?

Il compenso orario di ogni buono lavoro ammontava a 10 euro. Di questi, soltanto 7,50 euro andavano al lavoratore, mentre il resto era suddiviso tra la gestione Separata dell’Inps (il 13% del compenso, destinato al pagamento dell’assicurazione invalidità vecchiaia superstiti, quindi per la pensione), Inail (il 7%, per l’assicurazione contro gli infortuni) e Inps (5%), per la gestione del servizio.

La procedura di attivazione e registrazione presso il sito dell’Inps era abbastanza complessa, anche se non quanto quella del contratto di prestazione occasionale; questo comunque non bastava a scoraggiare le imprese dall’utilizzo dello strumento, dato che il costo orario di un lavoratore retribuito tramite voucher era nettamente inferiore al costo orario dei dipendenti e dei collaboratori.

Come funzionano i contratti di prestazione occasionale?

I contratti di prestazione occasionale, o PrestO, o Cpo, non sono nuovi buoni o ticket finalizzati a retribuire i lavori saltuari, ma veri e propri contratti di lavoro, anche se le modalità di attivazione della prestazione e di pagamento ricordano, in parte, la vecchia disciplina dei voucher.

Questi contratti possono essere utilizzati dai committenti che esercitano attività d’impresa o professionale (attenzione, però, non tutti i professionisti e le imprese possono utilizzare i Presto), mentre i privati possono utilizzare il libretto famiglia. Rispetto ai vecchi voucher, vi sono dei precisi limiti da rispettare in merito alla retribuzione e alla durata dell’attività lavorativa.

Quali sono i limiti del contratto di prestazione occasionale?

Nel dettaglio, per attivare le prestazioni di lavoro occasionale devono essere rispettati i seguenti limiti economici, riferiti all’anno di svolgimento della prestazione lavorativa:

  • per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono superare i 5mila euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei lavoratori, i compensi non possono superare i 5mila euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore per il medesimo utilizzatore, i compensi non possono superare i 2.500 euro.

Questi importi sono riferiti ai compensi percepiti dal lavoratore, ossia al netto di contributi Inps, premi assicurativi Inail e costi di gestione.

La soglia limite, con riferimento a ciascun utilizzatore riguardo alla totalità dei lavoratori, è calcolata sulla base del 75% dell’importo dei compensi, se il lavoratore è pensionato, studente, disoccupato o percepisce un sussidio.

Le prestazioni hanno un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno; inoltre, devono essere rispettati il riposo giornaliero, le pause e i riposi settimanali secondo le previsioni del decreto sull’orario di lavoro.

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso (o abbia avuto in corso nei 6 mesi precedenti) un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Non è inoltre ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Per di più, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale:

  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • in agricoltura, salvo specifiche situazioni.

Quanto costa il contratto di prestazione occasionale?

Il compenso per i PrestO è fissato dalle parti, ma non può essere inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in 9 euro netti per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, pari a 36 euro, anche se la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera risulta inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto del minimo orario di 9 euro.

Il lavoratore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata dell’Inps, e all’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I costi relativi a contributi e premi assicurativi sono interamente a carico dell’utilizzatore e risultano i seguenti:

  • i contributi Ivs (invalidità vecchiaia superstiti) dovuti alla Gestione separata Inps sono dovuti nella misura del 33%;
  • il premio assicurativo Inail è dovuto nella misura del 3,5%.

In pratica, oltre ai 9 euro di compenso orario minimo, il committente paga 2,97 euro all’Inps e 32 centesimi all’Inail.

Inoltre, paga all’Inps un ulteriore 1% a titolo di oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale.

Come funziona il libretto famiglia?

Il libretto famiglia, come abbiamo detto, è una delle due diverse modalità di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionali. Il libretto famiglia, detto anche Lf, è la modalità di utilizzo delle prestazioni occasionali per i committenti che non esercitano attività d’impresa o professionale: possono servire, ad esempio, per retribuire ripetizioni private, servizi domestici e di assistenza, babysitting, e similari, purché saltuari.

Più precisamente, attraverso il libretto famiglia si possono retribuire:

  • lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Quanto costa il libretto famiglia?

Il libretto famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.

Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

  • 8 euro per il compenso a favore del prestatore;
  • 1,65 euro per i contributi previdenziali alla Gestione separata Inps;
  • 0,25 per il premio assicurativo (infortuni e malattie professionali) Inail;
  • 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/218493_voucher-che-cosa-cambia